Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

EFFETTI ESDEBITAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORE IPOTECARIO PER RAPPORTI ESTRANEI ALL' ATTIVITA' DI IMPRESA, CHE NON SI ...

  • Filippo Vandelli

    Modena
    08/05/2019 19:41

    EFFETTI ESDEBITAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORE IPOTECARIO PER RAPPORTI ESTRANEI ALL' ATTIVITA' DI IMPRESA, CHE NON SI E' MAI INSINUATO ALLO STATO PASSIVO

    Buonasera a tutti.
    Vorrei porgere la seguente domanda, ringraziando in anticipo chi sarà in grado di contribuire.
    Abbiamo da poco chiuso – per ripartizione dell'attivo ex art. 118, comma 1, n. 3) L.F. – una procedura fallimentare che vedeva coinvolta una società in nome collettivo ed i 4 soci illimitatamente responsabili.
    Prima del fallimento uno dei quattro soci aveva acquistato – per scopi estranei all'esercizio dell'impresa – un immobile tramite un mutuo fondiario ipotecario a favore di un istituto di credito. Successivamente detto immobile, confluendo nell'attivo fallimentare, è stato alienato mediante vendita competitiva.
    La banca creditrice (nonché, ovviamente, beneficiaria dell'ipoteca), nonostante l'avviso ex art. 92 L.F., non si è mai insinuata nello stato passivo (mai nessun "segnale di vita"), rinunciando così a rivendicare un credito che, con molta probabilità, sarebbe stato integralmente soddisfatto (il prezzo di vendita ottenuto avrebbe forse coperto il debito residuo del mutuo).
    Ora che il fallimento si è chiuso, l'ex socio datore di ipoteca vorrebbe promuovere un procedimento di esdebitazione ex art. 143 L.F., ricorrendo pienamente tutte condizioni di cui all'art. 142 L.F.
    La mia domanda è la seguente: l'Istituto bancario colpevolmente inerte (dato che nel corso di tutta la procedura fallimentare non ha mai avanzato alcuna pretesa), a seguito del (probabile) positivo esperimento del procedimento di esdebitazione, potrà - qualora "dovesse svegliarsi" - legittimamente agire nei confronti del socio-debitore personale verso la banca medesima "per scopi estranei all'attività d'impresa"?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/05/2019 13:21

      RE: EFFETTI ESDEBITAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORE IPOTECARIO PER RAPPORTI ESTRANEI ALL' ATTIVITA' DI IMPRESA, CHE NON SI E' MAI INSINUATO ALLO STATO PASSIVO

      L'art. 144 l.f. stabilisce che "Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado". Alla luce del meccanismo di cui all'ult. parte della norma, il creditoe in questione , non potendo pretendere quanto attribuito ad altri ipotecari che mancano, dovrà presentarsi come chirografario e, quindi, a nostro avviso, potrà pretendere soltanto la quota percentuale che è stata attribuita ai creditori chirografari nel fallimento.
      Zucchetti SG srl