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CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    21/02/2018 11:56

    CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO


    Anche in caso di costituzione di parte civile del Curatore nel giudizio penale ex art. 240 L.F. ,
    dato che il fallimento conduce trattative di transazione collegate
    con il richiesto patteggiamento da parte degli imputati per bancarotta,
    si puo' fare applicazione del novellato secondo comma dell'art. 118 L.F.,
    non sussistendo la necessità di avviare una nuova ed autonoma azione
    per l'esecuzione dell'eventuale sentenza penale di condanna ?

    Sicche' il Fallimento può' essere chiuso senza attendere le lungaggini
    relative alle trattative proseguendo la Curatela
    nel processo penale ai fini transattivi ?

    soprattutto nella fattispecie in cui:
    1. imputati nullatenenti
    2. Per l'accoglimento delle istanze di patteggiamento il P.M. su espressa
    istanza della Curatela subordina al risarcimento pur transattivo.

    In tale situazione, infatti, riterrei che tenere aperta la Procedura
    non è' utile ai fini di prosieguo risarcitorio ad esito sentenza dibattimentale.

    D'altra parte è' opportuno tentare un recupero salendo
    sul " treno patteggioso " dinanzi al GIP, che rinvia varie volte
    per consentire lo sviluppo dei patteggiamenti (sicche' si prevede ancora un anno di udienze).

    Il che , direi, si può' fare anche chiudendo subito il Fallimento.

    In attesa di vostri lumi ringrazio.

    Avv. F. Angeli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2018 19:31

      RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

      Se ricorre l'ipotesi di chiusura di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118, certamente il fallimento può essere chiuso, ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 118 in pendenza della costituzione di parte civile nel processo penale, essendo questa una ordinaria azione civile di risarcimento danni introdotta nel procedimento penale.
      Una volta chiuso il fallimento nulla impedisce al curatore di raggiungere un accordo transattivo, visto che lo stesso secondo comma dell'art. 118 lo prevede, nella parte in cui stabilisce che "in deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato", visto si può aggiungere, che, a norma dell'ult. comma dell'art. 120, il comitato dei creditori non sopravvive alla chiusura .
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        23/04/2018 11:08

        RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

        RINGRAZIO PER LA CHIARA RISPOSTA.

        MI CHIEDO COME SI ATTEGGI IL NUOVO ISTITUTO DEL NUOVO SECONDO COMMA DELL' ART. 118 L.f.
        OSSIA SE TRATTASI DI CHIUSURA ' NOMINATIM " O POSSA CONTINUARE AD ESSERE INNOMINATA
        SOTTO TALE SPECIFICO ASPETTO ( PUR EX ART. 118 n. 3 L.F. )

        SE OCCORRA QUINDI MENZIONE DI UN QUID PLURIS NEL RICORSO E NEL DECRETO
        CHE MENZIONI ESPRESSAMENTE E DISPONGA ESPRESSAMENTE LA CHIUSURA
        AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL' ART 118 L.f. E NON SOLO " EX ART. 118 primo comma n. 3"
        CON ESPRESSO RUFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PRICESSO PENALE
        PENDENTE PER BANCAROTTA.

        NEL CASO , AD ESEMPIO , IN CUI IL FALLIMENTO FOSSE STATO GIÀ' CHIUSO EX ART. 118 n. 3 L.f.
        SENZA ALTRO DIRE.

        LE FACOLTÀ' ( I DIRITTI ) DI PROSECUZIONE DA PARTE DEL CURATORE RIMANGONO ?

        OPPURE OCCORRE UN DECRETO DI CHIUSURA CHE LE INDICHI ?

        ANCHE SE IL GIUDICE DINANZI AL QUALE PENDE IL PROCESSO
        NON CREDO DEBBA RICHIEDERE L' ESIBIZIONE DI TALE "TITOLO."

        NEL SENSO CHE TRATTASI DI EFFETTO DI LEGGE
        NON CONDIZIONATO
        ALLA SUA DESCRIZIONE NEL DECRETO DI CHIUSURA.

