Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

esecuzione in corso e fallimento

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    12/11/2015 19:20

    esecuzione in corso e fallimento

    Il fallimento è appena stato dichiarato quando esiste una procedura esecutiva pendente su un immobile della srl fallita promossa da un creditore non fondiario, ed il comitato dei creditori non è ancora costituito.
    Domanda: il curatore ritenuto di fare istanza per chiedere l'interruzione al giudice dell'esecuzione pur in assenza del comitato dei creditori, deve prima chiedere l'autorizzazione al giudice delegato?
    grazie molte
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/11/2015 20:20

      RE: esecuzione in corso e fallimento

      L'istituto dell'interruzione è inapplicabile nel processo esecutivo, poiché "in esso – quale che sia la fase in cui si trova – non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio" (Cass. 13/06/1994, n. 5721). A seguito del fallimento dell'esecutato il processo esecutivo va dichiarato improcedibile qualora il curatore non intenda sostituirsi al creditore pignorante e proseguire lui l'esecuzione per vendere in quella sede il bene invece che in sede fallimentare, giusto il disposto del sesto comma dell'art. 107 l.f. che così recita: "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.
      Ovviamente la scelta tra proseguire l'esecuzione o attrarre tutto in sede fallimentare è una valutazione che deve fare lei in relazione al caso concreto, in cui giuocano un ruolo determinante lo stato cui è arrivata la procedura esecutiva (se, ad esempio è in fase avanzata, con perizia fatta, pubblicità eseguite ecc. è inutile fare di nuovo altre spese in sede fallimentare) o altre situazioni contingenti (ad esempio se il bene esecutato nell'intero è in comproprietà con altro soggetto in bonis, conviene continuare proseguire l'espropriazione individuale per vendere l'immobile nel suo complesso).
      Tanto premesso, quindi, se intende far dichiarare la improcedibilità non ha bisogno di alcuna autorizzazione; se invece vuole intervenire nel giudizio esecutivo per continuarlo deve chiedere l'autorizzazione al giudice delegato a norma dell'art. 25, co. 1. n. 6 l.f.
      Zucchetti SG srl