Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    19/06/2014 08:22

    Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

    Ho convocato l'amministratore di una srl fallita il quale, a mezzo raccomandata, mi comunica di porgli le domande per iscritto perché lui possa rispondere sempre tramite lettera. Sono in qualche modo "obbligato" ad accettare il compromesso?
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/06/2014 19:15

      RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

      Il secondo comma dell'art. 49 stabilisce che "Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma (ossia, l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento) devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori". Peraltro il terzo comma della stessa norma aggiunge che in caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, "il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario".
      da queste disposizioni risulta chiaro come il fallito non posa prtendere di corrispondere a mezzo lettera con il curatore, il quale può anche accettare questo sistema di comunicazione ma non vi è certo obbligato.
      Zucchetti Sg Srl

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    • Simone Mancin

      15/07/2014 14:15

      RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

      Soluzione potrebbe essere chiedere al GD la convocazione coatta del legale rappresentante

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/07/2014 20:10

        RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

        Certo è possibile in quanto rientrante nella previsione dell'art. 49, come si evince dal testo della norma che abbiamo riportato nella precedente risposta. Il problema non è se il giudice (o il curatore o il comitato dei creditori) possa disporre la convocazione, ma la sanzione per il mancato rispetto della stessa. Nella vecchia legge era data al giudice la possibilità di disporre l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, ma tale previsione non è stata ripresa dall'attuale art. 49, da cui sono derivate due interpretazioni: c'è chi ritiene che non sia più possibile l'accompagnamento coattivo proprio perché non previsto o, meglio ancora, perché non riprodotta la vecchia norma che lo prevedeva e chi ritiene che comunque rientri nei poteri del giudice la possibilità di farsi assistere dalla forza pubblica quando necessario (art. 68, co 3, cpc). Si tratta di due soluzioni entrambe sostenibili e argomentabili, anche se la nostra preferenza va alla prima opzione.
        Zucchetti SG Srl
        • Mariano Allegro

          LODI
          16/07/2014 13:38

          RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

          Mi permetto di sottolineare che, comunque, all'amministratore della fallita (o al fallito stesso) che non si presenta agli organi della procedura ex art. 49 l.f. dovrebbe essere applicata la sanzione prevista dall'art. 220 l.f. ("È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale - OMISSIS - non osserva gli obblighi imposti dagli artt. - OMISSIS - e 49").
          Condividete ?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            16/07/2014 19:06

            RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

            Per la verità, la sostanziale modifica dell'art. 49 ha fatto nascere molti dubbi sulla portata attuale dell'art. 220 l.f., ma il problema che ci si poneva non è questo, quanto quello di vedere se esistono mezzi coattivi per realizzare il comando dato al fallito o agli amministratori della società fallita (in precedenza non contemplati nella norma) di presentarsi al giudice o al curatore o al comitato dei creditori.
            Zucchetti SG Srl

            • Marcello Cosentino

              Portogruaro (VE)
              17/07/2014 08:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

              Aggiungo una domanda all'argomento che, come vedo, risulta condiviso da acluni colleghi: E' il caso dell'amministratore che pretende di presentarsi avanti al curatore con l'assistenza di un commercialista / avvocato.
              Chiedo: il curatore è in qualche modo obbligato ad accogliere anche il consulente ?
              Inoltre: Nel verbale d'interrogatorio ritengo che la presenza di tale assistente dovrà risultare ma mi chiedo se - come successo - nel caso in cui certe risposte vengano palesemente suggerite ovvero fornite direttamente dal professionista bisognerà darne atto?
              Quali rischi corre il professionista che assiste l'amministratore della fallita in caso di dichiarazioni mendaci sue o dell'amministratore? Grazie molte per la risposta
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                17/07/2014 20:21

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                Non vediamo motivi per cui il fallito o l'amministratore di una società fallita non possa farsi assistere da un legale, il quale tuttavia non può né imbeccare né, peggio ancora, rispondere al posto del fallito. Questi, infatti, a norma dell'art. 49, deve comparire personalmente e solo in caso di legittimo impedimento può affidarsi ad un mandatario.
                Il verbale di audizione del fallito- come tutti i verbali- deve riprodurre ciò che accade, per cui se alcune risposte sono suggerite dal legale o date da questi, il dato deve essere riportato nel verbale. Il legale che fa dichiarazioni false pensiamo che incorra nelle
                Nei limiti in cui è ipotizzabile il reato di cui alla'rt. 220 a acrico del fallito (ad esempio false dichiarazioni in sede di completamento inventario) riteniamo che possa parlarsi di concorso del legale ove sia questi a tenere il comportamento punibile, ma questa è una questione penalistica che preferiamo lasciare agli esperti del settore che vorranno intervenire.
                Zucchetti SG srl
            • Mariano Allegro

              LODI
              17/07/2014 10:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

              Stante la lettera della norma, non vedo come possano nutrirsi dubbi sull'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 220 l.f. anche dopo la modifica dell'art. 49. Difatti, la prima è direttamente connessa all'inadempienza prevista per la seconda.
              Per quanto attiene alla domanda che ci si poneva (mezzi coattivi per indurre gli amministratori a presentarsi agli organi della procedura, quindi, compreso il Curatore), ritengo che l'eventuale monito da proporre in sede di convocazione degli amministratori della fallita (...qualora Ella non si presenti al sottoscritto Curatore a mente dell'art. 49 l.f. il sottoscritto medesimo segnalerà l'inadempienza alla locale Procura della Repubblica per gli incombenti previsti dall'art. 220, comma 1, l.f....), in molti casi, possa costituire un metodo per indurre questi ultimi ad ottemperare alla richiesta.
              Cordiali saluti.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                17/07/2014 20:23

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                Potrebbe essere utile un avvertimento del genere.
                Zucchetti Sg Srl
    • Ester Favretto

      roma
      04/12/2018 15:06

      RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

      Scusate ho un dubbio il fallito posso convocarlo attraverso invio pec all'avvocato domiciliatario che si è costituito nella prefallimentare senza incorrere in provvedimenti disciplinari?
      Grazie infinite

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/12/2018 19:10

        RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

        L'avvocato era domiciliatario nella fase prefallimentare, per cui una volta dichiarato il fallimento, il curatore ha un rapporto diretto con il fallito. L'invio della pec al detto procuratore non dà luogo ad alcun provvedimento disciplinare, solo che non è corretto il destinatario e il fallito potrebbe addurre di non aver saputo nulla della comunicazione fatta in tal modo.
        Zucchetti SG srl
    • Giuseppe Gentile

