Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Esclusione creditore dal Riparto finale

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    19/04/2018 12:45

    Esclusione creditore dal Riparto finale

    Buongiorno, devo procedere al riparto finale di una procedura fallimentare nella quale un creditore ipotecario non è più reperibile in quanto soggetto estinto con cancellazione dal registro imprese. Prima della cancellazione la società con una operazione straordinaria ha dato vita con una scissione a 2 società diverse alle quali sono stati assegnati determinati crediti e debiti mentre il credito ipotecario è rimasto alla società madre. A questo punto è giusto procedere con l'esclusione dal riparto della società madre ad oggi non più esistente? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/04/2018 17:17

      RE: Esclusione creditore dal Riparto finale

      Con la sentenza 12 marzo 2013 n. 6070 le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente Capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e del crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.".
      Applicando questo principio, al suo caso, il diritto di credito della società madre ormai estinta, già accertato con la definitiva ammissione allo stato passivo, si è trasferito ai soci, per cui si impone una ricerca dei soci, che va fatta con la dovuta diligenza ma senza investimento eccessivo di tempo e sicuramento non di danaro. Qualora tale ricerca non dia esito, allora potrà, più che escludere la società dal riparto, provvedere ai sensi del comma quarto dell'art. 117, proprio perché potrebbero farsi avanti i soci della società estinta a pretendere il pagamento.
      Zucchetti Sg srl