        OPPURE DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATO NEL RICORSO E NEL DECRETO

        E NON POSSA AGIRSI " DE PLANO " NEL SENSO CHE IN PRESENZA DI CHIUSURA
        SIC ET SIMPLICITER EX ART. 118 n. 3 L.f.
        LA CURATELA NON PUÒ' PROSEGUIRE DOPO LA CHIUSURA ?

        GRAZIE

        AVV. F. ANGELI



        • Francesco Costa Angeli

          milano
          23/04/2018 11:33

          RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

          GRAZIE PER LE SOLUZIONI.


          ALLORA DIREI CHE IL GIUSTO È' :


          - INTANTO CHIUDERE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL' ART. 118 L.f.

          - E CONTINUARE AD AGIRE PER IL RECUPERO A FALLIMENTO CHIUSO
          ( della serie : " aspetta ..e spera.." )

          MA ALMENO SI ATTUA ECONOMIA PROCESSUALE EVITANDO LA PENDENZA
          INUTILE DELLA PROCEDURA.


          GRAZIE

          AVV. F. ANGELI
          • Francesco Costa Angeli

            milano
            23/04/2018 12:00

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

            SCUSATE L' ULTIMA RISPOSTA ERA PER L' ALTRO QUESITO.

            QUI RIMANE IL QUESITO DEL CONTENUTO FORMALE DEL DECRETO DI CHIUSURA
            AI FINI DELLA SOPRAVVIVENZA DEI DIRITTI DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CURATORE.

            GRAZIE
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            23/04/2018 19:38

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

            Si, ma con una diversa tempistica, nel senso che prima di chiudere il fallimento lei deve iniziare il giudizio per ottenere il pagamento della provvisionale, dato che la chiusura anticipata di cui al nuovo secondo comma dell'art. 118 è disposta proprio perché esisto giudizi pendenti , sicchè, per evitare ritardi e condanne ai sensi della legge Pinto, intanto si chiude il fallimento e poi si attende l'esito del giudizio.
            E lei, in base alla provvisionale può già agire in via esecutiva. invero, l'art. 539 c.p.p. prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l'imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L'art. 540 c.p.p. aggiunge che la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
            La Cassazione, con la sentenza 09/03/2017, n. 6022, nell'affrontare la questione se, in materia di condanna alla provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell'art. 545 c.p.p., ovvero occorra notificare al debitore l'intero provvedimento, comprensivo delle motivazioni, ha così statuito: «la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi. Dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione».
            Da qui la massima secondo cui «per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione».
            Zucchetti SG srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/04/2018 19:36

          RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

          Il primo comma dell'art.120 stabilisce che "Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento", sicchè, normalmente e, comunque, prima della riforma del 2015, a seguito della chiusura del fallimento, per una qualsiasi delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 118, il curatore decadeva e perdeva, quindi la sua legittimazione a stare in giudizio per il fallito0, che, a sua volta, riacquistava la sua perduta capacità.
          Con il d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, è stata fatta una significativa addizione al secondo comma dell'art. 118, il cui nucleo è costituito dalla disposizione che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. Coerentemente è stato modificato anche l'art. 120 l. fall., cui è stato aggiunto un quinto comma secondo cui: "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi".
          Da tanto discende la necessità che all'atto della chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118 venga precisato se il fallimento viene chiuso definitivamente o esistono cause in corso perché solo in questo caso il curatore mantiene la legittimazione processuale nei processi in corso in cui è parte attiva; processi nei quali, ove mancasse la prova della sopravvivenza della legittimazione del curatore, dovrebbero essere dichiarati interrotti e poi estinti in mancanza di riassunzione. Ora, a parte il fatto che, in caso di chiusura anticipata, il curatore deve riferire nella richiesta di chiusura circa la pendenza di cause attive in corso e se intende continuarle e deve provvedere ad accantonare le spese ecc., è chiaro che il decreto di chiusura- che, a norma del primo comma dell'art. 119 deve essere motivato- deve precisare se si tratta di chiusura anticipata, proprio per consentire al curatore di continuare a seguire i processi in corso.
          Zucchetti Sg srl
    • Francesco Costa Angeli

      milano
      23/04/2018 22:01

      RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

      GRAZIE DEI CHIARIMENTI PREZIOSI.