      Chiavenna (SO)
      06/12/2019 11:36

      RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

      Tutto ciò su cui si è dibattuto, a seguito della domanda iniziale del Dott. Cosentino,
      vale anche per coloro i quali sono stati amministratori in precedenza ovvero per coloro che hanno ricoperto tale carica fino a pochissimi mesi prima del fallimento e sono poi stati sostituiti da altri?
      Grazie

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/12/2019 20:18

        RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

        Dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 49 si desume che tenuti a fornire chiarimenti e informazioni sono, oltre all'imprenditore individuale fallito, gli amministratori e liquidatori di società. Nonostante l'uso del plurale che potrebbe far ritenere la norma estesa anche agli amministratori pregressi, emerge chiaro che la disposizione riguarda il o gli amministratori ultimi dal momento che il primo comma im pone agli amministratori di comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza e questi non possono che essere i legali rappresentanti al momento della dichiarazione di fallimento, non avendo senso estendere tale onere informativo ai precedenti, sicchè quando il secondo comma impone la comparizione ai soggetti di cui al primo comma, non può che riferirsi che agli ultimi amministratori.
        In sostanza, a nostro avviso, l'art. 49 l.f. non trova applicazione per gli amministratori pregressi, ai quali comunque il curatore può rivolgersi per chiedere chiuarimenti e informazioni, ma questi non sono tenuti apresentarsi agli organi della procedura.
        Zucchetti SG srl
    • Albarosa Marigliano

      Casarano (LE)
      16/01/2020 09:33

      RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

      Ho convocato l'amministratore della società con sede in Puglia. Lui risiede in Veneto e mi ha comunicato tra l'altro di esser stato dichiarato invalido. Come procedere? Deve farsi autorizzare dal GD per delegare un mandatario?Devo presentare io curatore la delega al GD? Posso prevedere metodi telematica come Skype? Come accetto la sua reale identità? Grazie

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      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/01/2020 18:28

        RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

        L'obbligo di presentazione previsto dall'art. 49 l.fall. è rimasto dopo la riforma del 2006, ma sprovvisto di sanzione in quanto non è più previsto l'accompagnamento coattivo, se si eccettua la sanzione penale prevista dall'art. 220 l.fall. (esteso anche agli amministratori dall'art. 226) e il diniego dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 comma 1 n. 1 l.fall. nel caso di mancata collaborazione ( che non interessa la società fallita né l'amministratore).
        Essendo questo il quadro normativo entro cui muoversi, è chiaro che le "armi" a sua disposizione per convocare il legale rappresentante della società fallita avanti a sé sono abbastanza spuntate, tanto più che questi adduce di essere invalido e dovrebbe arrivare in Puglia dal Veneto. In questi casi è opportuno convocare formalmente il soggetto in questione, facendo presente le sanzioni penali cui può andare incontro e la possibilità, in caso di impedimento, di chiedere al giudice delegato la nomina di un mandatario.
        La legge non prevede l'uso di mezzi telematici, ma non è da escludere che possa sentire il fallito o il legale rappresentante della società fallita a mezzo Skype, però dovrebbe registrare il colloquio, facendolo presente all'interlocutore, o comunque trascriverlo e poi far sottoscrivere dall'interessato la trascrizione, altrimenti le dichiarazioni rese non potranno essere utilizzate.
        Zucchetti SG srl
        • Donatella Perna

          Foggia
          03/06/2020 21:07

          RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

          Buonasera,
          in qualità di curatore di una srls, in liquidazione, ho convocato il liquidatore mediante plurime lettere raccomandate AR, tornate indietro per compiuta giacenza, nonostante le abbia inviate all'indirizzo ottenuto dall'ufficio anagrafe.
          Non sono riuscita in alcun modo a mettermi in contatto e ad incontrare il predetto leg. rappresentante, il tutto reso più complicato dall'emergenza epidemiologica in corso e dal rispetto delle misure di contenimento, che mi ha impedito di fare indagini più approfondite, oltre a costituire una valida scusante per non presentarsi alla convocazione.
          Mi accingo a depositare la relazione art. 33 I comma l.f., in cui chiedo che la polizia tributaria svolga le necessarie indagini, trasmettendola poi anche in Procura.
          Ma, se non posso più chiedere che il GD disponga l'accompagnamento coattivo del liquidatore, vuol dire che dovrò farne a meno e andare avanti senza le sue dichiarazioni.
          Ma teoricamente quali altri strumenti avrei a mia disposizione per convocarlo?
          E' possibile che lo convochi la guardia di finanza?
          Accetto volentieri dei suggerimenti.
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            04/06/2020 20:10

            RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

            Dall'intero dialogo intercorso si capisce che, dopo la riforma del 2006, i poteri del giudice sono stati circoscritti, anche se l'art. 23 prevede ancora il potere del tribunale di sentire il fallito, ma l'art. 49 ha eliminato l'accompagnamento con la forza pubblica, per cui non può essere accompagnato neanche dalla Guardia di Finanza. Certo anche questa Forza pubblica può essere delegata dal giudice a sentire il fallito, ma nell'ambito civile, nulla cambia se questi non si presenta avanti al giudice o avanti alla Guardia di Finanza. che non è un ente superiore al giudice e; in caso di mancato adempimento all'obbligo di comparire il fallito incorre nel reato di cui all'art. 220 l. fall. (anche se, come detto in una delle risposte che precedono non tutti sono d'accordo sul punto) e non può usufruire della esdebitazione.
            Zucchetti SG srl
            • Donatella Perna

              Foggia
              02/09/2020 12:36

              RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

              Buonasera,
              sono in procinto di chiudere il fallimento di una srl, di cui sono curatore.
              Esso dispone di un attivo di circa 3.500 euro (al netto delle spese prededucibili) e di un passivo di circa 100 mila euro.
              Vorrei sapere se, con riferimento alla liquidazione del mio compenso professionale, sia possibile derogare i parametri legali previsti dal DM n. 30 del 2012 che, nel caso di specie, sarebbe sui 1.800 euro circa, ma che ritengo poco consono al notevole lavoro da me svolto in quasi 5 anni di procedura.

