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Ordine di liberazione con esecuzione improseguibile

  • Omar Corradi

    Latina
    31/01/2024 16:03

    Ordine di liberazione con esecuzione improseguibile

    Buongiorno, successivamente all'emissione dell'ordine di liberazione contestualmente al decreto di trasferimento l'esecuzione è stata dichiarata improcedibile per intervento della procedura di liquidazione controllata a carico dell'esecutata. Il G.E. liquidato le competenze degli ausiliari ha disposto l'assegnazione delle somme a disposizione al liquidatore.
    E' corretto ritenere di non proseguire l'attività di liberazione in quanto non più investito della qualifica di custode giudiziario visto la chiusura della procedura esecutiva?? inoltre dovrei a questo punto richiedere la nomina degli ausiliari (fabbro, medico, ecc) al giudice competente.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      02/02/2024 12:17

      RE: Ordine di liberazione con esecuzione improseguibile

      A nostro avviso la prospettazione è, tutto sommato, corretta, anche se va compiuta una importante precisazione.
      A differenza del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore, che presentano molte analogie con le soluzioni concordate della crisi d'impresa, la liquidazione controllata nel sovraidebitamento mutua lo stesso impianto del fallimento. Infatti, entrambe le procedure postulano lo spossessamento del debitore, il cui patrimonio è liquidato da un apposito organo per soddisfare tutti i debitori ammessi al passivo.
      A proposto dei rapporti con la procedura esecutiva individuale, mentre l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. 3/2012 disponeva che dal decreto di apertura non potevano, sotto pena di nullità, essere iniziate (o proseguite) azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nel codice della crisi la sovrapposizione della liquidazione controllata del sovraindebitato alla liquidazione giudiziale si accentua, in quanto l'art. 270 comma 5 contiene un rinvio secco all'art. 150 cci, per cui la procedura esecutiva diviene improseguibile, negli stessi termini in cui lo diviene all'esito della dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale).
      Ed allora, tanto nel fallimento quanto nella liquidazione controllata, si pone il problema di disciplinare la sorte dell'aggiudicazione.
      A questo fine occorre guardare all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. il quale prevede che "in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti".
      La norma, come si vede, cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura, con la conseguenza per cui la posizione dell'aggiudicatario resta, per così dire, insensibile alla improseguibilità, tanto che, pacificamente, si ammette che nell'ipotesi in cui il bene, prima della declaratoria di improseguibilità, sia già stato oggetto di aggiudicazione o di assegnazione, il giudice dell'esecuzione procederà ad emettere il decreto di trasferimento.
      A bene vedere, da quanto sin qui detto si può trarre un precipitato che regola la fattispecie indicata nella domanda.
      Se la posizione dell'aggiudicatario non subisce le interferenze dell'apertura della liquidazione controllata, tanto è vero che il giudice pronuncia comunque il decreto di trasferimento, l'aggiudicatario rimane titolare di tutti i diritti che dall'aggiudicazione (e dal conseguente versamento del salto prezzo) derivano, ivi incluso il diritto di ottenere la consegna del bene, a norma degli artt. 1476 e 1477 c.c., diritto che la riforma Cartabia ha implicitamente confermato laddove afferma che la pronuncia del decreto di trasferimento non necrotizza il potere/dovere giudiziale di adozione dell'ordine di liberazione, che deve essere pronunciato, in caso di immobile abitato dal debitore, contestualmente al decreto di trasferimento.
      Ed allora, intervenuta l'apertura della liquidazione controllata, prima di dichiarare l'improseguibilità della procedura sarebbe stato necessario curare la consegna del bene all'aggiudicatario.
      È evidente che, chiusa la procedura, il custode è venuto meno e quindi non può essere svolta alcuna attività, salvo quella di consegna del bene all'acquirente. Tuttavia, ove ciò non fosse possibile senza sostenere spese o ricorrere alla nomina di ausiliari che avrebbero dovuto essere nominati dall'autorità giudiziaria, non resterà che prenderne atto, comunicandolo all'avente diritto.