Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Comitato dei creditori

  • Carlo D'Abbrunzo

    Parete (CE)
    02/04/2010 18:03

    Comitato dei creditori

    Sono curatore di un fallimento dichiarato a febbraio 2010. Ad oggi risulta un solo creditore che ha depositato insinuazione al passivo. In qualità di curatore sto sostenendo spese per la ricerca di beni e altro. Preciso che la società fallita è irreperibile. Per cui non ho ricevuto nè contabilità, nè informazioni da parte del fallito, che, tra l'altro, non si è ancora presentato al mio studio, sebbene convocato per due volte. Il falimento riguarda sia la società in accomandita che il socio accomandatario.
    Premesso ciò, vi chiedo:
    1) Attualmente vi è un solo creditore (nel frattempo ho comunicato il fallimento agli enti previdenziali, equitalia ecc.); devo procedere alla nomina del comitato dei creditori? In caso affermativo sarà composto dall'unico creditore esistente ad oggi?
    2) Devo predisporre il giornale del fallimento? Da chi lo faccio vidimare se non c'è il Comitato dei creditori?
    3) Se devo predisporre il giornale del fallimento e vidimarlo prima della messa in uso, posso poi inserire le spese effettuate precedentemente alla vidimazione?
    4) Le spese indicate al punto 3 sono state anticipate dal sottoscritto in quanto il fallimento non ha per ora attivo. Tali spese vanno registrate nel giornale del fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/04/2010 08:46

      RE: Comitato dei creditori

      Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri, dispone il secondo comma dell'art. 40, per cui, ove non esista questo numero minimo di creditori, il giudice non può procedere alla nomina.
      Questa fattispecie è espressamente considerata nel nuovo quarto comma dell'art. 41 che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero (che è il suo caso) o indisponibilità dei creditori, o di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, dispone che provvede il giudice delegato; di conseguenza nei casi indicati tutte le attività demandate per legge al comitato dei creditori (tra cui la vidimazione del registro, art. 38) vengono svolte in via sostitutiva dal giudice.
      Nel registro, che lei deve comunque predisporre e far vidimare dal g.d., annoterà tutte le spese effettuate, precisando che si tratta di anticipazioni fatte dal curatore, in modo che possa ricuperarle al momento in cui ci sarà un attivo.
      Se invece le prospettive di liquidazione sono negative, valuti la possibilità di non fare la verifica del passivo, seguendo la procedura indicata dall'art. 102 e di chiudere quanto prima il fallimento.
      Zucchetti Sg Srl
      • Leonardo Miccoli

        PIETRASANTA (LU)
        07/04/2010 17:27

        RE: RE: Comitato dei creditori

        Ho accettato la carica di curatore in data 31.03.2010 per un fallimento dichiarato in data 02.03.2010. Essendo decorsi i 30 giorni per la nomina del comitato di creditori (sarebbe stato praticamente impossibile rispettare i termini) e non essendo venuto ancora in possesso della contabilità mi chiedevo se posso proporre al GD di nominare quali membri del comitato dei creditori i soggetti che hanno proposto istanza di fallimento nonostante non abbia provveduto a contattare tali soggetti per verificare la loro disponibilità. Grazie per la collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/04/2010 19:06

      RE: Comitato dei creditori

      Il termine di trenta giorni per la nomina del comitato dei creditori è considerato dalla dottrina che si è occupata dell'argomento di natura non perentoria, per cui la nomina può essere fatta anche dopo tale termine e il curatore, ove abbia comunque dimostrato di essere diligente e ciò nonostante (per mancanza di documenti, per mancanza di creditori, o altro) non sia riuscito a proporre al giudice una triade di nomi, non incorre in alcuna responsabilità (peraltro la nomina è di competenza del giudice, sentito il curatore).
      In attesa della nomina operano i poteri sostitutivi del g.d. ai sensi dell'art. 41 l.fall..
      Può ben proporre, in mancanza di disponibilità dichiarate, la nomina a componenti del comitato dei creditori istanti, ma gli stessi, ove non sentiti preventivamente, potranno eventualmente rifiutare l'incarico.
      Zucchetti Sg srl
      • Mario Liscio

        Cerignola (FG)
        13/02/2018 18:59

        RE: RE: Comitato dei creditori

        Dunque, il termine di 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento per la nomina del comitato dei creditori è ordinatorio, non perentorio, giusto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/02/2018 10:58

          RE: RE: RE: Comitato dei creditori

          È quello che abbiamo detto.
          Zucchetti SgSrl
          • Cristina Gaffurro

            Bologna
            27/05/2018 20:47

            RE: RE: RE: RE: Comitato dei creditori

            Buonasera,
            Dopo 30 giorni se nessuno ha accettato di fare parte del comitato, devo comunicare al gd tale problematica tramite istanza?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              28/05/2018 13:17

              RE: RE: RE: RE: RE: Comitato dei creditori

              Deve chiedere al giudice la nomina del comitato facendo presente che nessuno dei creditori ha manifestato la propria disponibilità per cui lei i componenti vanno scelti tra i creditori che si sono insinuati. Allo scopo lei propone una lista di nomi scelti in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti.
              Zucchetti SG srl