Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Requisiti di fallibilità imprenditore individuale

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    08/02/2018 12:29

    Requisiti di fallibilità imprenditore individuale

    Il caso/quesito è questo:
    Impresa individuale, tabaccheria, che opera solamente cessioni di generi di monopolio. Per verificare il superamento del limite di euro 200.000 dei ricavi lordi, devo considerare il valore lordo delle vendite o solamente il valore degli aggi? In merito l'art. 18 del DPR 600/1973 afferma "si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori".
    In ultimo per verificare il superamento del valore dell'attivo di euro 300.000 devo considerare anche la voce "credito verso titolare"?
    Grazie per il prezioso aiuto che ci date.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/02/2018 10:50

      RE: Requisiti di fallibilità imprenditore individuale

      Sulla prima questione, in assenza di fonti ufficiali, non possiamo che tentare di dare una risposta basata non su disposizioni o interpretazioni specifiche ma su principi generali, e quindi decisamente "debole"; né, purtroppo, la risposta alla seconda questione ci permette di risolvere il problema.

      Affrontando il primo quesito, non è infatti nemmeno pacifico come debba essere tenuta la contabilità (se tenuta in modalità ordinaria, e già questo è un caso abbastanza raro, essendo di norma tenuta in questo settore la contabilità semplificata) di questa tipologia di imprese:
      - gran parte degli interpreti ritiene corretto registrare fra i ricavi solo l'aggio e registrare il costo in partite del conto patrimoniale, da stornare al momento della vendita
      - ma parte degli interpreti ritiene invece doveroso contabilizzare fra i costi l'acquisto dei generi di Monopolio e fra il ricavi quanto riscosso dalla vendita.

      Poiché per Legge una tabaccheria non più essere gestita da una società di capitali, non esistono disposizioni civilistiche o principi contabili che ci diano una risposta ufficiale.

      Non abbiamo quindi una disposizione civilistica, o un principio contabile o una regola ragionieristica, che ci dica quali siano i ricavi di una tabaccheria, se quanto incassato, o i soli aggi.

      Riteniamo non soccorra nemmeno l'art. 18 del D.P.R. 600/1973 citato nel quesito, rubricato "Contabilità semplificata per le imprese minori" il quale per l'individuazione degli importi da considerare ai fini di valutare il superamento o meno del limite per poter accedere alla contabilità semplificata, stabilisce che "Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori"; ciò, perché è vero che sposa chiaramente la prima delle impostazioni descritte qui sopra, ma solo ai fini fiscali e quindi:
      - ciò non vale necessariamente ad altri fini, come quello appunto della valutazione di fallibilità
      - il fatto che esista tale precisazione farebbe anzi propendere proprio per la seconda impostazione, stabilendo che ai (soli) fini fiscali per ricevi non devono essere considerati tutti gli incassi ma solo, appunto, gli aggi.

      Analoghe considerazioni valgono relativamente al Decreto Min. Fin. del 08/02/2011, il quale stabilisce che, per le tabaccherie in contabilità semplificata, "A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli aggi ed i compensi ... possono essere rilevati contabilmente in un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno ... eseguita entro il 31 gennaio dell'anno successivo": si tratta sempre di una norma esclusivamente fiscale, la cui finalità è assolutamente diversa da quella di cui ci occupiamo in questa sede.

      Personalmente riteniamo che, poiché la finalità della disposizione fallimentare è quella di individuare una soglia dimensionale, e poiché essa fa riferimento all' "aver realizzato, in qualunque modo risulti ... ricavi lordi per un ammontare complessivo ..." debbano essere considerati i ricavi realizzati dalla vendita, e non solo gli aggi ma, come abbiamo anticipato, si tratta di una motivazione certo non decisiva.


      Per quanto invece riguarda la seconda domanda, la voce "credito verso titolare", indicata contabilmente nell'attivo, non può derivare che o da prelievi in eccesso rispetto agli utili realizzati, o a necessità di copertura di perdite da esercizi precedenti: in entrambi i casi, non si tratta certo di "un attivo patrimoniale", come richiede l'art. 1 l.fall.