Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    18/10/2012 10:43

    PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

    In un fallimento conseguente alla mancata omologa del concordato preventivo il Tribunale ha liquidato il compenso al commissario giudiziale.
    Inoltre è stato ammesso al passivo in prededuzione il compenso del legale che ha assistito la società nella predisposizione del piano di concordato.
    Poichè al momento non è garantita la capienza per il pagamento di entrambi i professionisti, secondo voi è corretto procedere comunque subito al pagamento del compenso al Commissario Giudiziale considerandolo una spesa di giustizia e rinviare al riparto il pagamento del legale o invece bisognerebbe attuare una sorta di concorso parificando le due figure con pagamento proporzionale ad entrambi al momento del riparto?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2012 19:04

      RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

      A norma dell'art. 111 bis, comma terzo, i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto "se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Il quarto comma dello stesso articolo poi precisa che se l'attivo è insufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili,"la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
      Ciò significa che se l'attivo è insufficiente non vige il criterio cronologico del pagamento dei creditori prededucibili man mano che scadono, ma quello della graduazione all'interno della categoria delle prededuzioni. Orbene applicando questo criterio al suo caso, il credito del commissario è certamente da considerare una spesa di giustizia, che nella graduazione dei privilegi occupa il primo posto, sia nel campo mobiliare che immobiliare, giusto il combinato disposto degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., nel mentre il credito del professionista che ha assistito la società nella predisposizione del piano di concordato rientra tra i crediti professionali che godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., posposto al credito per spese di giustizia (cfr. art. 2777 c.c.).
      In conclusione, a tacere di altro (il credito del professionista è stato ammesso al passivo e comunque dovrebbe seguire la via dei riparti, ecc.), la prevalenza attribuita dalla legge al credito del commissario quale spesa di giustizia consente, a nostro parere, di procedere al pagamento di tale credito, che entra in concorso con le altre spese di giustizia (quali potrebbero essere quelle di cancelleria o anche quella per il canone Fallco), a non con li crediti che nell'ambito delle prededuzioni occupano una posizione inferiore.
      Zucchetti SG Srl
      • Franco Benassi

        Borgo Virgilio (MN)
        28/03/2018 10:41

        RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

        Il principio enunciato nella risposta è valido anche per i compensi dei periti nominati dal commissario giudiziale?
        Ringrazio per l'attenzione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/03/2018 20:27

          RE: RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

          I principi enunciati sono certamente ancora validi e possono essere applicati anche ai periti; tuttavia, nella risposta che precede, nell'ambito della graduazione tra le prededuzioni, abbiamo fatto una differenza tra il credito del commissari, qualificato come spesa di giustizia e quello del legale del debitore, qualificato come credito professionale assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. Nel caso da lei ora prospettato, si tratta del credito del perito e riteniamo che anche questo credito, sicuramente prededucibile nel successivo fallimento, possa essere considerato, come quello del commissario, quale spesa di giustizia, posto che il perito è stato nominato dal commissario per le finalità della procedura concordataria (probabilmente per l'inventario e la stima dei beni ai fini anche della redazione della relazione ex art. 172 l.f.).
          Zucchetti SG srl
          • Stefano Gronchi

            SIENA
            09/04/2018 09:03

            RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

            Mi inserisco nella discussione per la necessità di chiarire una possibile incongruenza tra la risposta di questa discussione e quella data alla discussione Prededuzione compenso commissario giudiziale del 12/12/2016. Il caso specifico è quello di un concordato preventivo sfociato in fallimento a causa della mancata omologa. Il commissario giudiziale ottiene la liquidazione del suo compenso dal Tribunale al termine della procedura concordataria mentre viene nominato curatore del fallimento conseguente. I professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del piano di concordato fanno istanza di ammissione al fallimento in prededuzione. Il commissario giudiziale non fa insinuazione per il suo credito e il curatore dietro istanza ottiene autorizzazione dal giudice delegato al prelievo della somma dal conto della procedura per procedere al pagamento del commissario giudiziale. La prassi seguita mi pare in linea con quanto avete rappresentato in questa discussione mentre nella risposta alla discussione del 12/12/2016 si afferma invece che il credito del commissario giudiziale debba egualmente passare per la verifica. Personalmente non condivido quest'ultima impostazione perchè considera le due procedure come fossero distinte e non tiene conto del principio della consecuzione delle procedure concorsuali. Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/04/2018 19:20

