Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

surroghe INPS e dipendenti

  • Giuseppe Greco

    Novoli (LE)
    10/04/2018 07:40

    surroghe INPS e dipendenti

    Preg.mi tutti,
    Vi sottopongo il mio caso caso pratico in tema di ripartizione dellattivo.

    Attivo:
    100k massa immobiliare (ipotecata per 300k)
    60k massa mobiliare

    Passivo:
    300k banca ipotecaria
    60k surroghe inps tfr
    60k dipendenti ultime 3 mensilità
    60k dipendenti differenze retributive

    Dando per scontata lassegnazione dei 100k in favore della banca ipotecaria, pensavo di assegnare (OPZIONE A) le somme della massa mobiliare in concorso tra i inps e lavoratori e quindi 20k a inps per le surroghe tfr e 20k ai dipendenti per 3 mensilità e 20k ai dipendenti per differenze retributive.

    Ho il dubbio invece che (OPZIONE B) i 60k della massa mobiliare debbano essere assegnati per intero a INPS in virtù delle surroghe.

    Vi chiedo lumi in tal senso.
    È corretta lopzione A o lopzione B?

    Grazie mille
    • Sergio Copello

      CHIAVARI (GE)
      10/04/2018 09:50

      RE: surroghe INPS e dipendenti

      Ho un problema analogo.
      A mio parere (vedi anche tabella privilegi per i crediti dei lavoratori dipendenti pubblicata in Fallco del 1°/09/2011) l'indennità di fine rapporto anticipata da INPS è grado 15 e sussidiarietà 1 (A3.1-SU1) mentre le ultime 3 mensilità hanno grado 15 e sussidiarietà 2 (A3.2-SU2. Quindi direi opzione B, anche se il programma Fallco li tratta tutti indistintamente.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/04/2018 19:29

        RE: RE: surroghe INPS e dipendenti

        Ci permettiamo di dissentire dal suo pur acuto rilievo perché nel caso prospettato il ricavato immobiliare (100) è assorbito interamente dai crediti ipotecari (300), per cui si tratta di distribuire la parte mobiliare, sulla quale l'Inps, per i motivi detti nella precedente risposta e in conformità alla tabella Fallco da lei richiamata, va collocato alla stessa posizione dei dipendenti ai quali si surroga.
        Fallco tratta indistintamente i crediti che godono dello stesso privilegio mobiliare perché così dispone l'art. 2782 c.c., nel mentre una graduazione è fatta dall'art. 2776 c.c. quando questi stessi crediti vengono soddisfatti in via sussidiaria sugli immobili. Tale norma infatti stabilisce al primo comma che "I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari"; al secondo comma aggiunge che gli altri crediti di cui all'art. 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, "sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma". Dal combinato disposto di questi due commi si capisce:
        a-che i privilegi sussidiari vanno soddisfatti col ricavato immobiliare con preferenza solo rispetto ai chirografari, ossia dopo che con ,lo stesso sono stati pagati i creditori ipotecari e i privilegiati immobiliari 8oltre che ovviamente le prededuzioni);
        b-che i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c. (ossia quelli dei lavoratori subordinati), che in sede mobiliare sono collocati tutti sullo stesso paiano, in sede immobiliare sussidiaria vanno scissi e prima vanno pagati i crediti per TFR indennità di mancato preavviso e poi gli altri crediti.
        In conclusione, esclusa nella specie la collocazione sussidiaria e concorrendo sull'attivo mobiliare di 60, il credito di 60 per surroghe Inps tfr. quello di 60 dei dipendenti per ultime 3 mensilità e quello di 60 dei dipendenti per differenze retributive, quell'attivo va distribuito tra i tre crediti in proporzione dei rispettivi importi, come esposto nella opzione A. In questa viene attribuito a ciascuna di queste tre voci 20, il che è esatto perché i crediti sono di pari importo, ma se tale indicazione è stata fatta solo per semplificare, va ricordato, come già detto, che a norma dell'art. 2782 c.c., l'attivo va distribuito non in modo uguale ma in modo proporzionale ai rispettivi importi.
        Zucchetti Sg srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2018 19:22

      RE: surroghe INPS e dipendenti

      Anche noi pensiamo che nel progetto di distribuzione il creditore in questione vada trattato quale chirografario perché l'art. 2916 n. 1, dettato in relazione agli effetti del pignoramento (ed applicabile anche al sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2906 c.c.), non sancisce il divieto di iscrivere ipoteche (anche giudiziali), ma stabilisce che "nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione" non si tenga conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento (o il sequestro). Da ciò deriva che l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o sequestro conservativo non è nulla, né inefficace nei confronti del creditore procedente o degli inter­venienti, ma semplicemente irrilevante nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione o, più tecnicamente, improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata (nel caso di sequestro l'improduttività di effetti dell'ipoteca successiva è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta-chiusa"). Da tanto può dedursi che, sebbene la norma citata faccia chiaramente riferimento all'ipoteca iscritta dopo il pignoramento eseguito da altro creditore, l'irrilevanza della ipoteca iscritta dopo il pignoramento valga in ogni caso in cui ci sia questo rapporto cronologico, indipendentemente dai soggetti coinvolti.
      Ciò detto, però ci chiediamo quale sia l'importanza della questione ove non ci siano altri creditori intervenuti, dei quali lei non parla; se, infatti, nell'esecuzione non sono presenti altri creditori è irrilevante che creditore pignorante sia considerato ipotecario o chirografario, se non al limitato fine degli interessi, per quali, comunque, non opera, come invece nel fallimento, il blocco di quelli generati da crediti chirografari.
      Zucchetti SG Srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2018 19:26

