Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

credito iva ante fallimento

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    14/04/2014 15:56

    credito iva ante fallimento


    In un fallimento dichiarato nel 2014 viene rinvenuta dal curatore la dichiarazione Unico/2011 relativa all'anno 2010 dalla quale emerge un credito IVA di circa 43.000 euro. Dopo il 2010 fino alla dichiarazione di fallimento 02/2014, non sembrano essere state presentate altre dichiarazioni dei redditi dalla fallita società.
    Tale credito deve essere indicato nel modello iva 74 bis per poi essere trascinato dal curatore nelle dichiarazioni annuali iva successive che dovrà presentare nel corso della procedura?
    Si precisa che nessuna scrittura contabile della società e stata rinvenuta/consegnata quindi, non è possibile accertare la correttezza e/o sussistenza di tale credito. Il riporto del credito si baserebbe solo sulla dichiarazione fiscale dell'anno 2010 reperita ed anteriore al fallimento. Nell'anno 2011 la società è stata messa in liquidazione e non sono presenti altre dichiarazioni.
    Si chiede se il curatore debba riportare comunque, senza mai usarlo, tale credito e se lo stesso possa essere eventualmente ceduto o chiesto a rimborso, stante l'impossibilità di dimostrare la sussistenza in un eventuale contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, non avendo la documentazione contabile a supporto.
    Si ringrazia.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/05/2014 12:08

      RE: credito iva ante fallimento

      Il credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2010 rimane esistente anche se non sono state presentate le dichiarazioni IVA degli anni successivi, potrà/dovrà quindi essere riportato nella prima dichiarazione presentata dal Curatore.

      Stante la sua compensabilità con debiti verso l'Erario relativi al periodo ante fallimento, la cui esistenza pare probabile alla luce delle notizie indicate nel quesito (non fosse altro che per sanzioni), è assolutamente opportuno non utilizzarlo in compensazione in corso di procedura, perchè qualora per via di tali compensazioni si rivelasse non esistente, il Curatore si troverebbe ad aver omesso versamenti dovuti in corso di procedura.

      Per le medesime ragioni riteniamo assai improbabile che si trovi un acquirente per lo stesso.

      Non rimane quindi che trascinarlo nelle dichiarazioni endofallimentari fino a quando non si saranno prescritti i termini per la notifica di accertamenti o irrogazioni sanzioni relativi al periodo ante fallimento, ovvero chiederlo a rimborso sussistendone i presupposti.

      Ricordiamo che in tutte le procedure, e soprattutto in situazioni come questa, può essere estremamente utile accedere al cassetto fiscale per verificare la reale situazione dichiarativa e dei versamenti effettuati o omessi dalla fallita.
    • Angela Sapio

      Roma
      16/04/2020 19:32

      RE: credito iva ante fallimento

      Buonasera.
      Quando "sussistono i presupposti per un rimborso del credito IVA ante fallimento"? Quale è la procedura da seguire?
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        17/04/2020 11:44

        RE: RE: credito iva ante fallimento

        I presupposti e la procedura sono quelli ordinari:

        - i presupposti sono le varie fattispecie previste dall'art. 30 del D.P.R. 633/72

        - la procedura è quella ordinaria: esposizione e richiesta di rimborso in dichiarazione IVA; a norma dell'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 non è necessaria la prestazione della garanzia fideiussoria.

        Trattandosi di credito ante fallimento, deve essere tenuto presente il disposto dell'art. 56 l.fall., che consente all'Erario di compensate tale debito nei confronti del contribuente con eventuali suoi crediti, parimenti ante fallimento; tenendo presente che non è necessario che essi siano ammessi al passivo, e che possono essere accertati anche successivamente al fallimento (purché, come detto, si riferiscano a un periodo ante).

