Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

dubbi su inventario

  • Alessandro Civati

    Milano
    17/10/2013 09:33

    dubbi su inventario

    Buongiorno.
    Ho alcuni dubbi circa l'erezione dell'inventario di una società fallita.
    Sono curatore di una srl che produceva prodotti in plastica (pezzi di automobili, di mobili ecc.).
    prima del fallimento la fallita stipulava con altra società un contratto di affitto di ramo d'azienda.
    attualmente presso il capannone industriale dove la fallita operava (e che continua ad essere anche sede legale della stessa) opera l'affittuaria, utilizzando i macchinari di proprietà del fallimento.
    il problema è che in questo capannone ci sono numerosi stampi, che mi è stato detto essere proprietà di terzi (ovvero i clienti della fallita ed ora anche dell'affittuaria, i quali procurano gli stampi che sono necessari per la produzione dei pezzi che vengono commissionati).
    Si tenga presente che il capannone industriale è in piena attività e che quindi è un via vai di merci, di stampi che vengono lasciati in deposito dai clienti dell'affittuaria per consentire alla stessa di eseguire le lavorazioni ecc.
    Il quesito è: a parte i macchinari e gli arredi d'ufficio che sono pacificamente della fallita e che come tali devono essere inventariati, devo procedere anche all'inventario di questi stampi e di merci che mi sono state indicate come proprietà di terzi? e l'eventuale inventario deve riguardare tutti questi stampi (anche quelli che nel frattempo sono stati depositati dai clienti dell'affittuaria), oppure solo quelli che vennero depositati dalla clientela della fallita?
    altro problema deriva dal fatto che nel cortile annesso a tale capannone sono accatastati molti beni (vecchi macchinari, alcuni banchi da lavoro ecc., vecchi utensili, beni che lo stimatore mi ha assicurato essere completamente privi di valore commerciale). Vanno inventariati pure quelli?
    A me pare che nel caso di specie non sia invocabile l'art. 87 bis L.F.
    In generale la domanda è: come ci si deve comportare, in merito all'erezione dell'inventario, nel caso in cui nei locali che erano occupati dalla fallita (e dove la stessa ha attualmente la propria sede legale) venga svolta una attività commerciale da parte di altro soggetto?
    ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2013 19:53

      RE: dubbi su inventario

      L'art. 84 l.f. dispone che "dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore". Questa norma, in conformità di quanto disposto nell'esecuzione individuale mobiliare dall'art. 513 c.p.c. (che autorizza l'ufficiale giudiziario a ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti), segna anche il campo dell'inventariazione, nel senso che vanno inventariati tutti i beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e, per il combinato disposto con il nuovo art. 25, comma primo, n. 2, sugli altri beni nella disponibilità del fallito o di terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza, ad esclusione, quindi, di quelli detenuti da terzi che rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo, incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari.
      Non vi è bisogno, quindi che i beni mobili da inventariare siano di proprietà del fallito, ma è sufficiente che siano nella apparente disponibilità del fallito, avendo il legislatore posto una presunzione juris tantum di appartenenza ad una situazione di fatto, facilmente ed esteriormente riconoscibile, collegata alla ubicazione dei beni in determinati luoghi nella disponibilità del debitore. Di conseguenza, ancora oggi, la presunzione di appartenenza al debitore delle cose repertae in domo ac locis ipsius debitoris si sostanzia nella presunzione che le stesse rientrino nella sfera di disponibilità materiale dello stesso e, quindi, nella presunzione della legittimità dell'espropriazione in relazione all'oggetto.
      In passato, nessuna indagine era consentita circa i rapporti di diritto sostanziale che quella disponibilità potesse giustificare, nel mentre oggi, in forza del primo comma dell'art. 87bis , "i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato"; di conseguenza, tali beni possono non essere inclusi nell'inventario. Inoltre il settimo comma dell'art. 104 ter dispone che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore".
      In applicazione di detto complesso normativo, quindi, diventa fondamentale stabilire se il capannone industriale ove ora opera l'affittuario possa essere considerato ancora sede principale della srl fallita; noi pensiamo, non senza qualche dubbio, che a questa domanda debba darsi risposta positiva, dal momento che la fallita ha dato in affitto- e non ceduto- l'azienda, anzi un ramo di azienda che non esclude che anche la srl, prima del fallimento, abbia continuato a lavorare nello stesso luogo, ove peraltro ha mantenuto la sede legale.
      Se si segue questa linea, devono essere inventariati tutti i beni mobili contenuti nel capannone, con esclusione di quelli chiaramente di terzi, qualora gli interessati- che lei potrebbe sollecitare- ne facciano richiesta, a norma dell'art. 87 bis. A lei non sembra invocabile tale norma, ma non vediamo perché, dal momento che lo scopo della stessa è proprio quello di evitare che, in presenza beni su cui sia indiscutibile il diritto di terzi ad ottenerne la restituzione, questi debba attendere l'adunanza per l'esame del passivo, cui è abbinato l'esame dei diritti di cui all'art. 103 ed è pertanto nell'interesse dei terzi effettivi proprietari avanzare tempestiva pretesa. L'applicazione di detta norma, che comprende un buon margine di discrezionalità, potrebbe essere utile per escludere dall'inventario gli stampi, che notoriamente sono forniti dal cliente che ordina la merce, e altri beni. Per i beni che si trovano nel cortile e che, in linea di massima, andrebbero egualmente inventariati in quanto anche il cortile è sede dell'impresa, può applicare la procedura di cui all'art. 104 ter, dato che il perito ha stabilito che sono privi di valore.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        28/11/2013 23:07

