Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

crediti oggetto di surroga INPS

  • Marco Porrini

    Varese
    08/07/2019 11:53

    crediti oggetto di surroga INPS

    Buongiorno.
    Si chiede se sui crediti Inps rinvenienti da surroga di crediti di lavoratori dipendenti siano da sempre riconoscersi, in sede di riparto, interessi legali e rivalutazione monetaria anche se nelle istanze di rettifica ex art. 115 l.fall. non ne sia fatta esplicita richiesta.
    Grazie.
    • Alessandra Cannizzo

      BERGAMO
      11/09/2020 18:16

      RE: crediti oggetto di surroga INPS

      Buongiorno.
      Riformulo la domanda del collega Porrini, seppur convinta che interessi e rivalutazione non vadano conteggiati a favore dell'INPS, visto che le istanze dell'INPS di rettifica dello stato passivo a seguito delle surroghe per anticipazione ai dipendenti non contengono le richieste.
      Ringrazio per la cortese risposta e cordialmente saluto.
      Dr.ssa Alessandra Cannizzo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/09/2020 19:45

        RE: RE: crediti oggetto di surroga INPS

        Il principio di fondo che regola la materia è che all'Inps, che si surroga nella posizione del dipendente, non può essere riconosciuto un importo superiore a quello per il quale, per le stesse voci, il lavoratore è stato ammesso al passivo. Altro principio è che il giudice, sia quello del lavoro che il giudice delegato al fallimento, deve d'ufficio calcolare rivalutazione e interessi legali sui crediti di lavoro (comma terzo art. 429 cpc), anche se dette voci non siano state richieste dal dipendente, sicchè, ove ometta tale riconoscimento, non provvedendo né alla quantificazione né all'uso di una formula più generica (capitale ammesso, più rivalutazione e interessi legali), la decisione dello stato passivo diventa definitiva in sede fallimentare ove non impugnata.
        Dalla combinazione di questi principi discende che in primo luogo si deve appurare quale è stata la decisione nello stato passivo, perché se qui la rivalutazione e gli interessi non sono stati ammessi e il provvedimento è definitivo, l'Inps, anche se anticipa dette voci al lavoratore, non può per esse surrogarsi al passivo, altrimenti il fallimento verrebbe a sborsare più di quanto risulta dallo stato passivo.
        Se, invece rivalutazione ed interessi sono stati riconosciuti al lavoratore nello stato passivo e l'Inps le ha anticipate, a nostro avviso, surrogandosi nella posizione del lavoratore per il TFR anticipato e per le ultime tre mensilità, si surroga, anche se non lo indica espressamente, nel credito rivalutato e con interessi riconosciuto al dipendente.
        Zucchetti Sg srl
    • Alessandra Cannizzo

      BERGAMO
      11/09/2020 20:46

      RE: crediti oggetto di surroga INPS

      Buongiorno.
      In realtà non mi riferisco ai crediti dei dipendenti oggetto di anticipazione che di certo contengono interessi e rivalutazione maturati fino a quella data, ma al periodo successivo alla richiesta di rettifica, fino al riparto. Normalmente per questo lasso di tempo non c'è richiesta da parte dell'INPS.
      Grazie.
      Alessandra Cannizzo
      • Marco Porrini

        Varese
        14/09/2020 09:07

        RE: RE: crediti oggetto di surroga INPS

        Buongiorno.
        Condividendo appieno le Vostre considerazioni, il sottoscritto faceva riferimento, come la collega Alessandra Cannizzo, al periodo successivo alla richiesta di rettifica.
        Anche il sottoscritto ritiene che non siano dovuti in quanto l'INPS non ne fa richiesta.
        Grazie.
        Marco Porrini
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/09/2020 19:07

        RE: RE: crediti oggetto di surroga INPS

        Alla luce dell'odierno chiarimento, va detto che il problema non si pone per la rivalutazione giacchè questa va effettuata fino alla data della esecutività dello stato passivo, per cui, dopo tale momento il credito del dipendente rimane quantitativamente inalterato sotto questo profilo. Gli interessi, invece, trova applicazione il combinato disposto dell'art. 2749 c.c e 54 ult. comma l. fall., per cui gli interessi post fallimentari sui crediti assistiti da privilegio generale, decorrono al tasso legale fino "alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
        Se pertanto al credito del lavoratore- che gode del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.- ove fosse questo a partecipare al riparto, dovrebbero essere riconosciuti gli interessi legali fino a tale data; di conseguenza, per quanto detto nella precedente risposta, equale trattamento va riconosciuto all'Inps che si surroga nella posizione del dipendente, indipendentemente da una formale richiesta.
        Zucchetti SG srl