              Vorrei inoltre chiedere un altro consiglio.
              Poco prima dello scoppio dell'emergenza Covid 19 e dell'adozione delle misure per fronteggiarla, sono stata nominata curatore di un fallimento, per il quale non è stato possibile svolgere quasi nulla, poiché il legale rappresentante non si è presentato e non ho quindi ricevuto la consegna delle scritture contabili. Di conseguenza, non conosco l'elenco dei creditori e non è stato possibile inviare loro l'avviso ex art. 92 l.f..
              Alla luce delle sole indagini che è stato possibile compiere da remoto, ho depositato la relazione ex art. 33, I comma , l.f. mentre ho chiesto la proroga per il deposito del programma di liquidazione. Preciso che la relazione art. 33, I comma, l.f. è stata da me depositata anche in procura per le necessarie indagini del caso, a fronte di elementi poco chiari nella gestione della società.
              Nel frattempo, mi sono giunte solo tre domande d'insinuazione al passivo, due delle quali di Agenzia Riscossione, l'altra del ricorrente per la dichiarazione di fallimento.
              Inizialmente, l'udienza di verifica delle tempestive è stata fissata al 23 aprile corrente anno, poi rinviata causa Covid al prossimo 17 settembre 2020.
              Poiché nell'attesa del predetto provvedimento di rinvio di tutte le udienze di verifica (quella che riguarda il mio fallimento appunto al 17 settembre), arrivato successivamente, scadeva però il termine per il deposito del progetto di stato passivo, in via cautelativa l'ho depositato per le sole tre domande tempestive fino a quel momento pervenutemi. Le stesse sono quindi in attesa di verifica per la nuova data di settembre successivamente comunicatami.
              Ora, mi domandavo questo.
              Poiché sono in corso le indagini della Procura, con le relative tempistiche, e non dispongo ancora delle scritture contabili né dell'elenco dei creditori, è opportuno che l'udienza del 17 settembre si svolga ugualmente per la verifica delle tempestive o potrei fare istanza per un ulteriore rinvio? Mi pongo questo dubbio con riferimento all'ipotesi in cui dovessero all'esito delle indagini essere individuati nuovi creditori (sarebbero da considerare tempestivi?). Dovrebbero inoltre in tal caso ricevere l'avviso ex art. 92 l.f. …

              Infine, un terzo quesito.
              Ho chiesto la consegna della documentazione bancaria all'istituto di credito con cui la fallita società, di cui sono curatore, intratteneva i propri rapporti bancari, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali azioni revocatorie.
              Nonostante i reiterati solleciti, la banca non ha inteso consegnare alcunché.
              È evidente che, ove l'Istituto bancario non ottemperasse al suo dovere di consegnare la documentazione bancaria, pur richiesta, la parte interessata potrà ricorrere, oltre che alla tutela ex art. 700 c.p.c., anche al sequestro giudiziario (art. 670, n. 2, cpc) ovvero azionare la procedura monitoria, salvo il risarcimento del danno.
              Vorrei sapere se, istando al GD per l'esercizio di dette azioni, devo chiedere la nomina di un legale o posso agire direttamente io in qualità di curatore, sempre chiedendone l'autorizzazione.
              Grazie.
              • Marcello Cosentino

                Portogruaro (VE)
                02/09/2020 15:59

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                Mi permetto di rispondere alla collega:
                1) Compenso del curatore: il DM che dispone il calcolo del compenso non credo sia derogabile. Tra l'altro quantifica il compenso minimo / medio / massimo. Il tribunale, sentito il GD liquida (o dovrebbe liquidare) il compenso in base all'impegno profuso e magari anche alla "velocità" della liquidazione compiuta. Potrebbe quindi liquidare il massimo, ma non credo un euro di più. Purtroppo, fatto noto a molti Colleghi, nella stragrande maggioranza dei casi viene liquidata una somma vicina al compenso medio, a prescindere da impegno, difficoltà superate dal curatore ecc.ecc.
                2) La richiesta di rinvio di una verifica, se adeguatamente motivata, è pur sempre possibile ma nel Tuo caso, (hai già depositato il progetto di ammissione) il rinvio sarebbe inutile perché non credo si possano includere altre istanze che dovrebbero essere esaminate in via tardiva.
                La circostanza per cui, visto la mancanza di contabilità, alcuni creditori non possono essere avvisati del fallimento non è un dramma: questi, comprovando di non aver saputo del fallimento, potrebbero essere ammessi anche con istanze c.d. ultratardive.
                3) Stando alla mia anche recente esperienza, le banche rispondono alla richiesta del curatore ma chiedono denaro per consegnare gli estratti conto motivandola come "rimborso spese". Nel tuo caso il ricorso al GD per un "700" potrebbe essere la soluzione.

                Spero di essere stato utile e soprattutto corretto! Così non fosse gli esperti del Forum sapranno correggermi! Saluti a tutti
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                02/09/2020 19:17

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                Quesito n. 1- La risposta è netta ed è negativa. Il d.m. n. 30 del 2012 detta i criteri per il calcolo del compenso e l'unica discrezionalità data al tribunale è quella di giostrare tra un minimo e un massimo, ma oltre questo non può andare.
                Quesito n. 2- In considerazione della stasi dell'attività giudiziaria a causa della note vicende e della impossibilità di contattare l'amministratore della società fallita, sarebbe opportuno un rinvio dell'udienza di verifica. Tuttavia anche se questa si tiene, l'importante è, una volta esaminate le tre domande pervenute, non chiudere lo stato passivo e fare egualmente un rinvio giustificandolo proprio con la difficoltà di reperire e notiziare i creditori. La prima via (rinvio dell'udienza) consentirebbe di di qualificare come prima udienza di verifica quella futura che sarà fissata, ai fini delle domande tempestive e tardive; la seconda via, creerebbe qualche difficoltà sotto questo profilo.
                Quesito n. 3- La banca è tenuta a consegnare la documentazione, ma a spese del richiedente (art. 117 TUB). Comunque, al di là del tipo di azione tra quelle indicate che intende esperire, trattasi sempre di azioni giudiziarie, che richiedono l'assistenza di un legale, che a norma dell'art. 25 l.fall. nomina lei e non il giudice delegato; nella prassi normalmente il curatore, al momento della richiesta di autorizzazione ad agire indica l'avvocato cui intende rivolgersi.
                Zucchetti Sg srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  02/09/2020 20:08

