Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Presentazione del rendiconto ex art. 116

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    18/06/2016 18:46

    Presentazione del rendiconto ex art. 116

    Buonasera.

    Non mi è chiaro un passaggio dell'art. 116 LF.

    Il Curatore presenta il Conto Finale al GD che successivamente (comma 2) ne ordina il deposito in Cancelleria fissando l'udienza ecc.
    Come si presenta il conto al Giudice ? Telematicamente o brevi manu ? Se la presentazione avviene telematicamente (ma lo stesso problema l'avrei avuto anche se non fosse mai esistito il deposito telematico) di fatto non si anticipa il deposito in cancelleria previsto dal comma 2?
    Grazie
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2016 19:55

      RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

      Il conto della gestione si presenta al giudice che ne dispone il deposito, così dispone l'art. 116 ma è chiaro che non si va personalmente dal giudice delegato a mostragli il conto gestione e la relativa documentazione, ma il tutto va presentato in cancelleria, come ogni atto rivolto al giudice, in via telematica seguendo le regole di interoperabilità SIECIC dove è attivo il PCT e, dove non è operativo il PCT, mediante le piattaforme telematiche attivate dai vari uffici ai fini della gestione informatizzata dei fascicoli concorsuali, o nei siti web degli organi, sempre in aree riservate con accesso a mezzo credenziali (username e password) rilasciate dall'organo stesso. Il giudice, quindi, più che ordinarne il deposito in cancelleria, dà atto dell'avvenuto deposito e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
      A questo punto il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo ecc. dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma.
      Zucchetti SG srl

      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        21/06/2016 08:56

        RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

        Solo una precisazione sull'iter.
        Quando il curatore deposita (telematicamente) il rendiconto in cancelleria, ne da comunicazione ai creditori insinuati (solo a quelli penso), un po' come si fa con il progetto di stato passivo, senza comunicare la data dell'udienza perchè ancora non la conosce? Dovrebbe essere così, altrimenti come fa il GD a stabilire la data dell'udienza che deve tenersi non prima di 15 gg dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori ? Oppure la comunicazione ai creditori del rendiconto precede il deposito dello stesso in cancelleria in modo da permettere al GD di verificare immediatamente, nel rendiconto finale, il calcolo dei 15 gg richiesto dalla legge ?
        Successivamente, conosciuta la data dell'udienza , il Curatore la comunica a tutti i creditori ammessi (qui la legge è chiara), allegando nuovamente il rendiconto finale (che in realtà ha già trasmesso in precedenza a tutti i creditori) ?
        Grazie
        Paolo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/06/2016 20:29

          RE: RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

          Le uniche comunicazioni che il curatore deve fare sono quelle di cui al terzo comma dell'art. 116. Il secondo comma detta una regola cui il giudice deve attenersi, nel senso che questi, una volta ordinato il deposito del conto in cancelleria, deve fissare l'udienza facendo in modo che tra la data presumibile della comunicazione e l'udienza decorrano almeno quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. La norma riprende l'originario testo nel quale, però, i quindici giorni decorrevano dal deposito e non dalla comunicazione, per cui era più facile il calcolo; anche oggi tuttavia, si tratta di fare qualche conto dato che, come dispone il terzo comma, la comunicazione ai creditori deve essere "immediata", sicchè, considerato anche che le comunicazioni vanno fatte via Pec, diventa abbastanza facile fissare una data dell'udienza che risponda ai requisiti di legge.
          Il terzo comma poi dispone a chi e con quali modalità va fatta la comunicazione da parte del curatore ed anche cosa debba questi trasmettere.
          L'iter quindi è chiaro: il curatore deposita il conto; il giudice fissa l'udienza facendo in modo che tra questa e la data di comunicazione di questa ai creditori decorrano almeno 15 giorni; il curatore dà immediatamente comunicazione dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
          Zucchetti Sg srl
      • Pasquale Loria

        CACCURI (KR)
        23/11/2016 10:07

        RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

        Ma la comunicazione ai sensi dell'art. 93, va fatta a tutti i creditori ammessi al passivo, giusto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/11/2016 10:49

