Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

Cessione credito Iva

  • Alberto Nocetti

    Modena
    08/04/2015 12:11

    Cessione credito Iva

    Alla cortese attenzione del Forum di Fallco Zucchetti Software giuridico Srl,
    Vorrei porVI un quesito legato alla seguente situazione: procedura fallimentare con un discreto credito iva maturato in parte prima della dichiarazione di fallimento per € 19.316 in sede di Concordato preventivo (per compensi erogati a Professionisti), Concordato poi risolto con € 12.191 maturati nella fase post dichiarativa per un totale di € 31.507. Voglio segnalare che il credito Iva ante procedura è certo, liquido ed esigibile in quanto il sottoscritto Curatore della Procedura è stato parte attiva nella Procedura di Concordato Preventivo. La Procedura nel contempo é anche debitrice verso l'amministrazione finanziaria per due cartelle esattoriali emesse prima della dichiarazione di fallimento e regolarmente ammesse nello stato passivo della Procedura. La prima è stata ammessa in prededuzione per € 12.341,43 mentre la seconda è stata ammessa per € 8.733,44 in privilegio grado 18 (per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co.1, c.c.) ed € 688,55 in chirografo. Adesso la Procedura si appresta ad effettuare una possibile cessione del Credito complessivo per € 31.507 ad apposita società finanziaria. In base all'art 56 della legge fallimentare l'amministrazione finanziaria potrebbe compensare il proprio credito non scaduto ante procedura e concorrere con gli altri creditori per la parte residua del credito in sede di riparto. Contattando i responsabili della locale Amministrazione finanziaria, nonché alcune società finanziarie che si occupano di cessione dei crediti, affermano che l'eventuale rimborso del credito Iva vantato dalla Procedura sarebbe al netto del controcredito vantato dall'amministrazione finanziaria, scavalcando quindi anche gli altri creditori della procedura che vantano un grado maggiore (grado n. 2) rispetto a quello vantato dell'amministrazione finanziaria (grado n. 18) violando così la par condicio creditorum. Cosa ne pensate riguardo all'operato dell'amministrazione finanziaria? Non dovrebbe l'amministrazione finanziaria magari richiedere la compensazione solo per l'importo Iva maturato prima della dichiarazione di fallimento secondo le disposizioni previste dall'art 56 della Legge Fallimentare? Ottenendo cosi solo il pagamento integrale della prededuzione e concorrere con gli altri creditori per la seconda cartella in sede di riparto? Inoltre cosa ne pensate sull'applicazione alla Procedura fallimentare in oggetto della recente Sentenza n. 27883 del 13.12.2013 della Corte di Cassazione che permette la compensazione tra tributi diretti escludendo quindi quelli indiretti (nel presente caso L'Iva)? Tornando al caso specifico ritengo che la valutazione del credito (per una possibile cessione) debba essere quantificata sul credito Iva totale vantato dalla Procedura (€ 31.507), e non in base a possibili compensazioni che possano essere richieste dall'amministrazione Finanziaria, successivamente sarà il Curatore a predisporre il piano di riparto in base ai crediti ammessi al passivo che concorreranno tra di loro in base al grado di privilegio loro assegnato in sede di udienza per la formazione dello Stato passivo.
    Ringrazio in anticipo per l'attenzione prestata.
    Dottor Alberto Nocetti



    • Alberto Nocetti

      Modena
      21/04/2015 13:21

      RE: Cessione credito Iva

      Alla cortese attenzione del Forum di Fallco Zucchetti Software giuridico Srl,
      vi sarei grato se fosse possibile un vostro intervento in merito al quesito posto dal sottoscritto in data 8.4.2015.

      Cordialmente
      Dottor Alberto Nocetti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        23/04/2015 08:13

        RE: RE: Cessione credito Iva

        In base a quanto esposto nel quesito abbiamo collocato temporalmente i vari importi indicati in esso come segue, e in base a tale ricostruzione abbiamo predisposto la risposta; ovviamente se qualcosa è sbagliato attendiamo una precisazione e se del caso verrà modificata la risposta.

        In assenza di indicazioni sufficientemente chiare, abbiamo poi presupposto che il fallimento sia stato dichiarato contestualmente alla risoluzione del concordato e quindi si configuri una consecuzione delle due procedure (anche qualora questa ipotesi fosse errata, attendiamo una rettifica).


        A) L'Erario vanta un credito di € 8.733,44 in privilegio ed € 688,55 in chirografo, che origina dall'attività svolta anteriormente all'istanza di concordato; da qui l' "ordinaria" ammissione al passivo fallimentare, appunto, in privilegio e chirografo

        B) dopo l'ammissione al concordato e prima della dichiarazione di fallimento sono sorti un credito IVA della procedura di €19.316, e un debito della stessa verso l'Erario per € 12.341,43

        C) dopo la dichiarazione di fallimento è sorto un ulteriore credito IVA della procedura per € 12.191.


