Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

  • Daniela Savi

    PIACENZA
    24/05/2013 15:11

    nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

    Buongiorno,
    in merito ad un fallimento chiuso per insussistenza di attivo in data 15/01/2013 ho ricevuto una nota di variazione in diminuzione iva in data 31/03/2013.
    Dato lo stato della procedura e la relativa cancellazione dal registro imprese domando se occorre procedere alla redazione della dichiarazione iva o ad eventuali altri adempimenti.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/08/2013 19:28

      RE: nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

      Come già indicato in altro intervento su questo Forum, degli obblighi in capo al Curatore relativi alle note di variazione oggetto del quesito si è occupata la Risoluzione 11/10/2001 n. 155 che così recita:
      "… la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente o prestatore non prima di tale momento [la ripartizione finale dell'attivo, n.d.r.] e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
      Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.
      Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali."

      Perché l'Erario sia messo a conoscenza di tale suo "credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis" il Curatore dovrà tener conto di tali note di credito in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di chiusura del fallimento.

      Il problema di non facile soluzione, messo in evidenza dalla specifica fattispecie prevista dal quesito, è fino a quando perduri tale obbligo in capo al Curatore, dato che quantomeno in prima battuta parrebbe pacifico che, poiché dopo la chiusura del fallimento il Curatore non ha più la legittimazione a ricevere documenti inerenti la società fallita e quindi neppure le note di credito in questione, successivamente a tale evento cessi anche l'obbligo di ricezione, registrazione e inclusione in dichiarazione IVA delle note di credito in questione.

      E' però vero che nel caso di insussistenza di attivo il diritto del creditore di emettere la nota di credito si trovi a essere successivo alla chiusura del fallimento, a meno di non voler interpretare come fattispecie legittimante l'emissione della nota di credito, in questo caso, l'approvazione del rendiconto finale che esponga un attivo inesistente o comunque insufficiente per l'effettuazione di riparti (prudenza in capo al creditore riteniamo però consigli di non attenersi a questa "interpretazione estensiva" ma di attendere la chiusura del fallimento, che avverrà pochi giorni dopo).

      Parrebbe quindi che il periodo di tempo nel quale il Curatore è legittimato a ricevere le note di credito emesse dai creditori sia nel caso in esame estremamente breve se non inesistente.

      Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle finalità evidenziate dalla citata Risoluzione 155/2001, riteniamo che, poiché il Curatore è tenuto a presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale si è chiuso il fallimento, e tale dichiarazione deve essere presentata entro i termini ordinari (attualmente il 30 settembre dell'anno successivo) e non entro un termine dalla chiusura della procedura, prudenzialmente il Curatore possa/debba registrare e ricomprendere in tale dichiarazione anche le note di credito ricevute successivamente alla chiusura ed entro il 31/12.
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        20/03/2018 00:44

        RE: RE: nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

        Come comportarsi in caso di ricezione nota di accredito fini iva e fallimento chiuso da più di un anno?(oltre I termini ordinari da qualsiasi registrazione/adempimento fiscale)
        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/03/2018 13:21

          RE: RE: RE: nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

          Essendo stato da tempo chiuso il fallimento, il Curatore non deve né può più compiere alcun adempimento, non rivestendo più tale ruolo.
      • Mario Montrone

        LIGNANO SABBIADORO (UD)
        23/03/2018 09:08

        RE: RE: nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

        Vorrei solo segnalare che l'agenzia delle Entrate di Udine per il fallimento di una SRl chiuso nel 2014 e con dichiarazione Iva finale a debito per effetto della registrazione delle note di variazione ricevute, mi ha inviato come curatore una comunicazione con la quale mi invitata al pagamento del debito.
        L'autotutela da me presentata è stata rigettata....e la stessa agenzia mi ha suggerito di inviare una integrativa eliminando le note di variazione dalla stessa per cui si chiuderebbe a credito???
        Come dovrei comportarmi??
        Cordiali saluti.
        Montrone Dott. Mario
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/03/2018 19:35

          RE: RE: RE: nota di varizione iva dopo chiusura del fallimento

          L'indicazione dell'Agenzia ci pare corretta, essendo pienamente in linea con lo stralcio della Circolare 155/2001 citato nell'intervento precedente ("il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali"): il Curatore, se al momento della ricezione delle stesse la posizione IVA della procedura è ancora aperta, deve registrare le note di credito, ma non deve ricomprenderle nella dichiarazione annuale.