              RE: RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

              Tecnicamente lei ha ragione nel rilevare una dissonanza tra le due risposte, ma deve tener conto che quella inserita in questo dibattito, risalente al 2012, l'argomento in discussione era il tipo di privilegio da assegnare al credito del commissario rispetto ad ad altri creditori nel caso in cui, per insufficienza dell'attivo, fosse necessario effettuare una graduazione tra le prededuzioni, a norma dell'ult. comma dell'art. 111bis; affermato che il credito era equiparabile ad una spesa di giustizia si è aggiunto, in un obiter dictum, che poteva essere effettuato il pagamento in quanto questo non danneggiava gli altri prededucibili con privilegio inferiore. Nella risposta del 2016 abbiamo, invece affrontato ex professo la questione della necessiatà o meno dell'insinuazione del credito del commissario nel successivo fallimento ed abbiamo ritenuto necessaria l'insinuazione giustificandola con l'interpretazione letterale, condivisa da parte della dottrina, del terzo comma dell'art. 111bis.Dicevamo, infatti, in quella risposta che il credito doveva passare per la verifica "perché il terzo comma dell'art. 111bis consente il pagamento diretto fuori riparto dei crediti prededucibili, ma solo di quelli "prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare", nel mentre, nel caso si tratta di credito sorto in una procedura che ha preceduto il fallimento. In sostanza, se la norma citata esenta dall'accertamento del passivo soltanto i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare "sorti nel corso del fallimento", si deve dedurre che tutti i crediti sorti prima dell'apertura della procedura fallimentare ai quali può attribuirsi, in forza della vigente normativa, la qualifica di prededucibili vadano comunque assoggettati alla verifica, seppur non contestati".
              Si tratta di argomentazione della quale siamo ancora convinti, altrimenti non si spiegherebbe la precisazione fatta dal legislatore il quale, evidentemente, ha consentito il pagamento diretto dei crediti liquidi ed esigibili non contestati sorti nel corso del fallimento perchè questi, per il fatto di essere contratti dall'organo fallimentare per finalità adeguate alla procedura, danno una sufficiente garanzia della loro esistenza, della loro quantificazione, del momento dell'insorgenza e della loro finalità; garanzia che non è riscontrabile nei crediti contratti dal debitore anteriormente o nel corso della procedura minore che ha preceduto il fallimento. Tra questa e il successivo fallimento l'art. 111, co 2, nell'attribuire la prededuzione (anche) ai crediti sorti "in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", indubbiamente riconosce il principio della consecuzione, ma ciò con riferimento al riconoscimento della prededuzione nel successivo fallimento dei debiti sorti nel corso del precedente concordato, non ai fini delle modalità di accertamento, che sono, appunto, regolate dal terzo comma dell'art. 111bis.
              Ciò detto, sappiamo bene che la prassi non sempre è così rigorosa e spesso prevale la necessità di semplificare ammettendo il pagamento diretto anche di crediti anteriori al fallimento ove non contestati ed ove l'attivo sia sufficiente, ma si tratta di una scelta interpretativa.
              Zucchetti SG srl
              • Vittorio Sarto

                Cesena (FC)
                09/07/2018 17:01

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

                Buongiorno,

                mi inserisco nella discussione in quanto sono di fronte ad un caso analogo. Assodato che il compenso del commissario giudiziale vada ammesso in prededuzione con privilegio 2755 cc 2770 cc ( trattandosi di spesa di giustizia) mi chiedo invece se cpa ed iva siano da considerare debiti chirografari all'interno delle prededuzione. Mi sembra sinceramente una distorsione in considerazione del fatto che attualmente i professionisti hanno l'estensione del privilegio su iva e cassa. In questo caso ( sempre ragionando nell'ambito delle prededuzioni) si rischierebbe di pagare l'iva ad un professionista che ha assistito la società alla redazione del piano concordatario e non al Commissario!

                grazie come sempre per il Vostro prezioso riscontro
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/07/2018 19:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARIO GIUDIZIALE

                  La sua considerazione è giusta, ma il fatto è che il nuovo privilegio per Iva e cassa non è stato attribuito dal legislatore con una norma generale per ogni tipo di prestazione, ma attraverso la modifica dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., per il quale, ora, hanno privilegio generale sui mobili del debitore: "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione". In tal modo, il nuovo privilegio è stato dato solo ai professionisti e ai prestatori d'opera, intellettuale e non, e non anche a tutti gli altri creditori di Iva in via di rivalsa, sicchè il commissario, che non è non è un professionista incaricato di eseguire una prestazione ma un organo della procedura non gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2, con la conseguente inapplicabilità della modifica dello stesso, ma del privilegio per spese di giustizia.
                  Zucchetti SG srl