        Se è corretta questa ricostruzione, allora:

        1) il credito dell'Erario per quanto sub "a" è sicuramente credito ante procedura, non certo compensabile con il credito della società sorto successivamente; è stato ammesso al passivo e verrà pagato in sede di riparto

        2) il credito della procedura sub "c" è sicuramente credito della massa, dovuto dall'Erario senza possibilità di compensazione con quanto avvenuto prima

        3) per quanto riguarda il credito e il debito contrapposti di cui al punto "b", essi sono sicuramente compensabili fra loro per regola generale civilistica (non derogata dalla legge fallimentare), essendo nei confronti del medesimo soggetto e sorti nel medesimo periodo; delicata ci pare invece la posizione del residuo credito della procedura (pari a 19.306 - 12.341,43 = 6.964,57 euro).

        Relativamente a tale ultimo importo, non siamo riusciti a individuare nè nella norma, nè in prassi o in dottrina, una soluzione certa:
        - personalmente, seguendo la tesi della consecutio, riteniamo che lo "sbarramento" fra crediti e debiti ante e post apertura della procedura, stabilito dall'art. 56 e richiamato dall'art. 169 l.fall., vada individuato nella data di presentazione della domanda di concordato; seguendo questa impostazione, il credito di € 6.964,57 euro è "credito post", che si somma al credito di € 12.191 sorto in corso di fallimento per formare l'importo che l'Erario è tenuto a rimborsare, indipendentemente dall'importo per il quale è ammesso al passivo in privilegio e chirografo
        - non possiamo però escludere la diversa interpretazione, che riteniamo probabilmente l'Ufficio sosterrà, che la dichiarazione di fallimento generi un diverso (o ulteriore?) "sbarramento" alla data della dichiarazione di fallimento, e quindi il credito in questione sia credito "ante fallimento" e in quanto tale compensabile con il controcredito, pure ante fallimento, vantato dall'Erario per € 8.733,44 + 688,55.

        Sulla base di quanto detto qui sopra, il credito esistente e non compensabile dall'Ufficio, e quindi cedibile, ammonta a € 19.155,57 seguendo la prima interpretazione, a € 12.191 seguendo la seconda.


        Per quanto infine riguarda la sentenza Cass. 27883/2013, la stessa ci pare inconferente al caso in esame, dato che essa sancisce la non compensabilità da parte dell'Erario fra il debito e il credito di un contribuente (entrambi per imposte dirette), qualora il credito sia stato ceduto, seguendo la procedura di cui all'art. 1 del D.M. 30/9/1997 n. 384, e la notifica dell'iscrizione a ruolo del debito sia avvenuta successivamente alla notifica della cessione del credito; la compensabilità qualora una delle due partite contrapposte sia non per imposte dirette ma per IVA.

        Nel caso in esame siamo in presenza di una fattispecie diversa, dato che non sappiamo a che titolo siano i debiti verso l'Erario, ma per certo il credito non è per imposte dirette ma per IVA, quindi non c'è deroga alla compensazione.
        • Alberto Nocetti

          Modena
          27/04/2015 12:18

          RE: RE: RE: Cessione credito Iva

          Alla cortese attenzione del Forum fallimentare di Fallco Zucchetti Software Giuridico,

          Vi ringrazio per l'attenzione mostrata, riguardo all'aspetto cronologico della ricostruzione temporale del credito vantato le sue interpretazioni sono valide. Rispetto invece alle possibili considerazioni prospettate alla Curatela pertinenti all'ammontare del credito cedibile sembra personalmente condivisibile la prima ipotesi, ovvero quella riguardante la cessione del credito pari ad € 19.155,57 da considerare quindi come un credito sorto nella fase post dichiarativa alla sentenza di fallimento, che l'Erario sarà tenuto a rimborsare. Rimane comunque il dubbio in merito alla risposta da Lei fornita al quesito ovvero alle due soluzioni prospettate.

          Ringrazio per l'attenzione dedicata alla discussione.

          Cordiali Saluti
          Dottor Alberto Nocetti.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            04/05/2015 00:53

            RE: RE: RE: RE: Cessione credito Iva

            Grazie a Lei per l'ulteriore intervento e per l'adesione alla interpretazione che noi riteniamo più corretta.

            Certo che, in assenza di fonti "ufficiali", la posizione dell'Amministrazione non si può dire che sia assolutamente infondata e (aspetto che purtroppo tocca direttamente la Curatela e gli interessi della massa dei creditori) le società finanziarie, che parteciperanno alla procedura competitiva per la cessione di tale credito, molto probabilmente terranno conto di tale problema al momento della formulazione della loro offerta.