      NECESSITEREI TUTTAVIA DI UN VOSTRO IMPORTANTE CHIARIMENTO :


      MI RIFERISCO AL VOSTRO INCISO :


      "PRIMA DI CHIUDERE LEI DEVE INIZIARE IL GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLA PROVVISIONALE"




      LA SITUAZIONE FATTUALE È' DIVERSA NEL SENSO CHE LA CHIUSURA

      ( "ANTICIPATA " GIUSTAMENTE COME VOI VI ESPRIMETE,

      CON TERMINOLOGIA QUANTO MAI APPROPRIATA E CHE MI PARE

      DIA "NOMEN " ALLA FATTISPECIE EX ART 118 L.f. secondo comma )


      SAREBBE ATTUATA PENDENDO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE.



      PRIMA DI OTTENERE CIOE' (CON IL DISPOSITIVO ) LA PROVVISIONALE ESECUTIVA ( PREVISTA ).



      SENZA ATTENDERE LE LUNGAGGINI DI UN PROCESSO PENALE CON PIÙ' IMPUTATI

      E FRAZIONATO ( DA RIUNIRE CON ALTRO PROCESSO VERSO ALTRO COIMPUTATO )

      CON LUNGO DIBATTIMENTO.



      RITENGO INFATTI CHE COMUNQUE RICORRA IL " PENDET " PER IL PRINCIPIO DELLA

      IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

      ( ANCOR PIÙ' DOPO LE CONCLUSIONI PER TUTTI I GRADI

      MA COMUNQUE ANCHE PRIMA DELLE CONCLUSIONI )


      LA COSTITUZIONE OPERATA INFATTI EQUIVALE A CONTROVERSIA PENDENTE.



      ALLORA NON INTENDO ATTENDERE DIECI ANNI PER I TRE GRADI...! A FALLIMENTO INUTILMENTE APERTO...

      SAPENDO LO STATO DI INSOLVENZA ATTUALE DEI FUTURI CONDANNATI .



      PER ALTRO DISPONIBILI AD ATTUARE UN MINIMO DI RISARCIMENTO

      PER RIPESCARE PATTEGGIAMENTI NEGATI

      E PER OTTENERE ATTENUANTI E DIMINUZIONI DI PENA

      ANCHE IN APELLO

      PER RISARCIMENTO DEL DANNO.




      E QUINDI VOLENDO ALMENO TENTARE UN RECUPERO

      PER VIA AGEVOLATA TRAMITE LA PROVVISIONALE ESECUTIVA

      SENZA ATTENDERE LA MOTIVAZIONE ED USUFRUENDO

      DELLA REGISTRAZIONE A DEBITO DELLA PROVVISIONALE.

      E SENZA ATTENDERE I TEMPI BIBLICI DEL DIBATTIMENTO

      E DEI SUCCESSIVI GRADI





      LA CHIUSURA AVVERREBE ALLORA PRIMA DELL' OTTENIMENTO

      DELLA PROVVISIONALE MA PUR PENDENDO LA ACTIO ( PARTE CIVILE ) IN SEDE PENALE.



      È' POSSIBILE IN TALE CASO CHIUDERE ANTICIPATAMENTE SPECIFICANDO

      AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL' ART. 118 L.F. IN ORDINE ALLA MERA PENDENZA DELLA

      OPERATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE GIÀ' PRIMA DEL DIBATTIMENTO ?



      CON ESPRESSA RICHIESTA IN SEDE DI ISTANZA DI CHIUSURA AI SENSI DEL SECONDO COMMA ART. 118 L.f.

