Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

credito iva post fallimento

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    26/04/2019 10:25

    credito iva post fallimento

    Buongiorno,
    in via generale, in caso di credito IVA derivante dalla procedura fallimentare (in particolare credito IVA emerso in sede di ricezione parcella curatore fallimentare per proprio compenso) qual è la corretta procedura per il relativo ottenimento a rimborso dall'agenzia Entrate?
    Dato che il rimborso si può ottenere in caso di cessazione dell'attività (cessazione partita IVA) come si può operativamente procedere al rimborso?

    Nel caso specifico inoltre mi trovo la seguente situazione:
    fallimento chiuso a aprile 2017 in pendenza di giudizi, dove il tribunale autorizza il curatore a mantenere aperto codice fiscale (posizione Registro Imprese), partita IVA, e conto corrente, al fine di procedere al riparto delle eventuali somme emergenti dalla conclusione della causa.
    In sede di chiusura non si contemplava la presenza di un credito IVA post fallimento (credito che nasceva successivamente a esecuzione piano di riparto per effetto della registrazione della parcella del Curatore); pertanto la chiusura con pendenza di giudizio fa alcun riferimento a tale credito IVA.
    La causa si è conclusa, e il Curatore deve procedere al riparto di tali somme; avrebbe però anche il credito IVA da potere chiedere a rimborso a Agenzia Entrate, previa chiusura della partita IVA; può il curatore chiudere la partita IVA alla data della chiusura del fallimento (nonostante fosse stato autorizzato a tenerla aperta con provvedimento di chiusura) e includere tale credito nel riparto finale? Necessita di autorizzazioni in merito da parte del GD? Oppure dato che la procedura fallimentare è chiusa il Curatore non ha potere di chiedere tale credito?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/05/2019 23:44

      RE: credito iva post fallimento

      Preliminarmente ricordiamo che il rimborso IVA può essere chiesto, oltre che in caso di cessazione dell'attività, per il minor credito dell'ultimo triennio; di conseguenza se fra la chiusura del fallimento e la conclusione della causa è decorso tale termine, il credito in questione può essere chiesto a rimborso anche a partita IVA ancora aperta.

      Per quanto riguarda la chiusura della partita IVA, ricordiamo che l'art. 31, I comma, l.fall. stabilisce che "Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite".

      E' vero che la chiusura della partita IVA non rientra nell'elenco delle operazioni per le quali l'art. 35 l.fall. richiede l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e l'eventuale informativa al Giudice Delegato, ma stante la vigilanza disposta dal citato art. 31 riteniamo che una richiesta di autorizzazione al Giudice Delegato sia opportuna e tutelante. Qualora egli disponga il non luogo a provvedere perché ritenga tale operazione rientrante nella competenza del Curatore, egli sarà comunque sicuro di non aver oltrepassato i limiti dei suoi poteri.

      Infine, la questione se il Curatore possa o meno richiedere il rimborso IVA successivamente alla "chiusura anticipata" del fallimento è una delle tante questioni non risolte dalla modifica all'art. 118 l.fall. che ha introdotto appunto tale possibilità, ma come molte di esse si può risolvere applicando un minimo di ragionevolezza: se la partita IVA rimane aperta, il Curatore non può che essere tenuto a presentare la relativa dichiarazione annuale; e se ha il potere/dovere di presentarla, non vediamo perché non sia legittimato anche a chiedere il rimborso del credito che da essa eventualmente emerga.

      Sempre l'art. 118 dispone che "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119"; ci pare che il rimborso IVA possa essere trattato come le eventuali ulteriori somme acquisite all'attivo ovvero il residuo da accantonamenti non utilizzati, e sarebbe opportuno che ciò sia espressamente previsto (anche se personalmente non lo riteniamo indispensabile) dal decreto di chiusura.
    • Simone Molinelli

      Fabriano (AN)
      19/04/2022 11:49

      RE: credito iva post fallimento

      buongiorno.
      Ho ricevuto lettera da parte dell'agenzia delle entrate per un rimborso iva 2021 per €.745, a fallimento ormai chiuso.
      Nel corso del fallimento non ho fatto istanza al G.D. per la rinuncia di tali crediti e il C.D.C. non è stato mai costituito.
      Sono obbligato a riaprire il fallimento ed inviare tutta la documentazione richiestami dall'agenzia delle entrate?...oppure posso richiedere al G.D. un provvedimento tardivo per la rinuncia del credito, senza riaprire il fallimento?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        23/04/2022 13:41

        RE: RE: credito iva post fallimento

        L'art. 121 l.fall. stabilisce che la riapertura del fallimento può essere disposta "su istanza del debitore o di qualunque creditore", pertanto il Curatore certamente non è legittimato a chiederla.
        Riteniamo che, non avendo chiesto l'autorizzazione alla rinuncia, il Curatore di fatto non ha completato la liquidazione dell'attivo, e quindi non possa non presentare un'istanza al Giudice Delegato per chiedere come comportarsi.
        Sappiamo di casi in cui il Curatore è stato autorizzato ad abbandonare il credito, altri casi nei quali esisteva un solo creditore insoddisfatto primo nell'ordine dei privilegi ed è stato autorizzato una sorta di riparto supplementare informale a suo favore, e altri nei quali la somma è stata devoluta in beneficienza.
        Non vediamo quindi altra soluzione che rimettere la decisione al Giudice Delegato e, qualora il Giudice decida per il non abbandono del credito, il Curatore sarà tenuto a produrre all'Agenzia la documentazione da essa richiesta.