Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Rapporto tra fallimento ed esecuzioni

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    16/11/2015 13:15

    Rapporto tra fallimento ed esecuzioni

    Buongiorno,
    vorrei conoscere in quali situazioni un creditore può iniziare o proseguire una procedura esecutiva nel caso in cui fallisca il debitore esecutato (al difuori del caso più volte trattato in cui il creditore procedente fondiario agisce ai sensi dell'art. art.41 T.U.B.). In pratica quali sono le disposizioni di legge che vengono richiamate dall'art. 51 L.F. che permettono di iniziare o proseguire le azioni individuali esecutive differenti da caso fondiario?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2015 20:22

      RE: Rapporto tra fallimento ed esecuzioni

      Sostanzialmente oggi le uniche eccezioni al divieto delle azioni esecutive in pendenza di fallimento sono costituite dal credito fondiario e da altri a questi assimilati, come il credito per le opere pubbliche (art. 42, co 4 Tub) e credito agrario e peschereccio (art. 44, co 5 TUB).
      Sono invece soggetti al divieto i crediti tributari in quanto l'art. 16 dl d.lgs n. 46 del 1999 ha eliminato dal d.p.r. n. 602 del 1973 l'art. 51 che prevedeva che l'azione esecutiva del concessionario per la riscossione delle imposte dirette poteva essere esercitata anche in pendenza di fallimento.
      Spesso viene citato come eccezione al divieto delle azioni esecutive l'art. 53 l.f., che riguarda i crediti assistiti da pegno o dai diritti di ritenzione privilegiata di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c., ma, a nostro avviso, impropriamente. E' vero, infatti che tale norma concede la possibilità della realizzazione durante il fallimento, ma ciò solo dopo che i crediti in esame "sono stati ammessi al passivo con prelazione", e, una volta ammessi al passivo, i creditori pignoratizi o con ritenzione privilegiata non sono liberi di realizzare il loro credito con i tempi e le modalità da loro prescelti in quanto l'art. 53 prevede tre possibilità tra loro alternative, tutte soggette alla preventiva autorizzazione del giudice delegato; si capisce, allora, come l'art. 53 attui una forma di autotutela non comparabile con quella di cui godono i creditori fondiari, che possono agire in via esecutiva in pendenza di fallimento, perché costoro, per procedere all'esecuzione, non hanno bisogno nè della preventiva insinuazione al passivo nè dell'autorizzazione del giudice delegato alla vendita e seguono, quindi, nei tempi da essi scelti, la via ordinaria dell'esecuzione, senza alcuna interferenza del giudice delegato circa le modalità della vendita.
      Altra deroga al divieto dell'art. 51 l.f. viene vista nell'art. 104ter, ottavo comma, nella parte in cui prevede che i i creditori "in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore", ma, in realtà anche questo richiamo è improprio. Il comma indicato, infatti, fa riferimento all'ipotesi che il curatore non acquisisca all'attivo o rinunci a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, per cui attuando questa procedura determinati beni non entrano a far parte dell'attivo fallimentare o, se già inventariati, vengono dismessi e rimessi nella disponibilità del fallito, sicchè, a questo punto, è chiaro che i creditori possono agire esecutivamente sugli stessi, non essendo beni del fallimento. In sostanza, per questi beni non trova applicazione l'art. 51 perché tale norma si riferisce soltanto al patrimonio che fa parte dell'attivo fallimentare che il curatore deve liquidare nell'interesse collettivo di tutti i creditori, per cui non può essere consentita sugli stessi beni, una esecuzione individuale, tranne eccezioni.
      Zucchetti SG srl