        E' quest'ultimo il motivo per cui abitualmente, potendo, si attende che siano decorsi i termini per eventuali accertamenti relativi a periodi ante procedura.
        • Vittorio Sarto

          Cesena (FC)
          08/06/2020 10:09

          RE: RE: RE: credito iva ante fallimento

          Buongiorno, mi collego alla discussione per chiedere quanto segue.
          In una procedura fallimentare risulta dalla documentazione in possesso della curatela un credito iva ante fallimento che il curatore ha indicato nella dichiarazione iva relativa all'anno in cui è stato dichiarato il fallimento..Nella dichiarazione iva dell'anno successivo ( primo anno intero della procedura fallimentare) non è stato riportato non essendovi un campo specifico relativo al credito iva ante fallimento. Si specifica che il debito verso l'Erario ritualmente ammesso al passivo del fallimento è di gran lunga superiore all'ammontare del credito iva ante fallimento.
          Si chiede se può essere fatto valere in compensazione il credito iva ante fallimento e la modalità corretta per eccepire la compensazione.
          Nello specifico è necessario presentare una dichiarazione integrativa iva a favore indicando il credito iva ante fallimento ( anche in assenza di un campo specifico) e trascinarlo in quelle successive fino a quando siano decorsi i termini per eventuali accertamenti relativi a periodi ante procedura?. Infine richiederne il rimborso affinché l'Amministrazione finanziaria ne eccepisca la compensazione?

          grazie mille in anticipo per la risposta
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            21/06/2020 21:59

            RE: RE: RE: RE: credito iva ante fallimento

            Come abbiamo scritto in svariati interventi su questo Forum, purtroppo la modulistica per la dichiarazione IVA non consente di evidenziare la differenza fra "credito ante" e "credito post" fallimento; non rimane quindi che mantenere la consecutio delle dichiarazioni, riportando nella successiva il credito risultante dalla precedente, tenendo memoria, in un prospetto a parte, della distinzione fra tali due nettamente diverse fattispecie.

            Conseguentemente nel caso esposto nel quesito suggeriamo di presentare una dichiarazione integrativa, per "allineare" il credito IVA esposto come derivante dall'esercizio precedente, con quello risultante appunto dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, tenendo presente in un prospetto fuori della dichiarazione che, trattandosi di "credito ante", è soggetto alla compensazione con eventuali debiti erariali parimenti ante procedura.

            Passando alla questione della compensazione, ovviamente il credito è di fatto inesistente, e di ciò si dovrà altrettanto ovviamente tener conto in sede di utilizzo dello stesso: non solo non potrà essere chiesto a rimborso, ma non potrà essere nemmeno utilizzato in compensazione, né orizzontale né verticale.

            Qualora in sede di riparto sia previsto il pagamento del debito verso l'Erario, per determinarne l'esatto ammontare sarà opportuno che, passando attraverso la richiesta di rimborso ovvero con un accordo diretto con l'Agenzia, sia formalizzata la compensazione, così da individuare l'esatta entità della posizione debitoria nei confronti del Fisco
        • Enrica Sacchi

          URBINO (PU)
          23/02/2021 18:53

          RE: RE: RE: credito iva ante fallimento

          Per la richiesta di rimborso del credito IVA ante fallimento, oltre all'esonero della garanzia e alla individuazione di una delle fattispecie previste dall'art. 30 del dpr 633/72, se il credito è superiore ai limiti posti per l'apposizione del visto di conformità, questo va apposto oppure no?

          Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            13/03/2021 23:24

            RE: RE: RE: RE: credito iva ante fallimento

            Per quanto riguarda i rimborsi di importo superiore a € 30.000 (e inferiori a 500 milioni di lire) possiamo ricostruire le disposizioni dell'art. 38-bis come segue:

            - il comma 3 richiede che sia apposto il visto di conformità e sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di una serie di requisiti

            - il comma 4 richiede la prestazione di garanzia, fra l'altro (lettera c), da soggetti che presentano la dichiarazione senza visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

            - il comma 6 esclude la necessità del visto di conformità quando è prestata la garanzia
            L'art. 74-bis stabilisce che in caso di fallimento non è necessaria la prestazione di garanzia.

