Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE PER CONSEGNA, RILASCIO ED OBBLIGHI DI FARE

sfratto - morte del creditore procedente dopo il primo accesso in una esecuzione di sfratto

  • Gianfrancesco Notari

    Reggio Emilia (RE)
    06/04/2024 16:50

    sfratto - morte del creditore procedente dopo il primo accesso in una esecuzione di sfratto

    In caso di morte del creditore procedente dopo il primo accesso in una esecuzione di sfratto, possono subentrare gli eredi nella procedura visto che è avanti l'ufficiale giudiziario? la delega rilasciata dagli eredi può essere sufficiente per coltivare lo sfratto e per l'ufficiale giudiziario od occorre ricominciare e rinnovare l'atto di precetto per rilascio, a nome degli eredi, per evitare la delega notarile?
    grazie
    • Zucchetti SG

      08/04/2024 07:39

      RE: sfratto - morte del creditore procedente dopo il primo accesso in una esecuzione di sfratto

      È noto che la esistenza di un diritto di credito in capo al creditore procedente e, dunque, di riflesso, l'esistenza stessa del creditore, costituiscono una condizione dell'azione esecutiva (in questi termini Cass. n. 8306 del 31/03/2008, e prim'ancora Cass. n. 13021 del 09/12/1992).
      La Cassazione, in particolare, ha osservato che nel processo di esecuzione "il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura", aggiungendo comunque che questa regola "va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento", con la conseguenza che "qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.(Cass. Sez. U,7 gennaio 2014, n. 61).
      Orbene, secondo la dottrina la morte del creditore non determina l'interruzione del processo, anche ove dichiarata dal suo difensore; tuttavia, se nessuno degli eredi compie atti di impulso, la procedura si estinguerà, a meno che nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo, nel qual caso la procedura esecutiva prosegue su impulso di questi ultimi.
      La conclusione che dunque si può ricavare è che, non verificandosi l'interruzione del processo, non sarà necessaria una sua riassunzione (di cui la interruzione è il presupposto), potendosi costituire il successore a titolo universale (ma questo vale anche in tutti i casi di cessione del credito) a norma dell'art. 111 c.p.c. (cfr, in questi termini, Cass. 12/04/2013, n. 8936; Cass., 01/07/2005, n. 14096).
      In definitiva, nel caso prospettato gli eredi potranno proseguire l'esecuzione già avviata.
      • Gianfrancesco Notari

        Reggio Emilia (RE)
        08/04/2024 18:47

        RE: RE: sfratto - morte del creditore procedente dopo il primo accesso in una esecuzione di sfratto

        Buonasera,
        grazie della risposta; il subentro degli eredi è dunque possibile anche in fase di esecuzione dello sfratto, avanti l'Ufficiale Giudiziario;
        le problematiche, tuttavia, sorgono da un punto di vista strettamente operativo; l'esecuzione è incardinata davanti ad un Ufficiale Giudiziario, e non vi è, ancora, alcun fascicolo dell'esecuzione ed alcun G.E; cossìcchè, in tali ipotesi, l'art. 83 c.p.c. non credo che riconosca all'avvocato la possibilità di autenticare la delega degli eredi a favore dell'avvocato stesso;
        è, dunque, necessaria, il rilascio di una procura notarile da parte degli eredi a favore dell'avvocato oppure è sufficiente una delega "volante" autenticata dall'avvocato, da presentare all'Ufficiale giudiziario, unitamente ai titoli ed ai verbali negativi di accesso precedenti (a nome del creditore procedente deceduto), per il proseguo dell'azione di sgombero?
        in una tale ultima ipotesi, più conveniente economicamente potrebbe risultare rinotificare l'atto di precetto per rilascio a nome degli eredi, ricominciando da capo l'esecuzione. Sarebbe possibile ricominciare da capo, con notifica di un nuovo atto di precetto per rilascio a nome degli eredi, con delega degli eredi in calce, autenticata dall'avvocato?
        Ringrazio anticipatamente per l'ulteriore eventuale delucidazione che vorrete fornirmi.
        Saluti
        • Zucchetti SG

          10/04/2024 19:08

          RE: RE: RE: sfratto - morte del creditore procedente dopo il primo accesso in una esecuzione di sfratto

          Il fatto che l'esecuzione sia incardinata davanti all'ufficiale giudiziario e non vi sia un giudice dell'esecuzione non vuol dire che l'esecuzione non sia ancora pendente. Se invero l'ufficiale giudiziario ha già notificato l'avviso di cui all'art. 608 c.p.c., il processo esecutivo è già incardinato, come espressamente previsto da questa disposizione, che appunto individua nel momento della notifica dell'avviso l'inizio dell'esecuzione.
          Quindi, il difensore può farsi rilasciare procura, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dagli eredi, a margine dell'atto con cui costoro intervengono nella esecuzione subentrando al de cuius.