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vendita di un bene immobile di una ditta individuale in concordato preventivo

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    23/06/2014 16:05

    vendita di un bene immobile di una ditta individuale in concordato preventivo

    Buongiorno,
    volevo sottoporre alla Vs attenzione il seguente caso: una ditta individuale in concordato preventivo che operava nel settore dell'edilizia si ritrova a bilancio tra le rimanenze di magazzino 2 appartamenti e 7 garage da vendere inseriti come magazzino in base al valore della perizia iniziale. Poi ottiene un concordato preventivo e i beni vengono prima periziati per un valore più alto. Poi vengono ri - periziati per un valore più basso. Ora nel 2013 sono stati venduti 1 appartamento e 2 garage per un valore più basso rispetto a quello di perizia e assogettata la vendita a imposta di registro e ora in dichiarazione dei redditi mi ritrovo il prezzo di vendita come da fattura e ridurrò le rimanenze finali come da nuova perizia e tenendo conto della vendita. Pertanto il risultato finale è una perdita sia perchè il magazzino è stimato più basso come da perizia sia perchè l'immobile è stato venduto ad un prezzo più basso del valore di perizia. Volevo sapere se come sto operando è corretto o se ci sono problematiche che non ho esaminato correttamente Daniela Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/09/2014 02:48

      RE: vendita di un bene immobile di una ditta individuale in concordato preventivo

      Non ci è chiaro in quale bilancio gli immobili siano stati "inseriti come magazzino in base al valore della perizia iniziale": 2011 o 2012? La risposta nella sostanza non cambia ma ci pare opportuno esaminare separatamente le due ipotesi.

      Se ciò è avvenuto nel bilancio 2012, nel bilancio 2013 non potremo che avere tale valore come rimanenze iniziali, poi avremo i ricavi di vendita, e come rimanenze finali il valore degli immobili residui, desunto dall'ultima stima (la ri-perizia del quesito, che riteniamo sia stata fatta su incarico degli organi della procedura).

      Se invece la prima iscrizione delle rimanenze è avvenuta nel bilancio 2011, come ci si è comportati nel bilancio 2012?
      Se in tale sede il valore delle rimanenze è stato modificato in base alle perizie citate, a norma dell'art. 92, comma 7, dal D.P.R. 917/86 esso è il valore delle rimanenze iniziali 2013, mentre il valore delle rimanenze finali sarà sempre determinato sulla base dell'ultima stima, come indicato al punto precedente.