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Grazie Zucchetti e Marcello Cosentino per le risposte.
                  Purtroppo, pur essendo cliente, per problemi che ancora non riesco a risolvere con Zucchetti, non riesco ad entrare nelle discussioni dove avrei dovuto inserire il mio quesito in base al suo oggetto. L'unico "varco" è questa discussione, dove riesco ad entrare. Mi scuso per la "personalizzazione" della presente discussione con i miei quesiti, anche se fuori oggetto. Tenterò nuovamente di risolvere il problema.
                  Ho un altro quesito.
                  A suo tempo la mia curatela, previa autorizzazione del GD, ha venduto un'autovettura appartenente al fallito ad una acquirente residente in provincia di Matera (ove è anche localizzato il veicolo), che ora a sua volta, dovendo rivendere a terzi l'autovettura, mi chiede, tramite il proprio legale, di poter previamente cancellare la sentenza di fallimento dal PRA (dopo essersi rivolta inutilmente alla cancelleria fallimentare, che ha risposto di presentare la richiesta tramite il curatore).
                  Mi accingo infatti a presentare istanza al GD per la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, dovendo però indicare il PRA competente...
                  Se per la trascrizione della sentenza di fallimento è competente il PRA della residenza/sede legale del soggetto giuridico fallito (nel mio caso, è stato Foggia), per la cancellazione della sentenza di fallimento qual è il PRA competente? Per caso quello di residenza dell'intestatario/acquirente del bene dalla curatela (Matera)?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/09/2020 19:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è il registro nazionale, gestito dall''Automobile Club d'Italia (ACI),l nel quale sono effettuate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, in quanto "beni mobili registrati" secondo le norme previste dal codice civile. L'ACI si articola attraverso uffici provinciali, per cui si dice che l'auto è immatricolata a Matera o a Foggia, ma, in realtà è immatricolata nel registro unico nazionale.
                  Questo significa che può chiedere a qualsiasi ufficio provinciale dell'ACI di dare attuazione al provvedimento di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, anche se, per velocizzare la pratica, è più opportuno rivolgersi all'ufficio dell'ACI nella cui provincia è residente l'intestatario della stessa. Se abbiamo ben capito, nel suo caso, l'auto è stata acquistata da un soggetto residente a Matera, il quale, entro sessanta giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita, avrà provveduto a registrare il passaggio di proprietà all'ufficio provinciale dell'ACI, che ha rilasciato il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC); pertanto è opportuno che si rivolga all'Ufficio ACI di Matera.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  10/09/2020 20:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  ho una questione urgente.
                  Prima udienza di verifica dei crediti fissata al 17 settembre; progetto di stato passivo già depositato ad aprile in vista dell'originaria udienza del 23 aprile poi rinviata causa Covid al 17 settembre; quindi nuova scadenza per il deposito del progetto di stato passivo al 2 settembre; mi sfugge una domanda d'insinuazione (tempestiva) presentata l'8 luglio 2020 e di cui mi accorgo ora. Cosa posso fare?
                  GRAZIE
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  10/09/2020 21:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Preciso che il fallimento attualmente è vuoto e le prospettive di recupero di attivo sono scarse; la domanda pervenutami l'8 luglio è di Agenzia Entrate Riscossione.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/09/2020 11:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Ritualmente, non avendo incluso la domanda tempestiva sfuggita nel progetto di stato passivo depositato in cancelleria e mancando il tempo per integrare detto progetto, dovrebbe esaminare detta domanda ad altra apposita udienza o alla prima udienza delle tardive, in modo da consentire all'interessato di sapere quindici giorni prima dell'udienza la sua valutazione, presentare osservazioni e documenti ed essere presente all'udienza.
                  Tuttavia, considerato che la domanda è stata presentata tempestivamente e che lei ha avuto il tempo di esaminarla, potrebbe anche presentarla all'udienza di verifica esprimendo a verbale la sua posizione e ottenere che il giudice decida. Questa strada è consigliabile qualora pensi che la domanda possa essere ammessa, perché, in tal caso, dovrebbero sollevare contestazioni altri creditori, il che è improbabile; nel mentre, se ritiene di dover rigettare la domanda o non accoglierla in pieno, è meglio seguire strettamente le regole onde evitare che la mancata inclusione della domanda nel progetto di stato passivo e l'impossibilità di fare osservazioni e presentare documenti diventi una facile critica in sede di opposizione. Il fatto che il fallimento sia privo di attivo potrebbe spingere ad esaminare, anche in questo caso, la domanda alla prossima udienza del 17, sperando che il creditore ritenga inutile fare opposizione, anche se, considerato che si tratta dell'agenzia delle Entrate non conteremmo molto su questo sviluppo..
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  14/09/2020 11:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Con riferimento all'ultima Vs. risposta dell'11/09/2020 ore 11:03, se ho ben capito, sembra inutile, essendo scaduti i termini, depositare il progetto di stato passivo della sola domanda tempestiva sfuggitami, potendo presentare direttamente lo stato passivo completo in udienza e farla approvare lì insieme alle altre, con l'unica eventualità che un altro creditore potrebbe farmi opposizione (in questo caso, difficile), giusto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/09/2020 19:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Si esatto, con le precisazioni contenute in detta risposta.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  07/10/2020 09:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buongiorno,
                  il 15 ottobre si svolgerà dopo vari rinvii causa Covid la prima udienza di verifica delle tempestive, relativamente al fallimento di cui sono curatore.
                  Solo ieri sono riuscita a reperire l'elenco dei dipendenti della società fallita, i quali, allo stato attuale, caratterizzato da totale assenza di attivo, potrebbero avere interesse ad insinuarsi per accedere al fondo di garanzia dell'Inps…benché come tardivi.
                  Finora, a causa della mancata consegna delle scritture contabili per irreperibilità del legale rappresentante, mi sono pervenute solo 4 domande di insinuazione:

                  Prima domanda: Ag. Entrate Riscossione, ha chiesto di essere ammessa in
                  Privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.;
                  Privilegio grado 1 artt. 2754 c.c. e 4 p.3 d.l. 9/10/89 n. 338 n. 1 art. 2778;
                  Privilegio grado 8 artt. 2754 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%);
                  Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%);
                  Privilegio grado 8 artt. 2754 c.c. n. 8 art. 2778 c.c.;
                  In chirografo;