      DI LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE ALLA PROSECUZIONE :

      1) IN SEDE PENALE ( CON IMMANENZA DELLA PARTE CIVILE ) PER TUTTI I GRADI DEL PROCESSO.

      2) E IN EXECUTIVIS ( COL DISPOSITIVO DI PRIMO GRADO RECANTE LA PROVVISIONALE )
      PRECETTO PIGNORAMENTI ECC. ?


      PER LE SPESE AVREI ASSENSO DEL LEGALE A CHE IL PROPRIO PAGAMENTO

      SIA A CARICO ESCLUSIVO DI CONTROPARTI CONDANNATE CON ESONERO DEL FALLIMENTO

      E PREVIA LIQUIDAZIONE DEL G.D. DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

      SE E QUANDO CI FOSSE UN REALIZZO.



      MI PARE UNA SOLUZIONE PRATICA CHE SALVA CAPRA E CAVOLO :

      SI CHIUDE SUBITO IL FALLIMENTO E SI PROSEGUE RITUALMENTE.

      NEL PROCESSO PENALE E CON LA PROVVISIONALE IN EXECUTIVIS.



      LA PARTICOLARITÀ' STA' QUI NEL FATTO DI INTERPRETARE

      COME GIUDIZIO IN CORSO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

      E FIGLIA DI TALE PENDENZA LA FUTURA PROVVISIONALE.



      NON CHIUDEREI QUINDI IL FALLIMENTO DOPO L' INIZIO DI RECUPERO DELLA

      PROVVISIONALE

      MA BEN PRIMA.


      E QUESTO NON SO SE SIA POSSIBILE


      GRAZIE
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/04/2018 18:55

        RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

        Ci eravamo posti il problema che ora lei prospetta, ma, poiché lei non ci aveva detto se la condanna penale era definitiva o comunque se la sentenza era stata impugnata, avevamo dedotto che la parte civile fosse stata definitita con la condanna generica del danno da quantificare in separata sede e condanna per intanto al pagamento di una provvisionale. A questo punto, poiché la chiusura anticipata del fallimento presuppone un giudizio civile pendente, nell'alternativa tra iniziare immediatamente un giudizio ordinario quantificazione del danno e una azione esecutiva per il pagamento della provvisionale, avevamo pensato che fosse più semplice seguire questa seconda strada e per questo ci eravamo preoccupati di precisare che l'azione poteva essere promossa anche con il semplice dispositivo.
        Alla luce dei suoi successivi chiarimenti, il problema di fondo rimane lo stesso, e cioè: posto che la costituzione di parte civile costituisce esercizio dell'azione civile innestata nel processo penale, al momento della chiusura anticipata dl fallimento è pendente un giudizio penale nel quale lei abbia mantenuto la costituzione di parte civile? Se la risposta è affermativa il suo discorso è corretto, in mancanza no.
        Tuttavia, al di là di queste considerazioni giuridiche, lei dice che il condannati sono impossidenti e che sostanzialmente l'unica speranza di un qualche recupero anche della sola provvisionale è legata ad una eventuale loro disponibilità ad offrire qualcosa nell'ottica di miglior trattamento penalistico; se è così, la promozione dell'azione esecutiva potrebbe costituire una spinta per addivenire ad un accordo, rinunciando alla costituzione di parte civile, che non potrebbe portare ad alcun risultato, ed evitare così anche la chiusura anticipata.
        Zucchetti SG srl
    • Francesco Costa Angeli

      milano
      26/04/2018 19:31

      RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

      GRAZIE DEI CHIARIMENTI.

      SI : LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE È' PENDENTE MENTRE PROCEDEREI
      ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO ( CHIUSURA CHE VADO A RICHIEDERE
      DOPO IL GIP E PRIMA DEL DIBATTIMENTO ).


