Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Riparto finale

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    06/03/2019 14:19

    Riparto finale

    In una (piccola) procedura fallimentare sono arrivato a questo punto:
    - approvazione del rendiconto finale;
    - liquidazione del mio compenso per una cifra pari alla somma che residuerà sul conto della procedura dopo aver pagato FALLCO, per il quale (mio compenso) il GD ha contestualmente autorizzato il prelievo dal conto per la somma corrispondente.

    Devo comunque procedere alla presentazione del riparto finale ex art. 117 L.F., oppure pagando solo creditori in prededuzione (Zucchetti ed io) non è necessario?

    Secondo me il riparto finale è da redigere comunque e Zucchetti sarà pagato non in base ad una istanza generica di prelievo di somme dal conto della procedura, ma sulla base di tale riparto finale (come me, del resto).
    Attendo, per favore, chiarimenti
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2019 20:34

      RE: Riparto finale

      Se abbiamo ben capito, il suo compenso e la spesa per il gestionale Fallco costituiscono le uniche due prededuzioni, su cui non esistono contestazioni e l'attivo disponibile è sufficiente al pagamento di entrambe queste voci. Se è così non vediamo perché non debba seguire il disposto dell'art. 111bis, co. 3 l.f., secondo il quale "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".
      Se, una volta soddisfatte dette spese, l'attivo è esaurito, certamente non può fare un riparto, parziale o finale che sia, dal momento che questa operazione viene eseguita appunto per distribuire il ricavato disponibile ai creditori concorsuali ammessi al passivo. Della mancata presentazione del riparto finale può già darne atto nel conto gestione evidenziando la mancanza di fondi per procedervi. Egialmente può dare atto della mancata presentazione del riparto finale e delle raltive ragioni nell'istanza di chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        07/03/2019 08:58

        RE: RE: Riparto finale

        Solo un paio di precisazioni:
        1) della mancata presentazione del riparto finale non posso ovviamente dar evidenza nel conto della gestione perchè questo è già stato approvato, nè si trattava di informazione prevedibile al momento della redazione dello stesso dal momento che sarebbe stato sufficiente che il Tribunale mi avesse liquidato un compenso pari (per esempio) al minimo che avrei dovuto pagare (in piccola parte) anche i creditori ammessi al passivo immediatamente dopo i pre-deducibili. Potrei dare , effettivamente, evidenza di questa cosa nell'istanza di chiusura del fallimento;

        2) come fanno i creditori a contestare il mio compenso (liquidato dal Tribunale) e quello di Zucchetti ? Mi spiego meglio: i creditori non sono a conoscenza nè del primo (decreto notificato solo a me), nè del secondo (se non in un paragrafo del conto della gestione in cui davo evidenza delle spese da sostenere dopo l'approvazione dello stesso, ma prima della chiusura della procedura). Un riparto finale non risolverebbe questo problema ? Si badi bene: io sono ben felice di evitarmi un lavoro inutile (la redazione del suddetto riparto), ma non vorrei ledere l'informativa a favore dei creditori.

        Attendo cortesemente un riscontro.
        Grazie mille
        Un caro saluto
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/03/2019 18:05