      RE: surroghe INPS e dipendenti

      Ci scusi, abbiamo inserito per errore una risposta indirizzata ad altro utente. La risposta che diamo alla sua domanda è la seguente:
      L'Inps, nel momento in cui esercita la surroga, si pone nella stessa posizione del soggetto surrogato, ossia del lavoratore dipendente al quale ha anticipato il TFR, per cui tale credito gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1, così come gli altri crediti dei dipendenti.
      Di conseguenza, è corretta l'opzione sub A perché si tratta di distribuire l'attivo mobiliare tra creditori dello stesso grado, per cui, a norma dell'art. 2782 c.c., detti crediti concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo, che nel caso sono identici.
      Zucchetti SG srl
    • Stefano Selleri

      BOLOGNA
      10/09/2018 16:49

      RE: surroghe INPS e dipendenti

      Gentilissimi
      Vi sottopongo il mio caso.
      Riparto finale a cui partecipano dipendenti e Inps, surrogatosi ai dipendenti. L'importo a disposizione consente di pagare una quota percentuale. In sede di surroga l'Inps ha corrisposto ai dipendenti il TFR e le retribuzioni delle ultime tre mensilità oltre interessi e rivalutazione per entrambe le voci e si è sostituito ai dipendenti per gli importi pagati. Il credito dei dipendenti per retribuzioni è maggiore delle ultime tre mensilità ricevute dall'Istituto. Inserendo il creditore Inps in luogo dei dipendenti, il calcolo del riparto assegna all'Istituto le somme anticipate a titolo di interessi e rivalutazione nella stessa quota percentuale che viene assegnata alle retribuzioni. Ora l'associazione che ha curato le domande di ammissione al passivo per i dipendenti sostiene che sia corretto non fare partecipare al riparto l'Istituto per le somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione, bensì fare partecipare al riparto le retribuzioni non corrisposte; per farlo si vorrebbe presentare ora il conteggio degli interessi post fallimentari sulle retribuzioni non pagate.
      Le domande di ammissione al passivo dei dipendenti richiedono genericamente la "rivalutazione monetaria ed interessi legali spettanti come per legge".
      Ovviamente se si vanno a maggiorare le retribuzioni non pagate con interessi e rivalutazioni, gli importi cambiano a favore dei dipendenti.
      A me sembra corretto che l'Istituto partecipi per le somme erogate nella stessa proporzione dei dipendenti (art.2782). Se l'Inps le ha pagate, acquisisce lo stesso grado di privilegio. Il software Fall.co non fa graduazioni oltre alla prima cifra - per interderci i crediti hanno tutti codice A3 e non vengono considerate le cifre successive. Occorrerebbe "degradare" le somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione a rango inferiore ad A3 -utilizzando la codifica del software-.
      Vi ringrazio del vostro prezioso parere in merito
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/09/2018 12:32

        RE: RE: surroghe INPS e dipendenti

        In primo luogo è corretto il principio da lei affermato della identità di posizione tra i dipendenti per i crediti residui e l'Inps per la parte in cui si è surrogata al posto dei dipendenti, con conseguente applicazione dell'art. 2782 c.c..
        A questo punto si pone un problema processuale perché, posto che il riparto deve riflettere lo stato passivo, ci pare di aver capito che l'Inps è stata ammessa per la somma anticipata, più rivalutazione e interessi, nel mentre i dipendenti per il solo credito per capitale; tuttavia poichè nelle domande di insinuazione era chiesta, seppur genericamente, la "rivalutazione monetaria ed interessi legali spettanti come per legge" è possibile ritenere che il credito sia stato ammesso con questa implicita dicitura di calcolare poi rivalutazione e interessi, a meno che non risulti una disposizione espressa nello stato passivo che escluda queste voci.
        Calcolata sul credito dei dipendenti la rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo e gli interessi a norma dell'art. 2749 c.c., come integrato, quanto alla decorrenza, dall'art. 54, ult. comma ult. parte, per il quale "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente", lei avrà equiparato i crediti dei dipendenti a quelli dell'Inps.
        A questo punto, si tratta di stabilire come vanno trattate queste voci per rivalutazione e interessi, sia per l'Inps che per i dipendenti; e la soluzione è abbastanza ovvia perché, la rivalutazione è parte integrante della retribuzione, per cui gode dello stesso privilegio, e gli interessi sono espressamente collocati dall'art. 2749 c.c. allo stesso grado del credito cui attengono, sicchè il credito privilegiato ex art. 2751bis n. 1 c.c. di ciascun dipendente è composto dal capitale residuo (la parte non corrisposta dall'Inps), dalla rivalutazione e dagli interessi legali postfallimentari fino al momento indicato in precedenza, ed egualmente il credito dell'INPS in surroga è assistito dallo stesso privilegio per le stesse voci. .
        Di conseguenza al momento del riparto, non va effettuata alcuna degradazione, perchè avrà tanti crediti concorrenti egualmente privilegiati (quello di ogni dipendente e quello dell'Inps, tutti composti da capitale, rivalutazione e interessi), ciascuno dei quali va pagato, a norma dell'art. 2782 c.c., in proporzione del rispettivo importo. Fallco correttamente segue questo meccanismo.
        Zucchetti SG srl