      PURTROPPO IL PROBLEMA DELLA CHIUSURA ANTICIPATA SI PONE
      PERCHÉ' I SOGGETTI NON TEMONO TANTO LA MINACCIA DI ESECUZIONE
      DELLA FUTURA PROVVISIONALE ESSENDO INSOLVENTI.

      MA TEMONO ( E PERCIÒ' TERREI FERMA LA COSTITUZIONE MENTRE CHIUDO IL FALLIMENTO )
      DI PIÙ' GLI EFFETTI PRATICI PENALI ( SUL PROCESSO ) DELLA IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE.


      COME CURATORE FAREI VALERE ALLORA:

      A) DA UNA PARTE TALE DETERRENZA E CONSEGUENTE UTILITA' PER LA MASSA DEI CREDITORI
      DELLA IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE (PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE
      E ANCHE DOPO POSTO CHE IN APPELLO POSSONO TENTARE
      DI CONSEGUIRE RIDUZIONE DI PENA CORRISPONDENDO UN QUID)

      B) E INTANTO POSSO PROCEDERE POI EXECUTIVIS CON LA PROVVISIONALE
      TROVANDAMELA " SERVITA ".


      TUTTO CIÒ' COMPORTA SEGMENTO TEMPORALE LUNGHISSIMO
      PERCHÉ' BISOGNA CALCOLARE :

      I TEMPI DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO
      I TEMPI DELL' APPELLO
      I TEMPI DELL' ESECUZIONE DELLA PROVVISIONALE.

      E NON È' DETTO SI OTTENGA UN RECUPERO.

      ECCO PERCHÉ' HO PENSATO DI CHIUDERE ANTICIPATAMENTE
      EX ART, 118 SECONDO COMMA L.F.

      ANZI CREDO TALE "MODUS PROCEDENDI"
      POSSA DIVENIRE UNA PRATICA QUASI COSTANTE
      NON VEDENDO COME SI POSSA FARE DIVERSAMENTE
      IN PRESENZA DI TALE SITUAZIONE FATTUALE.
      SE SI VUOLE EVITARE DI PROLUNGARE STERILMENTE
      LA PROCEDURA.


      QUINDI MI CONFERMATE IL VOSTRO GIUDIZIO
      CHE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE EX SE
      REALIZZA LA PENDENZA LEGITTIMANTE
      LA CHIUSURA EX ART. 118 SECONDO COMMA L.F.

      SENZA CHE QUINDI DEBBA " PENDERE "
      L' AZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA PROVVISIONALE.
      NEL SENSO CHE TALE AZIONE È' PROSECUZIONE CONSEGUENZIALE
      DELLA COSTITUZIONE.
      SICCHE' IL CURATORE CONSERVA LA LEGITTIMAZIONE ANCHE A TALE
      PROCEDIMENTO BEN SUCCESSIVO.


      MAGARI ELENCHEREI TALI " CONTINUAZIONI DELLA LEGITTIMAZIONE DELLA CURATELA"
      SPECIFICATAMENTE NEL RICORSO PER CHIUSURA ANTICIPATA
      EX ART. 118 SECONDO COMMA L.F.

      IN MODO CHE IL TRIBUNALE POSSA DISPORRE SPECIFICATAMENTE
      NEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA QUALCOSA DI SIMILE :

      " IL CURATORE CONSERVA LA LEGITTIMAZIONE RELATIVA ALLA
      IMMANENZA DELLA PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
      IN OGNI GRADO E CONSERVA ALTRESI' LA LEGITTIMAZIONE
      AD AGIRE ESECUTIVAMENTE IN BASE ALLA PROVVISIONALE
      CHE CONSEGUISSE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE "

      CIÒ' AD EVITARE ECCEZIONI PRETESTUOSE E PER CHIAREZZA.