          RE: RE: RE: Riparto finale

          Per quanto riguarda le spese, tipo quella per l'uso del programma, queste devono essere indicate nel conto gestione e questa è la sede in cui in creditori possono svolgere le loro contestazione a norma dell'art. 116.
          Quanto al compenso del curatore, è chiaro che di esso non può essere dato atto nel conto gestione perché la determinazione e liquidazione dello stesso interviene successivamente e prima del riparto. Peraltro il provvedimento non è impugnabile a norma dell'art. 39, per cui è ricorribile solo in Cassazione ex art. 111 Cost., e la Cassazione ha sempre fatto decorrere il termine di 60 giorni per tale forma straordinaria di impugnazione, "non dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere" (Cass. 25/10/2018, n. 27123; Cass. n. 26730/2007).
          Del decreto di liquidazione non è prevista alcuna comunicazione ai creditori, per cui è da ritenere che l'unico interessato all'impugnazione sia il curatore; né ci sembra possibile, quando si arriva al riparto che i creditori possano contestare nella sede dell'approvazione del riparto la liquidazione del compenso fatta al curatore.
          Il fatto è che il riparto consiste nella distribuzione di qualcosa ai creditori, sicchè ove non vi è nulla da distribuire non riusciamo a capire come possa presentare un riparto; al più potrebbe fare una comunicazione al giudice che non procede al riparto finale perché non vi è liquidità disponibile da distribuire. Onde evitare una simile comunicazione, sostanzialmente superflua, avevamo detto nella precedente risposta di dare atto nell'istanza di chiusura che non si è proceduto al riparto per mancanza di fondi disponibili; e continuiamo a ritenere che tanto sia sufficiente.
          Zucchetti SG srl
          • Antonio Peccarisi

            San Donato Di Lecce (LE)
            23/03/2021 22:17

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale

            Mi ricollego al presente quesito per richiedere gentilmente di chiarire i seguenti punti:
            1) la fattispecie di chiusura descritta ricade ai sensi dell'art. 118 L.F. nel caso 3) o 4)? (secondo me 3));
            2) ai fini della chiusura del c/c intestato alla procedura, occorre fare precedentemente un'apposita istanza oppure può essere richiesta direttamente in quella di chiusura del fallimento?
            3) premesso che, come detto, l'attivo residuale è pari a zero (ovviamente anche il saldo del c/c), e che a seguito della fattura del curatore scaturisce un credito IVA (es. € 600) e una ritenuta d'acconto da versare (es. € 500), quale è la corretta procedura da seguire da parte del curatore?
            Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/03/2021 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale

              Dai pochi dati a disposizione, anche a noi sembra ricorrere l'ipotesi di sui al n. 3 del primo comma dell'art. 118 l. fall. dal momento che qualcosa ai creditori, seppur prededucibili, viene pagato, nel mentre l'ipotesi di cui al n. 4 ricorre quando quando nel corso della procedura si accerta che non è possibile soddisfare, neppure in parte, né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
              Per la chiusura del conto corrente non ha bisogno di autorizzazioni e deve provvedere a tale incombente prima della chiusura del fallimento, quando il conto ha esaurito la sua funzione in quanto non deve fare più operazioni sullo stesso.
              per la risposta al quesito sub 3, trasferiamo la sua domanda alla Sezione fiscale.
              Zucchetti SG srl
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              31/03/2021 19:52

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale

              Vi sono due procedure corrette:

              a) emettere fattura con importo totale (compenso più IVA) pari alla disponibilità residua, operare la ritenuta d'acconto e rinunciare, ovviamente previa autorizzazione del Giudice Delegato, al credito IVA che emergerà dalla dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata contabilizzata la fattura del Curatore

              b) che il Curatore emetta la fattura che evidenzi un importo al netto della ritenuta d'acconto pari alla disponibilità residua e pagarla a dicembre, così che nel momento in cui scade l'obbligo di versamento della ritenuta (16 gennaio dell'anno successivo) sia possibile utilizzare in compensazione il credito IVA annuale (se sarà inferiore a 5.000 euro quindi immediatamente utilizzabile); oppure, se la ritenuta fosse di importo superiore a 5.000 euro, emetterla comunque a dicembre e pagarla a gennaio, presentare la dichiarazione IVA i primi giorni di febbraio e il 16/2 utilizzare il credito IVA in compensazione

              Esiste poi una terza procedura, che non è rigorosamente corretta ma che ci risulta essere ammessa da alcuni tribunali o comunque seguita da parte dei colleghi, che è quella di pagare il compenso al Curatore anche non a dicembre, non versare la ritenuta alla scadenza dovuta ma versarla al 16/1 (o 16/2 se superiore a 5.000 euro) dell'anno successivo, con ravvedimento operoso, sempre utilizzando il credito IVA che genera la registrazione della fattura medesima.