Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura Fallimento in pendenza di esecuzione immobiliare su beni del fallito ed in cui la Procedura è intervenuta

  • Alessio Bonacchi

    AGLIANA (PT)
    19/03/2019 20:12

    Chiusura Fallimento in pendenza di esecuzione immobiliare su beni del fallito ed in cui la Procedura è intervenuta

    Buona sera,
    un Fallimento è intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto beni immobili della società fallita, pendente alla data della sentenza dichiarativa del Fallimento. I beni immobili vengono venduti, e il Giudice delle Esecuzioni, nell'approvare il progetto di riparto delle somme dell'esecuzione, dispone che buona parte di esse vengano destinate al Fallimento e parte di esse per pagare il professionista delegato alla vendita e il custode giudiziale. Infine, stabilisce un accantonamento di somme necessario per sostenere le spese per la liberazione dell'immobile in favore dell'aggiudicatario, a cura della Procedura Esecutiva da tutti i macchinari presenti in loco di proprietà dell'occupante senza titolo.
    Il Fallimento, dichiarato nel 2012, terminata ogni altra attività liquidatoria, sta aspettando di conoscere l'esito della liberazione dell'immobile, per sapere se le somme accantonate dal G.E. si rivelino eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute per la liberazione, e di conseguenza per poter acquisire le somme accantonate in eccesso dal G.E.
    Tenuto conto di quanto sopra, è possibile procedere alla chiusura della Procedura (tenuto conto che i creditori ammessi nel fallimento non risultano ad oggi integralmente soddisfatti) in pendenza della Procedura Esecutiva immobiliare nella quale il Fallimento è intervenuto?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2019 09:23

      RE: Chiusura Fallimento in pendenza di esecuzione immobiliare su beni del fallito ed in cui la Procedura è intervenuta

      E' diffusa l'idea la pendenza di una procedura esecutiva nella quale il curatore sia subentrato a norma dell'art. 107, co. 6 l.f., non sia ostative alla chiusura anticipata del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118, sulla base della considerazione che quando vi è il subentro in una procedura esecutiva contro il fallito, il curatore succede nella posizione del creditore procedente e partecipa alla ripartizione come successore nel diritto di credito azionato.
      Questa soluzione non è, a nostro parere, convincente. In questo caso, infatti, è vero che esiste un procedimento esecutivo in corso, in cui il curatore che subentra si sostituisce al creditore procedente, ma si tratta di esecuzione che ha per oggetto beni del fallito, che il curatore avrebbe potuto liquidare in sede fallimentare, ma ragioni di convenienza hanno consigliato di continuare l'espropriazione in corso, che, pertanto realizza pur sempre una modalità liquidatoria di un bene facente parte dell'attivo fallimentare, anche se a ciò si perviene attraverso una esecuzione invece che con una vendita competitiva del bene nel fallimento.
      E' anche vero, però, che molti uffici giudiziari, nelle circolari emanate per indicare i criteri guida da seguire per la chiusura anticipata, includono anche questo tipo di azioni tra quelle non escludono la chiusura e, nel caso specifico in cui, in realtà, si tratta solo di attendere l'esito finale dello sgombero del bene alienato, quale coda della esecuzione, questa interpretazione potrebbe anche essere accolta.
      In sostanza si versa in una di quelle situazioni al limite in cui non esistono sufficienti ragioni per preferire in astratto una particolare soluzione, per cui la scelta può essere fatta alla luce dei criteri indicati dall'Ufficio (se esistono), o in base all'utilità per la massa, in base cioè a valutazioni di situazioni contingenti.
      Da tenere conto, se si opta per la chiusura anticipata, che la somma accantonata potrebbe non essere sufficiente al pagamento delle spese, per cui è necessario anche sul punto una stima perché, se necessario, dovrebbe essere accantonata altra somma dal fallimento.
      Zucchetti SG srl