                  Seconda domanda: Ag. Entrate Riscossione, ha chiesto di essere ammessa in
                  Privilegio grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.;
                  Privilegio grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%);
                  In chirografo;

                  Terza domanda: ricorrente per la dichiarazione di fallimento, è un'azienda di fornitura del gas che ha chiesto di essere ammessa per mancato pagamento di alcune fatture in:
                  Chirografo per capitale e interessi;
                  Privilegio per imposta Iva dovuta;

                  Quarta domanda: Ag. Entrate Riscossione, ha chiesto di essere ammessa in
                  Privilegio grado 18 artt. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.;
                  Privilegio grado 18 artt. 2752 c.c. e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.;

                  In base all'ordine dei privilegi, i lavoratori che eventualmente verranno ammessi al passivo benché in via tardiva, devono comunque essere soddisfatti con precedenza rispetto a quelli tempestivi che vi ho descritto?
                  Grazie
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  07/10/2020 10:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Chiedo questo per l'ipotesi che sopraggiunga attivo all'esito di alcune indagini che sto effettuando....
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/10/2020 20:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  I crediti dei dipendenti godono del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., che è anteposto al primo grado, per cui è il primo nella graduatoria dei privilegi mobiliari, dopo le spese di giustizia, a dover essere soddisfatto e, pertanto, prevale su tutti gli altri privilegi mobiliari elencati nella domanda.
                  Il fatto che i dipendenti si insinuino tardivamente non incide sull'ordine dei privilegi, per cui, se al momento dell'ammissione tardiva, non è stato fatto alcun riparto, deve seguire la graduatoria di cui agli artt. 2777 e 2778 c.c., in cui, come detto i crediti dei dipendenti precedono quelli di grado primo, ottavo e diciottesimo.
                  Sembra di capire che quello appena indicato sia il suo caso, tuttavia, se, al momento dell'ammissione tradiva dei dipendi, ha già effettuato un riparto in favore dei creditori con privilegio inferiore, i creditori ammessi tardivamente, a norma dell'art. 112 l. fall. concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione sull'attivo residuo, non potendo i pagamenti già effettuati essere toccati (art. 114 l. fall.), ma, prima di effettuare il riparto, essi hanno diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se avessero potuto parteciparvi.
                  Completata la risposta, visto che solo di recente ha scoperto l'esistenza di dipendenti, ai quali evidentemente non ha mandato la comunicazione ex art. 92 l. fall., sarebbe opportuno utilizzare questo argomento per non chiudere lo stato passivo e fare un ulteriore rinvio, in modo da consentire a lei di scrivere ai dipendenti e a questi di insinuarsi tempestivamente.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  08/10/2020 09:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Grazie. Avete capito bene, non sono ai riparti (anche perché non c'è attivo) ma alla prima udienza di verifica delle tempestive.
                  In concreto, non chiudere lo stato passivo significa fissare un'altra udienza di verifica sempre delle tempestive? E poi in quella nuova udienza il GD emette il decreto di esecutività dello stato passivo completo? Intanto a quella del 15 ottobre fa un provvedimento di rinvio?
                  Cioè il GD non chiude la verifica, riservandosi con provvedimento la definitiva formazione dello stato passivo, fissando altra udienza nella quale emetterà il provvedimento di approvazione di tale stato, formerà lo stato passivo e lo renderà esecutivo con decreto.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  08/10/2020 19:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Il nostro suggerimento era diretto ad evitare che, chiuso e dichiarato esecutivo lo stato passivo dopo l'esame delle quattro domande presentate, potesse procedere ad un riparto prima della insinuazione e ammissione in via tardiva dei dipendenti, per evitare di danneggiare questa categoria per il caso che l'attivo residuato dopo il primo riparto fosse insufficiente. Visto che, come chiarisce, non c'è attivo e, anche se chiude lo stato passivo dopo l'esame delle quattro domande tempestive, non procederà a riparti, diventa superfluo "forzare" la legge chiedendo al giudice un rinvio in modo da includere nello stato passivo anche le domande dei dipendenti che sarebbero pervenute antecedentemente ai 30 giorni prima della prossima udienza. Superfluo perché, come detto, i creditori ammessi tardivamente, in mancanza di pregressi ripatri, partecipano ai futuri riparti, ciascuno con il suo grado di privilegio, indipendentemente dal momento in cui si sono insinuati.
                  In queste condizioni, è preferibile seguire alla lettera le regole, esaminare le domande pervenute tempestivamente e, chiudere lo stato passivo in mancanza di altre domande. Ovviamente, qualora non l'abbia già fatto. invii ai dipendenti la comunicazione ex art. 92 l. fall. in modo che si possano insinuare almeno tardivamente, ossia entro l'anno dalla esecutività dello stato passivo.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  13/10/2020 18:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Il curatore fallimentare può farsi sostituire all'udienza di verifica dello stato passivo, ove impossibilitato a presenziare?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/10/2020 12:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  No, lo vieta espressamente il primo comma dell'art. 32 l. fall.. Il curatore, se impossibilitato, può chiedere un rinvio.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  29/10/2020 17:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  mi accingo a chiudere il fallimento di cui sono curatrice.
