Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura fallimento in pendenza di giudizi

  • Jacopo Lanzafame

    Parma
    16/07/2019 11:38

    chiusura fallimento in pendenza di giudizi

    Buongiorno,
    un fallimento (SRL) vanta un credito nei confronti dell'ex amministratore. Risulta in corso una una procedura esecutiva sugli immobili personali dell'ex. amministratore. Il fallimento era intervenuto a suo tempo nella procedura esecutiva per cercare di recuperare, anche in parte, il credito vantato verso l'amministratore.
    In una situazione di questo tipo è possibile chiudere il fallimento in pendenza di giudizi?

    Altra considerazione: dal momento che dopo diverse aste il valore del bene si è ulteriormente abbassato tale da non garantire neppure in parte il soddisfacimento del credito (la banca che ha promosso l'esecuzione è "davanti" a tutti gli altri creditori tra cui il fallimento, e il suo credito è superiore all'ultimo valore) potrebbe essere plausibile rinunciare anzi tempo all'intervento nella procedura esecutiva per chiudere il fallimento definitivamente senza aspettare i tempi della procedura esecutiva?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2019 17:05

      RE: chiusura fallimento in pendenza di giudizi

      Se il fallimento viene chiuso ai sensi del n. 3 dell'art. 118 co. 1 l.f., sicuramente si può pensare ad una chiusura anticipata ai sensi del secondo comma dell'art. 118, in quanto tra le cause in corso devono essere comprese anche quelle esecutive. Tuttavia, nella fattispecie, se le cose stanno come lei dice di nessuna ragionevole possibilità di riparto in proprio favore, potrebbe essere giustificata una rinuncia all'intervento, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e chiudere in via definitiva il fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Jacopo Lanzafame

        Parma
        25/07/2019 19:04

        RE: RE: chiusura fallimento in pendenza di giudizi

        Visto che al momento si sta valutando con il legale se c'è convenienza economica o no nel continuare gli interventi in queste procedure esecutive, chiedo se è corretto procedere in ordine cronologico nel seguente modo:

        1) in ogni caso deposito del rendiconto finale di gestione evidenziando che ci sono questi interventi in corso;
        2) successivamente al deposito del rendiconto e solo in caso di valutazione negativa con il legale richiesta di abbandono al CDC degli interventi nella procedure esecutive;
        3) in tutti i casi ripartizione finale dell'attivo;
        4) istanza di chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo in pendenza di giudizi oppure istanza di chiusura per ripartizione finale dell'attivo.

        grazie e saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/07/2019 19:45

          RE: RE: RE: chiusura fallimento in pendenza di giudizi

          L'ter descritto può andare bene perché gli atti da compiere sono quelli da lei indicati, tuttavia noi anticiperemmo le attività di cui al n. 2 con quelle di cui al n. 1, in modo da offrire ai creditori, al momento dell'approvazione del conto gestione, la situazione effettiva anche in ordine agli sviluppi futuri; nel frattempo di decidere con il legale se insistere o non nelle procedure esecutive può continuare a presentare, alla scadenza semestrale, il rapporto di cui all'art. 33, comma 5. Inoltre, prima del riparto finale, sia che chiuda definitivamente o anticipatamente il fallimento, deve chiedere la liquidazione del compenso.
          Zucchetti SG srl