Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CONCORDATO FALLIMENATRE

  • Franco Squizzato

    CASTELFRANCO VENETO (TV)
    10/04/2018 09:10

    CONCORDATO FALLIMENATRE

    Buongiorno,
    ringraziandoVi fin d'ora per la Vostra cortese collaborazione pongo un quesito in relazione al concordato fallimentare.
    La procedura fallimentare ha appreso all'attivo solo beni immobili, pertanto, l'unica massa disponibile, una volta ceduti i beni, sarà quella immobiliare con conseguente soddisfazione, in sede di riparto, dei creditori pignoratizi o ammessi con privilegio immobiliare.
    Un terzo vorrebbe presentare un piano di concordato fallimentare e mi chiedo se, nel piano, dato che non vi è massa mobiliare, debba essere prevista la soddisfazione delle spese in prededuzione per il 100% e dei soli creditori ammessi al passivo con privilegi immobiliari, in misura ovviamente maggiore rispetto a quella che sarebbe prevista in sede di riparto, oppure debba comunque essere prevista una, anche se minima, soddisfazione dei creditori privilegiati in relazione ai rispettivi privilegi mobiliari, nonché la ripartizione di un quid anche ai chirografari.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2018 19:28

      RE: CONCORDATO FALLIMENATRE

      Non vi è dubbio che le spese in prededuzione debbano essere soddisfatte, così come del resto lo sarebbero in sede fallimentare visto che per le spese trova applicazione il terzo comma dell'art. 111ter l.f., per cui al pagamento delle stesse contribuiscono anche i beni immobili.
      Ciò detto, l'unico limite per il proponente è dato dal terzo comma dell'art. 124, per il quale "La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale".
      Poiché nel concetto di creditori muniti di privilegio rientrano sia i privilegiati generali che speciali, per escludere il pagamento dei creditori privilegiati generali (che sono tutti mobiliari) è sufficiente fare la stima di cui parla la norma che accerti che, in mancanza di beni mobili, i creditori privilegiati generali e quelli speciali su beni mobili non troveranno capienza, neanche in via sussidiaria (quei privilegiati che a norma dell'art. 2776 c.c. godono della sussidiarietà sugli immobili) perché i beni immobili consentono il pagamento dei soli creditori ipotecari, che assorbono l'intero valore. Ovviamente ai chirografari può essere offerto nulla, non esistendo alcuna norma che imponga un minimo, come nel concordato preventivo.
      Questo teoricamente; tuttavia non va dimenticato che il concordato fallimentare deve essere approvato dai creditori, e votano i chirografari, per cui se agli stessi non viene offerta la prospettiva di ottenere qualcosa di più rispetto al fallimento, è difficile che esprimano voto favorevole. o meglio è difficile che non mandino il loro dissenso.
      Ad ogni modo queste sono scelte strategiche da valutare caso per caso, in relazione alla composizione del passivo, oltre che dell'attivo. La regola rimane quella della massima libertà, con il solo limite accennato di cui al terzo comma dell'art. 124 per i creditori prelatizi.
      Zucchetti Sg srl