                  Il Tribunale mi ha da poco liquidato il compenso professionale, in parte a carico dell'attivo in parte a carico dell'erario, essendo il primo insufficiente a coprire interamente la somma riconosciutami.
                  Infatti, pagato il campione fallimentare ed altre spese di gestione (oneri e commissioni bancarie, PRA, etc), residuano sul libretto di deposito a risparmio intestato alla curatela circa 1.500 euro, che preleverò interamente per il pagamento della parte del mio compenso appunto posta a carico dell'attivo.
                  Quindi, a parte questo, non può avvenire alcun riparto in favore dei creditori ammessi.
                  Suppongo di dover chiedere la chiusura ai sensi dell'art. 118 n. 4, l.f., giusto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/10/2020 19:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  A nostro avviso, la chiusura va fatta ai sensi del n. del primo comma dell'art. 118 l.fall. e non del n. 4 in quanto a questa ipotesi di chiusura si ricorre "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura". Nel suo caso le spese della procedura, almeno in parte sono state soddisfatte.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  27/01/2021 21:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  vorrei sottoporvi una questione relativa al mio compenso di curatore fallimentare di una sas e dei singoli fallimenti dei due soci.
                  Svolte tutte le attività, nel luglio 2017 ho depositato il primo rendiconto di gestione, regolarmente approvato.
                  Con successiva istanza del novembre 2017 ho chiesto quindi la liquidazione (circa €. 3.000), anche a carico dell'Erario, stante l'insufficienza dei fondi allora disponibili, del mio compenso per le operazioni svolte e da svolgere, oltre alla maggiorazione del 5% ex art. 4 del D.M. n. 30/2012, accessori di legge, rimborso spese di procedura ed amministrazione anticipate, comprese quelle successive all'approvazione del rendiconto e le presumibili spese vive future da sostenere fino alla chiusura della procedura.
                  Con provvedimento (che chiamo decreto A) dell'aprile 2018, il Tribunale mi ha liquidato il compenso minimo (€. 811,35 + 5% + spese e Cap).
                  Tuttavia, tale compenso non è stato da me riscosso poiché si è verificata una sopravvenienza di attivo (€. 3.000,00) nella massa di uno dei soci fallito in proprio, che ha reso necessario depositare un secondo rendiconto di gestione (approvato a febbraio 2020) e una seconda istanza di liquidazione del compenso, atteso che ora il compenso poteva essere posto almeno in parte a carico dell'attivo sopraggiunto.
                  Con provvedimento dell'ottobre 2020 (decreto B), il Tribunale ha quindi liquidato, in parte a carico dell'Erario, in parte a carico dell'attivo disponibile (circa €. 1.500), il compenso a me dovuto, come segue (indico somme esemplificative):
                  1) €. 3.400,00 oltre accessori e spese vive giustificate e documentate;
                  2) dalla predetta somma deve essere detratto l'importo di €. 811,35 e relativi accessori (rimborso forfettario spese generali nella misura del 5%, Iva e Cassa prev.), ancora a me dovuto, a suo tempo liquidatomi con il decreto A e confermatomi con il decreto B;
                  [Quindi, cerco di chiarire, la restante parte del compenso a me dovuta (fino alla concorrenza della somma indicata al punto 1), posta sempre a carico dell'Erario (e detratta quella di cui al successivo punto 3, posta a carico dell'attivo), mi è stata appunto liquidata con il decreto B, che vi sto ora riportando];
                  3) autorizza l'emissione del mandato di pagamento per la somma di €. 1.573,51;
                  4) pone a carico dell'Erario, a modifica del decreto A, ex art. 146 D.P.R. n. 115/2002, l'importo riveniente dalla differenza – da operarsi – tra quanto liquidato al punto 1) detratto quanto indicato al punto 2) ed ulteriormente detratto l'importo di €. 1.573,51.
                  Alla luce di ciò, ho quindi prelevato la somma di cui al punto 3 (per l'effetto chiudendo il conto intestato alla curatela), che va quindi detratta al fine di calcolare la restante parte posta a carico dell'Erario in parte col decreto di liquidazione A, in parte con il secondo decreto di liquidazione B, fino alla concorrenza dell'importo di cui al punto 1).
                  Premesso questo, l'ufficio spese di giustizia, al fine di redigere il prospetto di fattura, mi chiede: 1) Autodichiarazione in cui affermo di non aver mai percepito l'importo di euro 811, 35 oltre accessori , riconosciutomi a titolo di onorario nel predetto decreto A e richiamato nel decreto B; nello stesso documento dovrò anche dichiarare che le somme liquidate nei predetti decreti a titolo di rimborso spese vive sono state già percepite, perché pagate con i fondi disponibili nel fallimento (cioè ho imputato le spese vive all'attivo del fallimento). E per questa richiesta non c'è nessun problema, perché rilascerò al più presto la dichiarazione che mi è stata richiesta.

