Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

  • Stefania Franciosi

    Viareggio (LU)
    23/01/2018 16:02

    RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

    I professionisti Advisor e l'attestatore di un concordato preventivo regolarmente ammessi in prededuzione nel passivo del successivo fallimento per l'importo richiesto come onorario hanno ricevuto dal Curatore il progetto di riparto parziale nel quale è previsto il pagamento, per adesso secondo le disponibilità attuali, del 50% del credito ammesso.
    Il Curatore intende pagare il solo imponibile, senza riconoscere, in prededuzione, l'importo del Cap e dell'Iva; sentito telefonicamente, lo stesso sostiene che così ha stabilito la sentenza 1034/2017 della Corte di Cassazione.
    Nonostante gli stessi creditori abbiano fatto rilevare che detta sentenza si riferisce ai crediti ammessi in privilegio ex art. 2751 bis e non ai crediti ammessi in prededuzione, il Curatore insiste nella sua opinione.
    Pare, purtroppo, che l'unica strada percorribile per far valere i propri diritti sia quella del reclamo ai sensi di legge al progetto di riparto parziale, o eventualmente riservandosi di farlo alla presentazione del progetto di riparto finale.
    Si chiede Vostro parere in merito, ed i riferimenti normativi volti a convincere il Curatore a rivedere la sua posizione, secondo noi errata.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2018 20:13

      RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

      Sicuramente la sentenza della S. Corte n. 1034 del 17/01/2017 si riferisce ai crediti concorsuali e non è, quindi applicabile ai crediti prededucibili. Tuttavia il curatore potrebbe avere comunque ragione in considerazione del fatto che non paga integralmente i crediti prededucibili (paga, infatti, i vostri creiti al 50% dell'imponibile) per cui va fatta una graduazione all'interno della categoria delle prededuzioni, a norma dell'ult. comma dell'art. 111 bis l.fall. e, nella graduazione il credito per capitale gode del privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. e quello per iva del privilegio di cui all'art. 2758, co. 2 c.c. di settimo grado speciale, degradabile al chirografo in mancanza del bene oggetto della prestazione o del servizio (quello per CAP gode dello stesso privilegio del capitale se si tratta di commercialisti) .
      Abbiamo usato il condizionale perché nella legge di bilancio, come è noto, è stato esteso il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. anche al credito per cap e rivalsa Iva, ma a questo punto il curatore potrebbe obiettare che la nuova norma è applicabile ai soli crediti sorti successivamente all'1.1.2018, sul che è aperto il dibattito. Ad ogni modo, a nostro avviso, la sola via che potreste avere è questa, proporre cioè reclamo al progetto di riparto chiedendo l'applicazione della nuova disposizone dell'art. 2751bis n. 2, per cui dovrebbe essere corrisposto il 50% anche del cap e dell'Iva, sperando che il giudice ritenga applicabile la disposizione anche ai crediti precedenti purchè non vi sia uno stato passivo esecutivo che escluda espressamente detto privilegio.
      Zucchetti Sg srl
      • Stefania Franciosi

        Viareggio (LU)
        24/01/2018 09:25

        RE: RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

        Prescindendo dalle novità introdotte dalla Legge di Stabilità, si ritiene che nel caso in cui, a consuntivo, l'attivo disponibile sia sufficientemente capiente a coprire tutti i crediti prededucibili e i creditori privilegiati di cui all'art. 2751 bis n. 1 e 2, e parzialmente gli altri, il Curatore debba pagare (prima dei privilegi generali) l'iva sui crediti predeucibili. E' da Voi condivisibile?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/01/2018 19:16

          RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

          L'ordine di distribuzione è stabilito dall'art. 111l.fal. il cui primo comma stabilisce che "Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
          1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
          2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
          3) per il pagamento dei creditori chirografari …".
          E' chiaro, quindi che i crediti ammessi in prededuzione vanno sodisfatti prima dei crediti privilegiati concorsuali e che il credito del professionista ammesso in prededuzione comprende anche l'Iva di rivalsa.
          Se l'attivo disponibile è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, il pagamento di questi crediti avviene man mano che scadono, a meno che non sorga contestazione, e se, come nel caso, sono già stati ammessi al passivo con collocazione prededucibile, vanno pagati con riparto che comprende sia il capitale che l'Iva.
          Se l'attivo è insufficiente a soddisfare l'intera categoria delle prededuzioni, va effettuata una graduazione tra le prededuzioni, ed allora, in quel caso, il credito del professionista per capitale gode del privilegio ante primo grado di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. e quello dell'Iva di rivalsa (se si prescinde, come lei propone dalle recenti modifiche) gode del privilegio di grado settimo; poiché il n. 2 del primo comma dell'art. 111 sopra richiamato, stabilisce che i crediti con prelazione sono pagati secondo l'ordine assegnato dalla legge, è chiaro va pagato prima il credito per capitale e se rimane qualcosa quello di grado settimo.
          Zucchetti SG srl
          • Riccardo Mengozzi

            Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
            08/05/2018 12:09

            RE: RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

            In presenza di debiti (non onorati) per imposte sorti in costanza di un concordato, poi sfociato in un fallimento, la prededuzione richiesta dall'Amministrazione finanziaria è da valersi sia sulla massa mobiliare sia sulla massa immobiliare? Anche se la massa immobiliare è gravata da ipoteche?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/05/2018 20:17

              RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENTO - PAGAMENTO IVA E CAP CREDITI AMMESSI IN PREDEDUZIONE

              Il comma secondo dell'art. 111bis l. fall. stabilisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". Il terzo comma dell'art. 111ter l.fall. stabilisce, a sua volta, che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
              Dal combinato disposto di queste due norme si deduce che le prededuzioni vanno soddisfatte col ricavato dei beni mobili e immobili in proporzione. Dopo l'affermazione di questo principio generale bisogna fare una distinzione tra spese della procedura e altri debiti. Le prime prededucibili vanno divise in specifiche, che gravano solo sul bene cui si riferiscono, e generiche, che vanno soddisfate in proporzione col ricavato dei beni mobili en immobili, compresi quelli ipotecati in proporzione. I debiti, diversi dalle spese (quelli nati da un esercizio provvisorio, dallo scioglimento o subentro in un contratto, ecc., vanno soddisfatti come le spese, ma al pagamento non partecipa il ricavato dalla liquidazione dei beni ipotecati.
              Questi sono i criteri che regola il riparto delle prededuzioni, ora tocca a lei accertare se il credito della Agenzia delle Entrate sia da considerare una spesa o altro debito, con le conseguenze in ordine alla incisione sui beni ipotecati sopra accennata.
              Zucchetti SG srl