Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA DELLA PROCEDURA ART 63 DLGS 159/11

  • Vincenzo Cucco

    Modena
    07/01/2019 23:15

    CHIUSURA DELLA PROCEDURA ART 63 DLGS 159/11

    L'ART 63 PUNTO 4 del codice antimafia recita: "Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti."
    Chiedo quale sia il procedimento da adottare nella pratica quando ci si trova ad essere curatori di siffatte aziende che si trovano in questa situazione precisa.
    Va chiesta subito la fissazione di udienza art 116 ?
    Si verifica la sussistenza di azioni comunque esperibili ?
    Come vanno instaurati i rapporti con l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati? é il curatore a doversi rendere parte diligente per consentire all'Agenzia di succedere nella gestione ?
    Mi piacerebbe che gli esperti del Forum ed i colleghi che hanno avuto simili esperienze contribuissero affinchè possa adottare la condotta piu proficua
    Nel mio caso ho ripreso gli atti rilevabili della procedura di sequestro, compatibili con le previsioni degli artt 216 e segg. L.F. ed ho formalizzato notizie di reato opportune
    A questo punto si apre il problema operativo
    Ringrazio tutti coloro che vorranno contribuire

    Vincenzo Cucco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/01/2019 20:22

      RE: CHIUSURA DELLA PROCEDURA ART 63 DLGS 159/11

      L'art. 63 del cod. antimafia (Dlgs. 06/09/2011, n. 159, come modificato dall'art. 22 legge 17/10/2017, n. 161) regola l'ipotesi del fallimento dichiarato successivamente al sequestro (questa è la rubrica) ed effettivamente al comma quattro stabilisce che " Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti". In sostanza il fallimento non può disporre dei beni assoggettati a sequestro o confisca, e sembrerebbe anche che non debba procedere alla formazione dello stato passivo, ma non è così perché il comma quinto dello stesso articolo prevede che, una volta dichiarato il fallimento, la verifica sia svolta dal giudice delegato al fallimento, allo scopo di assicurare, da un lato, che la verifica avvenga in un unico procedimento e, dall'altro, sfruttare le specifiche competenze tecnico-giuridiche del giudice normalmente delegato ai fallimenti
      Residua tuttavia un'ipotesi in cui la verifica dei crediti è affidata al giudice della prevenzione, benchè il soggetto interessato sia stato anche dichiarato fallito, e cioè, nel caso in cui il sequestro riguarda tutti i beni presenti nella massa fallimentare. Ed infatti, coerentemente, quando ricorre questo presupposto, il comma 5 dell'art. 63 dispone la chiusura della procedura fallimentare e lo svolgimento della verifica da parte del giudice delegato del procedimento di prevenzione.
      Da queste disposizioni si capisce quale deve essere il suo ruolo. I beni sottoposti a sequestro comunque non sono appresi all'attivo fallimentare, ma lei deve svolgere tutte le altre attività tipiche del fallimento, compreso l'accertamento del passivo (con qualche interferenza anche sui beni sequestrati, ai sensi del comma 5). Se, invece, l'intero attivo fallimentare è costituito dai beni sequestrati, può immediatmente avviare le operazioni di chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Vincenzo Cucco

        Modena
        10/01/2019 09:11

        RE: RE: CHIUSURA DELLA PROCEDURA ART 63 DLGS 159/11

        Grazie
        per fornire un elemento dirimente aggiungo che il provvedimento che, un anno prima della dichiarazione di fallimento, ha disposto la confisca recita testualmente: "PQM...si dispone la confisca delle società..." e poi con separato provvedimento:"...letta l'istanza, precisa che la confisca deve intendersi intesa ai complessi aziendali ed al relativo patrimonio"
        Quindi devo procedere al deposito del CDG ed alla chiusura?
        e poi:
        In questo caso, sono confiscati ed esclusi dalla competenza del curatore anche quei beni che erano, al momento della pronuncia, fuoriusciti dal patrimonio con atto illecito, e quindi recuperabili con revocatoria dal curatore?
        grazie
        vincenzo cucco
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/01/2019 18:58

          RE: RE: RE: CHIUSURA DELLA PROCEDURA ART 63 DLGS 159/11

          L'art. 63, co. 6, dlgs. n. 159 del 2011 prevede che "Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni"; tanto lascia intendere che quando ricorre il caso che l'intera massa attiva del fallimento è costituita da beni già sottoposti a sequestro- che sembra essere proprio quello da da lei prospettato in cui è stato sottoposto a confisca l'intero patrimonio- il curatore non debba fare altro, neanche eventuali azioni recuperatorie e ripristinatorie, che chiudere il fallimento, avviando la relativa procedura.
          Zucchetti SG srl