                  2) decreto A, munito di esecutività.

                  Poiché in precedenza non mi era mai stata richiesta l'esecutività per il decreto di liquidazione del compenso a carico dell'erario (ma solo il mandato di pagamento nel caso in cui il compenso fosse posto a carico dell'attivo), forse mi sfugge qualcosa; potreste chiarirmi cosa si intende per decreto di liquidazione del compenso a carico dell'erario munito di esecutività?

                  Spero di essere stata chiara.
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  28/01/2021 19:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Non sappiamo di preciso cosa si intenda. A noi risulta che l'art. 168 del Dpr n. 115 del 2002 stabilisce che "1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo."
                  Poiché il curatore è da considerare quale ausiliario del magistrato, dovrebbe ap'plicarso tale disposizione.
                  Lasciamo comunque la sua domanda all'attenzione del Forum per eventuali interventi da parte di chi ha avuto pregresse esperienze del genere e possa dare consigli, eventualmente anche di ordine pratico.
                  Zucchetti SG Srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  28/01/2021 20:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Suppongo che, se il riferimento fosse ad eventuali reclami contro il decreto A dell' aprile 2018, i termini siano abbondantemente scaduti, giusto?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/01/2021 19:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Certamente si.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  29/01/2021 22:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Chiedo scusa se insisto nella questione, ma vorrei capire più approfonditamente.
                  Leggo all'art. 39 l. fall. che i decreti non reclamabili o per i quali il legislatore prevede un diverso mezzo di impugnazione sono, tra gli altri, quelli con cui il tribunale liquida il compenso al curatore (art. 39 l. fall.), che, quindi, non è reclamabile.
                  Tuttavia, leggo anche della possibilità del ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ. n. 2991/2006) entro il termine di sessanta giorni avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, e dunque anche avverso il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio di essi agli interessati da parte dellla cancelleria.
                  D'altro canto, i decreti decisori del giudice delegato - in relazione ai quali è ammissibile quindi il ricorso straordinario per Cassazione nei confronti del decreto del tribunale che decide il reclamo - sono il decreto di liquidazione di compensi ad ausiliari (Cass. 03/05/2016, n. 8742).
                  Quindi, non è reclamabile ma è possibile il ricorso straordinario per cassazione?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  31/01/2021 11:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Non vi è alcuna contraddizione in quello che ha letto.
                  Il decreto con il quale il Tribunale liquida il compenso finale al curatore è definito dall'art. 39 l. fall. non reclamabile, il che significa che non può essere impugnato con i mezzi ordinari, che nel caso sarebbe il reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 26 l. fall..
                  Altra cosa è il ricorso ax art. 111 Cost., che è un ricorso straordinario che è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività; ove decisorio sta a significare che il provvedimento pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi con effetti di giudicato, mentre definitivo significa che non sia impugnabile, ossia che contro quel provvedimento non siano previsti altri rimedi di controllo e/o revisione.
                  Il provvedimento di liquidazione del compenso finale del curatore da parte del tribunale è decisorio perché incide su diritti (quello di credito per il compenso) ed ha carattere definitivo in quanto per espressa disposizione di legge non è soggetto a reclamo; da queste caratteristiche, tipiche della funzione giurisdizionale, consegue la sua impugnabilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  12/02/2021 23:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  sono curatore di una s.r.l.s. per la quale non ho ricevuto le scritture contabili, né il legale rappresentante ha risposto ai miei inviti a presentarsi per rendere le dichiarazioni su quanto a sua conoscenza.
                  Ho solo potuto appurare tramite l'Inps che la fallita società aveva 40 dipendenti, ai quali ho inoltrato l'avviso ex art. 92 contenente l'indicazione della prossima udienza di verifica (primi di marzo) delle domande tardive (così come fissata dal GD all'esito della precedente udienza di verifica delle tempestive).
                  Tuttavia, fino a 30 giorni prima della detta udienza di verifica non mi è pervenuta alcuna domanda di insinuazione, mentre il 17 febbraio scade il termine per depositare il progetto di stato passivo.
                  Chiaramente non ho alcun progetto da depositare. Mentre per l'udienza cosa mi converrebbe fare? Istare al GD affinchè non si svolga?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/02/2021 17:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  L'udienza dovrebbe essere egualmente tenuta redigendo il verbale in cui si dà atto che non è pervenuta alcuna domanda e che pertanto non è stato neanche presentato il progetto di stato passivo. E' consigliabile avvertire il giudice delegato, in modo che sappia che l'udienza di verifica si esaurirà in qualche minuto.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  24/03/2021 23:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  vorrei un vostro parere.
                  Ho contestualmente depositato l'istanza per la liquidazione del mio compenso professionale (circa €. 2.000) a carico dell'attivo (che è di circa 3.500 euro), già da me riscosso, nonché per la liquidazione del compenso del legale della curatela, il quale, a suo tempo, era stato ammesso al gratuito patrocinio per l'esercizio di un'azione legale per conto della curatela poiché non vi era attivo, mentre con la suddetta istanza ho fatto presente che poteva essere liquidato in parte a carico dell'attivo successivamente acquisito, seppure inferiore alla parcella presentatami dal legale.
                  Nel lasso di tempo tra la liquidazione del mio compenso (avvenuta) e di quella del legale, sospesa temporaneamente in attesa della definizione del problema di seguito esposto, l'Agenzia Entrate appunto mi ha inoltrato un avviso del seguente tenore: "Spett.le / Gentile Contribuente, ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. Le comunichiamo, quindi, che secondo i nostri controlli la Sua dichiarazione modello Redditi Società di Capitali-2018 (Dichiarazione n. ___ del 31/10/2018), relativa al periodo d'imposta 2017, presenta gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono. Se è d'accordo con i nostri dati, può regolarizzare la Sua posizione versando la somma di Euro 854,21 entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione." con allegato F24 intestato al fallimento per effettuare il pagamento di quanto richiesto.
                  Si è trattato di un errore commesso dal consulente contabile nominato, probabilmente per tutti gli anni della procedura fallimentare.
                  È la seconda volta che si verifica questo stesso problema; tuttavia, la prima volta il consulente inviò una rettifica, accolta dall'Agenzia Entrate, che annullò l'avviso. Questa seconda volta, l'avviso è stato mandato al ruolo prima che giungesse la rettifica del consulente o comunque prima di averla visionata. Fatto sta che, parlando con il funzionario dell'Agenzia Entrate che l'altra volta risolse il problema, mi ha detto che questa volta invece è pronta la cartella per la notifica alla curatela.
                  Inoltre, mi ha detto che, nel caso, potevo inoltrare la rettifica all'ufficio controlli dell'Agenzia Entrate, che, con i suoi tempi, l'avrebbe vagliata e deciso la pratica per un eventuale suo annullamento o comunque scrivere per ottenere una dichiarazione da parte dell'ufficio da esibire eventualmente al GD ove questa anomalia potesse costituire impedimento alla chiusura del fallimento.
                  Ma mi chiedo se tutto ciò occorra, visto che il funzionario mi ha detto che è già passata al ruolo e che mi sarà notificata la cartella.
                  Premesso che il fallimento dev'essere chiuso per insufficienza dell'attivo a soddisfare i creditori concorsuali, essendo le stesse spese prededucibili (compenso mio e del legale) superiori al residuo di conto corrente, mi domandavo se posso ugualmente chiedere al giudice delegato di autorizzare la liquidazione del compenso del legale, per poi poter finalmente chiudere il fallimento.
                  Non credo che quelle richieste da Agenzia Entrate siano spese prededucibili che debbano concorrere sull'attivo residuo, ma al massimo saranno privilegiate e, dopo la notifica della cartella, il passo successivo sarebbe di insinuarle al passivo. Non so se sbaglio…
                  Cioè mi domandavo se liquidare il compenso al legale e chiudere la procedura possa comportare delle responsabilità per me un domani, ove l'Agenzia Entrate dovesse chiedermi il conto di qualcosa, considerati i plurimi errori commessi dal consulente o se sia meglio attendere (tempi lunghi) che l'Agenzia definisca la pratica.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  25/03/2021 19:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Riteniamo che possa procedere al pagamento del legale e alla chiusura del fallimento perché, quand'anche il credito vantato dall'AdE fosse prededucibile, in una graduazione all'interno delle prededuzioni, godrebbe di un privilegio successivo a quello ex art. 2755 e 2770 c.c. del compenso del curatore ed ex art. 2751bis n. 2 c.c. del compenso del legale. Inoltre, sempre se fosse prededucibile, lei potrebbe contestare tale collocazione, costringendo l'Agenzia ad insinuare il credito e, anche in pendenza di istanza tardiva di insinuazione il fallimento può essere chiuso se quel credito non troverà capienza ove ammesso. Per prudenza, quindi, le converrebbe invitare l'AdE ad insinuare il credito concorsuale, contestando la collocazione in prededuzione.
                  Zucchetti Sg srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  25/03/2021 20:25