          RE: RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

          Nella discussione che precede si è parlato della comunicazione ex art. 116 l.f., da fare a seguito del deposito del conto gestione e della fissazione dell'udienza di discussione dello stesso, lei ora chiede a chi fare la comunicazione ai sensi dell'art. 93. Probabilmente vi è stato un refuso perché l'art. 93 non prevede alcuna comunicazione da parte del curatore, ma tratta della domanda di insinuazione; il curatore fa la comunicazione di cui all'art. 92, alla quale non può riferirsi la sua domanda perché lei chiede se va fatta a tutti i creditori ammessi al passivo nel mentre la comunicazione ex art. 92 precede la formazione del passivo ed ha lo scopo di sollecitare i creditori risultanti dalla contabilità a partecipare al passivo. Pensiamo quindi che lei volesse riferirsi alla comunicazione di cui all'art. 95 del progetto di stato passivo che va trasmesso "ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo", e quindi a tutti creditori e terzi rivendicanti che abbiano presentato domanda. Concetto che viene più chiaramente ripreso nell'art. 97, per il quale "il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda".
          Queste sono le comunicazioni e trasmissioni a carico del curatore per quanto riguarda lo stato passivo; se lei intendeva riferirsi ad altro ci faccia sapere.
          Zucchetti SG srl
    • Domenico Apa

      Pagani (SA)
      15/03/2019 13:52

      RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

      Mi intrometto nella discussione per sottoporvi un dubbio, a seguito dell'udienza di approvazione del conto di gestione, il successivo verbale emesso dal G.D. deve essere trasmesso ai creditori e al debitore? Grazie in anticipo per l'eventuale chiarimento.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/03/2019 19:43

        RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

        No. Le uniche comunicazioni sono quelle di cui al comma terzo dell'art. 116, riassunte in una delle precedenti risposte. Una volta celebrata l'udienza o vi è l'approvazione del conto e tutto procede secondo gli ordinari canali (liquidazione compenso e riparto finale) o si apre un giudizio di cognizione. del quale i creditori interessati eventualmente a parteciparvi ne hanno notizia con la partecipazione all'udienza di rendiconto, della quale è stata data comunicazione.
        Zucchetti SG srl
        • Marco Oliviero

          Salerno
          27/05/2020 17:05

          RE: RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

          mi inserisco per porre una domanda.
          A seguito dell'approvazione del conto di gestione, il G.D. mi comunica, riporto testualmente: "dichiara pertanto approvato il conto della gestione.
          Il curatore provveda alle comunicazioni di rito."
          A quali comunicazioni fa riferimento il G.D.?
          Devo nuovamente notificare ai creditori ammessi il verbale perchè l'udienza si è tenuta a trattazione scritta, (emegenza covid)?
          Da ultimo, devo successivamente procedere all'invio della richiesta liquidazione compenso per procedere poi alla chiusura del fallimento? Preciso che il fallimento è assolutamente privo di attivo e dunque dovrò essere liquidato con ammissioen a gratuito patrocinio...
          grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            27/05/2020 19:00

            RE: RE: RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

            L'art. 116 prevede che il curatore dia comunicazione ai creditori ivi indicati dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma, ma non contempla alcuna comunicazione successiva all'approvazione.
            Evidentemente il giudice, in considerazione delle modalità con le quali si è svolta l'udienza ha ritenuto opportuno che ai creditori fosse comunicato l'esito dell'udienza stessa; pertanto lei deve scrivere ai creditori ai quali ha fatto a suo tempo la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 116, che il rendiconto è stato approvato, senza alcuna contestazione, all'udienza del...., come da copia del provvedimento che trasmette.
            Zucchetti SG srl
            • Marco Oliviero

              Salerno
              27/05/2020 19:03

              RE: RE: RE: RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

              grazie per la pronta risposta, avevo immaginato qualcosa del genere…
              manca tuttavia la risposta alla seconda parte della domanda relativa alle modalità di liquidazione dei compensi e di definitiva chiusura della procedura. Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                28/05/2020 16:04

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Presentazione del rendiconto ex art. 116

                Ha ragione. Dopo l'approvazione del conto gestione deve chiedere la liquidazione del compenso facendo presente che il fallimento non ha attivo realizzato. Probabilmente sarà liquidato il compenso nell'importo minimo previsto di euro 811,35 e, su sua richiesta sarà posto a carico dell'Erario a norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002.
                Zucchetti Sg srl