      GRAZIE
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/04/2018 19:13

        RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

        Ribadiamo che, a nostro avviso, lei può chiudere anticipatamente il fallimento in pendenza della costituzione di parte civile che, come abbiamo già detto, concretizza l'esercizio dell'azione civile risarcitoria inserita nel processo penale.
        Ciò di cui dubitiamo è che lei possa, chiuso il fallimento, agire in via esecutiva per il pagamento della provvisionale, perché, indipendentemente dalle precisazioni che lei fa nell'istanza di chiusura, il quinto comma dell'art. 120 chiarisce- come abbiamo già ricordato- che "nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto", ossia per portare a termine i giudizi pendenti.
        La norma è chiara e noi usiamo la formula dubitativa per il fatto che la provvisionale è comunque un effetto della costituzione di parte civile ancora in corso, ma si potrebbe obiettare che tale effetto, essendo stato già tradotto in un provvedimento di provvisionale immediatamente esecutivo, poteva essere azionato già prima della chiusura del fallimento; dopo tale evento il curatore mantiene la legittimazione a seguire la costituzione già effettuata e a poter agire in base alle eventuali decisioni che seguiranno, ma non più a far valere la provvisionale. E non le nascondiamo che questa seconda soluzione è a nostro avviso più condivisibile della prima.
        Zucchetti SG srl
        • Maddalena Dal Moro

          MILANO
          14/05/2018 10:48

          RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

          buongiorno, intervengo per dare questo spunto.
          In ipotesi di soggetti incapienti, di procedura fallimentare che non ha attività ulteriori da compiere e può avviarsi alla chiusura, io penserei di lasciare la facoltà della costituzione di parte civile direttamente ai creditori ammessi allo stato passivo ai quali trasmettere per conoscenza l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del GIP notificata al curatore. Mi farei autorizzare quindi dal Giudice a rinunciare alla costituzione di parte civile ex art. 240 l.f. comma 1°, lasciando tale facoltà ai creditori ex art. 240 2° comma l.f.
          Vorrei sapere se c'è qualche controindicazione in questa impostazione.
          cordialmente
          Maddalena Dal Moro

          • Francesco Costa Angeli

            milano
            14/05/2018 14:18

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

            Buongiorno,

            A mio sommesso avviso per la verità' mi pare che
            in caso di disinteresse del Curatore il creditore può' esercitare
            L' azione spettante al Curatore e non esercitata.

            Sia per l' azione del danno diretto ex art. 2395 C.C. sempre esercitabile

            Sia l' azione dei creditori sociali ex art. 2394 C. C. , in quanto appunto inerte il Curatore.

            In ogni caso chiuso il Fallimento ..il campo è' libero.

            Non necessita alcuna autorizzazione del G.D.

            Dubito possa assimilarsi la rinuncia alla fattispecie di abbandono del bene.

            L'iniziativa mi pare velleitaria aizzatoria...
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            14/05/2018 19:54

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

            Nessuna controindicazione perché nel caso il curatore rinuncia alla costituzione di parte civile e chiude il fallimento e nulla impedisce ai creditori, chiuso il fallimento o, comunque quando il curatore non si costituisca parte civile o rinunci alla costituzione fatta, di costituirsi essi parte civile, posto che la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 240 l.f. e delle limitazioni ivi contenute, è proprio quella di evitare interferenze tra l'attività del curatore e quella dei singoli creditori.
            Zucchetti SG srl
            • Francesco Costa Angeli

              milano
              16/05/2018 12:35

              RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

              LA DOTTORESSA INTERVENIENTE PERÒ' INDICAVA UN MODUS PROCEDENDI
              DI INVIO A TUTTI I CREDITORI.
              QUESTO, SONO A CHIEDERVI, SIA DOVUTO ?


              GRAZIE

              AVV. F, ANGELI
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                17/05/2018 17:42

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA DEL FALLIMENTO PENDENDO PROCESSO PENALE PER BANCAROTTA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL FALLIMENTO

                La legge non prevede alcuna comunicazione ai creditori, ma se nulla esclude che il curatore trasmetta ai creditori l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del GIP a lui notificata.
                Zucchetti SG srl