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Grazie per il prezioso suggerimento, che cautelativamente attuerò senz'altro.
                  Vorrei però capire su che basi, nell'invitare l'AdE ad insinuare il credito concorsuale, dovrei contestare anche l'eventuale collocazione in prededuzione. Il dubbio mi sorge perché non conosco ancora né l'importo né la natura del credito.
                  Grazie

                • Donatella Perna

                  Foggia
                  28/03/2021 17:35

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Cioè, conosco solo l'importo, di cui all'avviso ricevuto.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/03/2021 11:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Noi siamo partiti dal dato che non conosciamo esattamente la causale del credito azionato dalla AdE per cui non sappiamo se esso meriti una collocazione prededucibile. Comunque abbiamo ipotizzato che abbia questa natura e abbiamo fatto il seguente ragionamento: i crediti prededucibili possono essere pagati fuori riparto, ove liquidi, esigibili e non contestati, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111bis, e, se vengono contestati, per entità o collocazione, vanno insinuati al passivo. Poiché è in fase di chiusura del fallimento, l'eventuale insinuazione non verrebbe mai presa in considerazione in quanto per costante giurisprudenza il creditore che si insinua tardivamente non ha diritto ad attendere che la sua domanda sia esaminata né ha diritto ad un accantonamento, e solo di recente la Cassazione ha precisato che la chiusura, in tal caso può disporsi ove non ci siano possibilità di soddisfazione del creditore tardivo e per questo aveamo ipotizzato che la collocazione, nell'ambito delle prededuzioni, del credito della AdE sarebbe stato in posizione successiva al credito per il suo compenso e a quello del compenso del legale.
                  In sostanza si tratta di una contestazione precauzionale allo scopo di evitare che un domani il creditore dica di non essere stato preso in considerazione; con la contestazione lei dimostra di averlo preso in esame e, di averlo contestato, per cui incobeva aall'AdE insinuarsi.
                  Perché contestare la collocazione prededucibile e non il credito? Perché trattandosi di crediti tributari l'Agenzia avrebbe potuto obiettare che la contestazione per essere valida avrebbe dovuto essere fatta avanti al giudice tributario.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  13/05/2021 22:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  con il residuo attivo disponibile sul conto corrente, dopo aver percepito il mio compenso, mi appresto a pagare in prededuzione (seppur limitatamente all'importo ivi giacente) l'Agenzia delle Entrate per un credito insinuato in fase di chiusura, poiché sorto nel corso della procedura concorsuale, con autorizzazione del GD.
                  Ho quindi chiesto ad AdE le modalità con cui eseguire il pagamento, se con bonifico o con assegno, etc.
                  In concreto, nella Vs. esperienza, c'è qualcos'altro che dovrei tenere in considerazione nell'effettuare il pagamento?
                  Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  18/05/2021 10:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Non ci pare dovuto altro, se non quanto eventualmente conseguente, appunto, al versamento effettuato: se p.es. si tratti di una ritenuta d'acconto, dovrà essere trasmesso, nei termini ordinari, il relativo Mod. 770.
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  12/10/2021 23:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  sono curatore di un fallimento totalmente a zero, che potrebbe essere chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 4 l. fall..
                  Alla precedente udienza mi fu consigliato di chiudere con l'art. 102 l. fall.
                  Mi risulta però che si può ricorrere a questa formula di chiusura quando il fallimento possa pagare almeno le spese prededucibili, mentre nel mio caso questa possibilità è esclusa.
                  Pensavo allora alla procedura: rendiconto di gestione (a zero), istanza compenso e istanza chiusura…
                  Non so se mi sfugge qualcosa.
                  Cosa mi suggerite?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/10/2021 18:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Le sfugge il fatto che l'art. 102 l.fall. non regola un modo di chiusura del fallimento, ma prevede la possibilità di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali quando "risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura". Nei casi quindi in cui possono essere pagate le prededuzioni ma non vi è attivo da distribuire ai creditori concorsuali, si concede al curatore la possibilità, al curatore di chiedere e al tribunale di disporre, la eliminazione della fase di accertamento del passivo, essendo sostanzialmente superflua, dato che comunque i crediti accertati non potrebbero essere soddisfatti neanche in minima parte per mancanza di attivo; non si può però chiudere il fallimento perché esiste la possibilità di pagare i crediti in prededuzione e questa attività va svolta prima di procedere alla chiusura.
                  Se, invece la situazione che si presenta al curatore è ancora più grave in quanto l'attivo disponibile (e prevedibilmente acquisibile) non consente di soddisfare, neppure in parte, non solo i creditori concorsuali ma neanche i crediti prededucibili e le spese di procedura. allora non solo è superfluo procedere all'accertamento del passivo, ma diventa inutile tenere aperto il fallimento; ed infatti questa fattispecie è considerata dal n. 4 del primo comma dell'art. 118 l. fall. come una ipotesi di chiusura.
                  Pertanto, se nel suo caso ricorre la prima ipotesi, può ricorrere all'art. 102 evitando la procedura di accertamento del passivo (anche se poi dal punto di vista pratico non sempre conviene); se invece ricorre la seconda ipotesi raffigurata, può iniziare direttamente le procedure per la chiusura del fallimento (conto gestione, richiesta liquidazione compenso e mancato riparto finale),
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  14/10/2021 09:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Mi trovo nella seconda situazione (si sono già svolte due udienza di verifica)
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/10/2021 19:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Si trova quindi nella condizione di poter chiudere il fallimento ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 118 l. fall. che, appunto prevede che la procedura di fallimento si chiude "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura".
                  Se eventualmente sono fissate altre udienze di verifica e non ga a tempo a chiudere il fallimento prima delle stesse, può ricorrere all'art. 102 l.fall. per evitare di tenere dette udienze o, molto più semplicemente, chiedere al giudice delegato un rinvio dell'udienza di verifica rappresentando che sta per chiudere il fallimento ai sensi del n. 4 indicato.
                  Zucchetti SG srl
                • Donatella Perna

                  Foggia
                  16/12/2021 17:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Buonasera,
                  cosa accade se, dopo il decreto di chiusura del fallimento (trasmesso alla Camera di Commercio) la Pec della procedura resta attiva?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/12/2021 17:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rifiuto dell'amministratore della fallita a presentarsi avanti al curatore

                  Succede che rimane attiva e quindi qualche interessato continuerà a scrivere a questo indirizzo senza ottenere risposta, per cui è opportuno disattivarla quanto prima.
                  Zucchetti SG srl