Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura fallimento

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    26/03/2018 14:27

    chiusura fallimento


    Dopo la chiusura del fallimento cosa succede alla società fallita ritorna in bonis? la cf deve provvedere a cancellare la società dalla CCIAA e INPS ed altro?
    la cf aveva trascritto al PRA la sentenza su alcuni mezzi con passaggio di proprieta il giorno del fallimento,( non acquisiti dalla cf perché procedura non conveniente) quella trascrizione decade con la chiusura della procedura? i crediti recuperati dalla cf, possono essere ora recuperati dalla società? i beni ritornano alla società?

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/03/2018 20:56

      RE: chiusura fallimento

      La cancellazione della società dal registro delle imprese dipende dalla ragione della chiusura del fallimento, giacchè, a norma del secondo comma dell'art. 118 l.fall., solo nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), il curatore è tenuto a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dal punto di vista civilistico il curatore non deve fare altro; poi rimangono le incombenze fiscali.
      Le trascrizioni della sentenza di fallimento al PRA non decadono da sole, ma è necessario un ordine di cancellazione da parte del giudice delegato, da emettere, ovviamente, prima della chiusura del fallimento. Tale decreto il giudice lo emette all'atto della vendita dell'autovettura e dell'avvenuto pagamento, in forza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 108 l.fall.; norma che è stata estesa anche alle ipotesi in cui il curatore non proceda alla vendita in quanto restituisce la disponibilità dei beni al fallito ritenendo non conveniente la conservazione e la vendita seguendo la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter.
      Per il resto ancora una volta ritorna le necessità di sapere a norma di quale fattispecie tra le quattro previste dal primo comma dell'art. 118 il fallimento è stato chiuso. Se vi sono beni da restituire- o meglio la cui disponibilità va restituita alla società fallita, si dovrebbe presumere che la chiusura è avvenuta ai sensi dei numeri 19 o 2) del primo comma dell'art. 118, nel qual caso la società non va cancellata dal registro delle imprese, ma sopravvive e, se lo ritiene, continua la propria attività, per cui essa recupera la piena capacità sostanziale e processuale; di conseguenza riprende la disponibilità del suo patrimonio e può continuare le controversie iniziate dal curatore.
      Zucchetti SG srl