Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Spese contenzioso in gratuito patrocinio nel rendiconto finale

  • Andrea Morganti

    Prato
    31/05/2019 10:18

    Spese contenzioso in gratuito patrocinio nel rendiconto finale

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento con le seguenti caratteristiche:
    a) unico attivo realizzato 5.900 euro - rimborso iva compensato ai sensi dell'art. 56 L.F. pertanto nessuna liquidità è presente;
    b) contenzioso per recupero indebito pagamento svolto in gratuito patrocinio chiuso con condanna del fallimento alle spese di giudizio;
    la procedura è ora in fase di chiusura e si sta predisponendo il rendiconto finale.
    Chiedo vostro parere in merito alla corretta gestione delle spese da imputare al rendiconto, in particolare:
    a) la spesa relativa all'imposta di registro relativa alla sentenza la registro fra i costi / debiti del fallimento pur sapendo che non potrò pagarla? Stessa cosa per la proforma del legale del convenuto (vincitore della causa)? Chi dovrà sostenere nella pratica il pagamento di tale spese? Se, come penso, sono a carico dell'Erario devo indicarle nel rendiconto per dare modo al legale di fare istanza a carico dell'Erario?
    b) compenso del Curatore e quello del legale del fallimento dovranno essere considerati estranei al rendiconto perchè a carico dell'Erario?
    In attesa vs gentile riscontro,
    cordiali saluti,
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/06/2019 20:01

      RE: Spese contenzioso in gratuito patrocinio nel rendiconto finale

      A norma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, sono anticipate dal'Erario le spese per gli ausiliari del giudici, tra i quali, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, sono compresi anche i curatori. A norma dello stesso articolo è, tra le altre, prenotata a debito "l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".
      Inoltre nella specie si tratta di attività giudiziaria per la quale il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio, per cui trova applicazione l'art. 131, che indica gli effetti dell'ammissione al patrocinio e individua le spese a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio. La norma stabilisce quanto segue:
      2. Sono spese prenotate a debito:
      a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
      b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile [e tributario] (2);
      c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
      d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
      e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      f) i diritti di copia.
      3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
      4. Sono spese anticipate dall'erario:
      a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
      b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
      c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
      d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
      f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
      5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte".
      Come si vede, "gli onorari e le spese", di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese, per cui l'ammissione al gratuito patrocinio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa (Cass. 19.06.2012| n.10053).
      In sostanza, la spesa per la registrazione snetenza, del curatore edel legale della procedura sono a carico dell'Erario, nelle forme della prenotazione a debito o dell'anticipazione, nel mentre la controparte vittoriosa potrà chiedere il pagamento al fallimento che, essendo incapiente, non pagherà, così come non paga altri creditori.
      Di questa situazione è chiaro che ne deve accennare nel conto gestione, dato che questo deve contenere l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura, ma non è necessario che scenda nei dettagli, anche se c'è ben poco da dettagliare.
      Zucchetti SG srl