            Così sinteticamente inquadrata la questione riteniamo che, non venendo prestata la garanzia, non operi l' "esimente" stabilito dalla lettera c del comma 4 (posto che, stante il fatto che il comma 6 fa riferimento al solo visto di conformità, tale "esimente" operi anche per a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà): siccome non viene prestata la garanzia, sono necessari sia il visto di conformità che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
    • Giovanni Guerriera

      Telese Terme (BN)
      31/01/2022 18:42

      RE: credito iva ante fallimento

      In un fallimento dichiarato nel mese di ottobre 2021 viene rinvenuta dal curatore la dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno 2019, dalla quale emerge un credito IVA di circa 56.000 euro.
      Dopo il 2019 fino alla dichiarazione di fallimento 10/2021, non sono state presentate altre dichiarazioni IVA dalla fallita società.
      Dalle scritture contabili dell'esercizio 2020 risulta un credito IVA pari circa 250 euro.
      Considerato che:
      - il fallimento è intervenuto dopo il termine di presentazione della modello iva 2021 periodo d'imposta 2020 (30.04.2020) e non risulta presentata tale dichiarazione IVA;
      - il Curatore è tenuto alla presentazione di tale dichiarazione entro 4 mesi dalla sua nomina;
      - il credito risultante dalla ultima dichiarazione IVA presentata (periodo d'imposta 2019) non è corretto in quanto si genera dall'indicazione di versamenti periodici IVA considerati come effettuati ma che in realtà non lo sono (verifica da cassetto fiscale).
      Si chiede se:
      - il Curatore deve presentare, e per quanti anni, dichiarazioni iva integrative pregresse a correzione degli errori individuati e poi procedere con deposito IVA 2020 e contestuale dichiarazione ex art. 74 Bis;
      - deve, invece, presentare direttamente dichiarazione IVA 2021 periodo d'imposta 2020 riportando semplicemente il credito 2019 per poi procedere con la dichiarazione ex art. 74 Bis, dove riporterà sempre questo credito;
      Si precisa, altresì, che l'AdE ha depositato istanza di ammissione al passivo richiedendo l'ammissione per IVA e altri tributi di importo superiore al credito IVA da dichiarazione 2019.
      Si ringrazia.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        12/02/2022 12:46

        RE: RE: credito iva ante fallimento

        Il Curatore non è certamente tenuto a presentare dichiarazioni omesse o integrative di quelle presentate dal fallito.

        Ciò premesso, se come scritto nel quesito egli è a conoscenza del fatto che il credito IVA indicato nell'ultima dichiarazione presentata dal fallito sia inesistente, correttamente non ne terrà conto nella prima delle dichiarazioni che è tenuto a presentare.
    • Chiara Mazzetti

      Bologna
      12/07/2023 12:55

      RE: credito iva ante fallimento

      Buongiorno, mi collego alla discussione sul credito ANTE procedura in quanto - dal momento che dal 2021 possono essere emesse le note di variazione IVA alla dichiarazione di fallimento, ma le stesse non devono essere registrate dal curatore - ho alcune perplessità sulla possibilità di richieste di rimborso del credito ante procedura.
      Nello specifico ho diverse procedure con crediti ante, per le quali ho provveduto a chiedere il rimborso di € 30.000 annui, in modo da non dover mettere il visto di conformità. Tuttavia in sede di preparazione dei documenti da inviare all'AdE mi chiedo se sia corretto chiedere un rimborso di IVA a credito generatasi anche grazie a fatture d'acquisto non pagate dalla società poi fallita, che vengono stornate dalle note di variazione emesse dai fornitori. Ritengo sia un doppio danno per l'Erario, ma non mi risulta che ci siano limitazioni alla possibilità di chiedere a rimborso tale credito. Sbaglio?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        18/07/2023 11:25

        RE: RE: credito iva ante fallimento

        La perplessità esposta nel quesito ci pare assolutamente fondata, ma concordiamo anche con la considerazione che non ci pare vi siano preclusioni alla richiesta di rimborso ipotizzata.

        L'Agenzia potrebbe sollevare tale eccezione, ma in tal caso, appunto per come è costruito l'intreccio di disposizioni da applicare, non siamo in grado di ipotizzare quale potrà essere l'esito di un eventuale contenzioso.

        (Tutto ciò, ovviamente, dando per scontato che il credito richiesto a rimborso sia effettivo, ovvero che non vi siano debiti nei confronti dell'Erario ante procedura, ammessi o non ammessi al passivo, con esso compensabili a norma dell'art. 56 l.fall.)