Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE PER CONSEGNA, RILASCIO ED OBBLIGHI DI FARE

spese e onorario per il rilascio immobile

  • Elena Pompeo

    Salerno
    20/05/2019 18:26

    spese e onorario per il rilascio immobile

    la delega alla vendita riporta i costi per il rilascio immobile a carico dell'aggiudicatario. gli onorari invece chi li paga? sono a carico della procedura quale compenso del custode? in base a quali parametri si calcolano gli onorari del rilascio immobile?
    • Zucchetti SG

      23/05/2019 06:11

      RE: spese e onorario per il rilascio immobile

      I termini della domanda non ci sembrano chiarissimi.
      Cerchiamo quindi di dipanare preliminarmente il campo di indagine.
      Poiché si parla di "delega alla vendita" riteniamo di doverci orientare nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare in cui occorre liberare l'immobile ai fini della consegna all'aggiudicatario.
      Se così è, la risposta al quesito formulato deve necessariamente partire dalla lettura dell'art. 560, commi terzo e quarto, c.p.c., nella formulazione che precede le modifiche apportate dall'art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019, modifiche che si applicheranno, in forza della disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legge, alle esecuzioni immobiliari iniziate a partire dal 13.2.2019.
      Ciò premesso, secondo queste disposizioni il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
      Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta.
      La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c..
      Come si vede:
      1. l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;
      2. la sua attuazione non da' luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio, il che significa che:
      A) non è necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto e quindi, a monte, non è necessario fa apporre sull'ordine di liberazione la formula esecutiva;
      B) non deve essere coinvolto l'ufficiale giudiziario;
      C) non è necessaria la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;
      D) il custode non ha la necessità di farsi assistere da un legale (dato questo rilevante ai fini che interessano la domanda);
      3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;
      4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, evidentemente, a spese della procedura.
      Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d'urgenza. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
      La conseguenza che riteniamo di poter ricavare dalla cornice normativa appena illustrata è quella per cui tutti i costi della liberazione, compresi quelli dovuti per onorario, gravano sulla procedura.
      Una precisazione è comunque doverosa. Poiché, come abbiamo sopra evidenziato, la liberazione dell'immobile non si attua mediante l'introduzione di una autonoma esecuzione per rilascio ex art .605 e ss c.p.c., non è necessario che la procedura esecutiva sia assistita da un legale. Se, ciononostante, il giudice lo ha nominato, egli deve essere inquadrato non quale legale della procedura, ma piuttosto alla stregua di un ausiliario ex art. 68 c.p.c..
      Se così è, il compenso dovuto deve essere calcolato facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 15 maggio 2009, n. 80, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 let. a).
    • Tania Enza Cassandro

      Roma
      16/06/2023 11:40

      RE: spese e onorario per il rilascio immobile

      Buongiorno,
      mi ricollego al quesito 'Spese e onorario per il rilascio di immobile' al fine di sottoporVi la seguente domanda.
      Sono stata nominata legale della Procedura per rilascio di un immobile (procedura esecutiva del 2013) ed adesso, esaurita ogni attività, sono stata autorizzata al deposito di notula per l'opera prestata. In particolare, nel corso di questi anni, ho notificato l'ordinanza ex art. 560 c.p.c. insieme al precetto di rilascio ex art. 605 c.p.c. ed eseguito due accessi (con esito negativo), salvo poi sospendere l'attività di liberazione in forza di provvedimento del Giudice, e riprenderla con nuova notifica del precetto di rilascio (senza effettuare nuovi accessi).
      Ciò premesso, mi chiedevo come dovessi quantificare il mio compenso:
      - se è corretto applicare i parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014;
      - se è corretto considerare effettuata sia la fase 'introduttiva' dell'esecuzione per rilascio che quella 'trattazione/conclusiva' (avendo effettuato due accessi, con esito negativo però).
      Resto in attesa di un Vostro parere.
      Grazie per il costante supporto del Forum.