Forum FISCALE - CESSIONE CREDITI FISCALI

compensazione orizzontale tra crediti ante-fallimento

  • Leonardo Castellan

    Prato
    15/09/2015 13:18

    compensazione orizzontale tra crediti ante-fallimento

    Buongiorno, prospetto il seguente caso.
    La procedura di cui io sono Curatore vanta crediti IVA ante-fallimento per circa € 16.000, certi, liquidi ed esigibili risultanti da dichiarazione IVA per il periodo ante-fallimento presentata dal sottoscritto.
    L'Agenzia delle Entrate mi ha riferito che si sta apprestando ad insinuarsi al passivo della procedura in via tardiva (o lo sta per fare Equitalia per suo conto) per circa € 21.000 (derivanti dal mancato versamento di ritenute, e gli importi richiesti lo sono a giusto titolo a giudizio del sottoscritto).
    Anche se non credo che abbia rilevanza, Equitalia e l'AdE non fanno parte alla data odierna dello stato passivo creditori (tempestivi) reso esecutivo.

    Pongo dunque i seguenti quesiti:
    1) Qualora il creditore si insinui per € 21.000 senza avvalersi del disposto di cui all'art. 56 L.F., posso operare io una compensazione orizzontale tra credito e controcredito ed ammettere il creditore per € 5.000(=21.000-16.000)?
    2) Dovrei all'uopo redigere un visto di conformità, visto che l'ammontare del credito IVA ante-fallimento eccede i € 15.000?
    3) C'è qualche altra strada che posso seguire? Ad esempio, non operare la compensazione se non espressamente richiesto dal creditore ex art. 56, e "lasciare" il credito IVA quiescente?



    Grazie anticipatamente della Vs collaborazione
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/09/2015 13:47

      RE: compensazione orizzontale tra crediti ante-fallimento

      Come evidenziato in altri post su questo Forum, se non richiesta dal creditore la compensazione in sede di ammissione potrebbe essere nella sostanza più pericolosa che altro, dato che rischia di "cristallizzare" posizioni che potrebbero ancora mutare, potendo ben essere fatta al momento del riparto.

      La soluzione migliore ci pare quindi quella di ammettere l'Erario al passivo per il credito che effettivamente vanta, sapendo che:
      - il credito IVA non è in alcun modo ottenibile a rimborso nè utilizzabile in compensazione, essendo "cancellato" dal maggiore credito dell'Erario (ciò varrebbe anche se non venisse presentata istanza di ammissione al passivo)
      - al momento del riparto, si dovrà naturalmente tener conto del credito IVA e quindi l'importo da corrispondere sarà quello al netto della compensazione.


      Non è necessaria l'apposizione del visto di conformità, dato che il credito non potrà essere utilizzato in compensazione.