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Destinatario del precetto e preavviso di rilascio dell'immobile aggiudicato in caso di fallimento dell'esecutato

  • Maria Paola Fatima Vitelli

    Roma
    28/03/2023 17:59

    Destinatario del precetto e preavviso di rilascio dell'immobile aggiudicato in caso di fallimento dell'esecutato

    Buonasera a tutti,
    vorrei sottoporre alla vostra attenzione un caso molto particolare, che di seguito espongo in breve e che senz'altro può essere di grande aiuto a molti di noi che versino nella stessa situazione.

    Sono legale di un aggiudicatario di un immobile in procedura esecutiva nella quale l'esecutato è stato dichiarato fallito e, dunque, il fallimento ha concorso alla procedura esecutiva per la distribuzione del ricavato.

    La procedura esecutiva si è conclusa dunque regolarmente, ma ad oggi mi trovo a dover eseguire la liberazione ex art. 605 ss. c.p.c. e ho notificato il decreto di trasferimento con precetto di rilascio - titolo contenente l'ingiunzione al debitore e a chiunque abiti l'immobile di rilasciare il bene - e, conseguentemente, il preavviso di rilascio ai soggetti persone fisiche, non anche al fallimento, in quanto trattasi delle persone fisiche effettivamente occupanti l'immobile, mentre il Fallimento non ha alcuna relazione di possesso e/o detenzione con l'immobile, che è adibito ad abitazione principale dei debitori persone fisiche.

    Da ricerche giurisprudenziali mi appariva la soluzione più idonea, considerato che il fallimento ha sì titolo nella procedura in quanto trattasi di rapporti patrimoniali, ma nei diritti personali (come il diritto di abitazione) per il quale si è effettuato il precetto e si è avviata l'esecuzione non ha alcuna legittimazione.

    Tuttavia mi è stata fatta opposizione asserendo che comunque il precetto e preavviso andavano notificati anche al Fallimento, per il solo fatto di essere stato il soggetto espropriato, pur non essendo lui, a mio avviso, né poteva essere, "debitore" dell'obbligo di rilascio richiesto con il precetto.

    Vi ringrazio per l'attenzione

    Cordialmente
    • Zucchetti SG

      30/03/2023 16:56

      RE: Destinatario del precetto e preavviso di rilascio dell'immobile aggiudicato in caso di fallimento dell'esecutato

      A nostro avviso l'opposizione è del tutto infondata.
      Osserviamo, infatti, che il fallimento del debitore esecutato determina, a norma dell'art. 51 l. fall. la improseguibilità delle azioni esecutive intraprese sui beni acquisiti al fallimento, salvo che la legge non disponga diversamente (il caso più frequente è quello dell'esecuzione intrapresa dal creditore fondiario, la quale prosegue anche dopo il fallimento del debitore, a norma dell'art. 41 tub), e salvo che il curatore non decida di subentrarvi a norma dell'art. 107 l. fall.
      In ogni caso, sia che la procedura prosegua per effetto di una specifica disposizione di legge, sia che la stessa prosegua per effetto di una libera scelta del curatore, la esecuzione individuale diviene semplicemente il luogo in cui si procede alla liquidazione dell'attivo. La curatela, dunque, non diviene il "soggetto espropriato", ma è l'organo che provvede (in sede concorsuale o in sede di esecuzione individuale), alla liquidazione del bene acquisito all'attivo, tanto è vero che il compenso del curatore viene determinato anche tenendo conto dell'attivo realizzato nella procedura esecutiva nella quale egli sia subentrato svolgendo concrete attività (Cass. Sez. I, 21/01/2020, n. 1175). Per queste ragioni, giammai il curatore potrebbe essere soggetto destinatario del preavviso di rilascio di immobile, a meno che non vi fosse la dimostrazione del fatto che, dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, rifiuti di consegnarlo pur avendone la materiale disponibilità.
      È infatti noto che "il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire", (Cass., Sez. III 12/06/2020, n. 11285) dal che si ricava, a contrario, che soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio non può essere colui che non abbia nessuna relazione di fatto, neppure mediata, con il bene.