Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura in pendenza di giudizio

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    08/06/2018 09:54

    Chiusura in pendenza di giudizio

    Buongiorno. Il fallimento ha concluso la liquidazione dell'attivo. E' in corso una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice. In caso di vittoria, dato che sono già a conoscenza che questa non ha di che pagare, dovrò iniziare una azione esecutiva sull'immobile di sua proprietà.
    Inoltre quanto recuperato dalla liquidazione dell'attivo - accantonata la somma per le spese legali in caso di soccombenza - è appena sufficiente a pagare il mio compenso e, forse, parzialmente le altre spese prededucibili.
    La domanda è: la chiusura del fallimento in pendenza di giudizio è da ritenersi non applicabile in caso in cui al giudizio pendente deve seguire una ulteriore azione per il recupero credito?
    E' sostenibile la chiusura 118 sub 3 nonostante che - a causa dell'accantonamento - nulla viene ripartito ai creditori?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2018 18:10

      RE: Chiusura in pendenza di giudizio

      Quanto alla prima domanda, ciò che rileva ai fini della chiusura anticipata è la pendenza di una causa attiva per il fallimento; la eventuale vittoria e possibilità di recupero della somma sono varianti che non possono essere prese in considerazione al fine della possibilità di chiudere anticipatamente la procedura rientrando nell'alea naturale che la causa possa essere vinta o persa e che, se anche vinta, il debitore non paghi e bisogna agire in via esecutiva. Questa valutazioni sulla bontà della causa e sulla possibilità effettiva di recupero sono, invece, varianti che incidono sul giudizio di convenienza a continuare la causa, nel senso che il curatore, ove pensi che le possibilità di vittoria siano scarse, ove ritenga che anche in caso di vittoria il debitore non adempia e che non abbia beni da staggire, è meglio che abbandoni la causa e chiuda definitivamente il fallimento; di contro ove esistono buone possibilità di vittoria e il debitore abbia beni da pignorare in modo che si arrivi al recupero della somma anche contro la volontà dell'obbligato soccombente, va avanti e chiede la chiusura anticipata del fallimento.
      Più difficile è la risposta al secondo quesito visto il richiamo, nel secondo comma dell'art. 118 alla sola ipotesi di cui al n. 3 del primo comma e su questo tema ci siamo già espressi nel Forum. Tuttavia, nel caso in esame non si versa nell'ipotesi assoluta di mancanza di liquidità, tale da non poter soddisfare neanche le prededuzioni, ma lo scarso attivo disponibile consentirebbe di pagare qualcosa ai creditori, solo che tale attivo, viene accantonato per far fronte alle spese della causa; in questa situazione, a nostro avviso ricorre l'ipotesi di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118.
      Zucchetti SG srl