Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Definizione agevolata - Rottamazione - Riparto condizionale o Transazione?

  • Marco Bolognesi

    Treviso
    14/05/2018 16:15

    Definizione agevolata - Rottamazione - Riparto condizionale o Transazione?

    Salve,
    non avendo rinvenuto informazioni sufficienti in merito, con la presente discussione sono a chiedere il Vostro pensiero sulla fattispecie che brevemente andrò a esporre.
    Fallimento successivo ad amministrazione straordinaria.
    Il passivo ammesso si compone di prededuzioni molto consistenti oltre a debiti concorsuali.
    Sinora sono state eseguite due ripartizioni parziali mediante le quali sono state pagate tutte le prededuzioni aventi grado poziore a quello di cui all'art. 2778, n. 18, pagato parzialmente con piano di riparto in esito alla definizione agevolata di alcuni carichi (prima rottamazione).
    Orbene, alla prededuzione privilegiata grado ex art. 2778, n. 18, residua un carico ammesso allo stato passivo con riserva ex art. 88 DPR 602/73 per il quale è tutt'ora pendente opposizione a stato passivo, che risulterebbe conveniente rottamare (rottamazione bis).
    La convenienza deriva sia dal risparmio dell'operazione sia a motivo delle scarse prospettive di vittoria in sede di opposizione allo stato passivo.
    Al momento, la procedura non dispone della liquidità sufficiente per la definizione dell'unico carico individuato come rottamabile, anche in ragione del fatto che parte della liquidità è stata oggetto di accantonamento nei precedenti riparti e/o oggetto di sequestro.
    In questi giorni si è giunti ad aggiudicare un bene immobile (libero da gravami) per un importo considerevole e per il quale il termine per il saldo prezzo è fissato attorno alla metà di ottobre p.v..
    Ebbene, considerato che qualora il saldo prezzo dovesse essere incassato la procedura disporrebbe della liquidità necessaria per effettuare il pagamento delle somme derivanti dalla definizione agevolata, ci si chiede quale sia lo strumento giuridico adatto per effettuare il detto pagamento.
    Invero, si individuano due strade alternative: piano di riparto o transazione.
    Con riferimento al piano di riparto, a motivo del fatto che l'incasso delle somme derivanti dall'aggiudicazione dell'immobile potrebbe avvenire molto a ridosso della scadenza del 31.10.2018 per il versamento in unica rata (trattasi di carico affidato all'Agente alla Riscossione nel 2013), ci si trova nella necessità di presentare il piano di riparto parziale ex art. 113 L.F., ancor prima dell'effettivo incasso delle somme che consentirebbero la rottamazione, onde giungere alla data del 31.10.2018 muniti di tutte le autorizzazioni del caso per l'eventuale definizione agevolata.
    Tuttavia, l'articolo summenzionato parla di piano di riparto delle somme da ripartire: somme di cui, nel caso in esame, ancora non si disporrebbe.
    Parrebbe dunque necessario, ma non ho trovato precedenti in tal senso, presentare un piano di riparto parziale "condizionato all'avverarsi dell'incasso del saldo prezzo", di modo da poter ottenere una preventiva autorizzazione all'esecuzione o alla non esecuzione del riparto a seconda della condizione che dovesse verificarsi. Considerato che l'operazione muove concretamente nell'interesse della massa dei creditori, non troverei ostacoli di sorta ma solo una "eccezionalità" del modus operandi derivante dall'altrettanta eccezionalità della situazione.
    Una via alternativa potrebbe essere il trattamento dell'operazione come una transazione (che comporterebbe una procedura autorizzativa più snella), ma con qualche perplessità stante il fatto che comunque il credito prededucibile risulta essere stato sottoposto all'accertamento di cui al capo V, L.F., peraltro contestato, e quindi non parrebbe essere possibile la soddisfazione al di fuori del piano di ripartizione.
    Mi chiedo quindi se sia possibile o meno presentare un piano di riparto "condizionale", che mi parrebbe la strada più opportuna, o se sia necessario invece seguire l'iter dettato per le transazioni.
    Ovviamente, qualsiasi sia la strada da percorrere, sarà corredata anche dalla richiesta di rinunzia alla relativa lite pendente.
    Va da sé, che essendo il credito ammesso in prededuzione, verrà inviata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il termine, non comportando alcuna questione rilevante il mancato perfezionamento della stessa mediante il mancato pagamento delle somme dovute entro la scadenza.
    Ringraziando anticipatamente per il sempre prezioso contributo, porgo i migliori saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2018 12:52

      RE: Definizione agevolata - Rottamazione - Riparto condizionale o Transazione?

      Per la verità c'è poco da aggiungere a quanto da lei già detto esaminando i pro e i contro di entrambe le operazioni. Non vi è dubbio che il riparto presupponga l'acquisizione delle liquidità necessarie da distribuire e che un riparto condizionato all'incasso è anomalo, ma, poiché interesserebbe soltanto l'Agenzia risolvendo una pendenza giudiziaria nell'interesse dei creditori, si potrebbe anche arrivare all'utilizzo in modo anomalo del riparto; dovrebbe però parlarne prima con il giudice delegato perché è lui che dovrà dichiarare esecutivo il riparto.
      Ciò detto, a noi, per la verità, sembrerebbe preferibile la seconda soluzione, quella della transazione, che ben si spiegherebbe proprio per la pendenza di una lite in corso che verrebbe risolta attraverso la rottamazione, che equivale ad un accordo sul credito da ammettere in via definitiva, con la già riconosciuta collocazione prededucibile..
      Zucchetti Sg srl