        RE: RE: dubbi su inventario

        L' INVENTARIO ESSENDO APPRENSIVO E NON SOLO DESCRITTIVO DEVE RISPETTARE LA SITUAZIONE DELLA APPRENSIONE DEI BENI DA PARTE DEI TERZI IN QUESTO CASO L'AFFITTUARIO D' AZIENDA.
        PUÒ ANZI DEVE ' QUINDI RINVIARSI L' INVENTARIO A FINE AFFITTO ?
        L' AFFITTUARIO PUÒ' DUNQUE ( COME A MIO SOMMESSO AVVISO) LEGITTIMAMENTE OPPORSI ALLA APPRENSIONE DEL CURATORE CON LA INVENTARIAZIONE PREVALENDO IL VINCOLO RELATIVO ALLA PRESA IN CONSEGNA DA PARTE DEL CONDUTTORE IN VIRTÙ' DI AFFITTO D' AZIENDA ?
        DIVERSAMENTE OPINANDO VERREBBE EVITTO IL CONDUTTORE DEI BENI LEGITTIMAMENTE RICEVUTI CONTRATTUALMENTE CON ATTO OPPONIBILE AL FALLIMENTO (SALVO REVOCATORIA ) CONTRATTO MAGARI ANCHE CONSOLIDATO .....PER SUBENTRO SCELTO DALLA CURATELA !
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/11/2013 18:44

          RE: RE: RE: dubbi su inventario

          La fattispecie da lei rappresentata è regolamentata dal terzo comma dell'art. 87bis, per il quale "Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88".
          Zucchetti SG Srl
          • Vittorio Meloni

            Sassari
            29/01/2018 19:44

            RE: RE: RE: RE: dubbi su inventario

            Mi ricollego a questa vecchissima discussione per chiedere conforto su un dubbio molto simile.
            Sono il curatore della Srl A la quale ha ceduto, prima del fallimento, l'azienda alla Srl B. Il contratto di cessione è stato da me revocato e nelle more la srl B è fallita anch'essa.
            La Srl A è la storica proprietaria dei terreni e degli immobili.
            Il Curatore della Srl B ha effettuato un inventario sui terreni della A "apprendendo" tutta una serie di beni mobili lì abbandonati.
            Le due società svolgevano identica attività di cava di sabbia.
            Io ritengo che l'inventario della B non sia strumento sufficiente per il curatore per apprendere i beni, in quanto trattasi di beni giacenti su terreni della società A. Oggi il curatore della società B chiede a me di provare la proprietà dei beni da lui inventariati, mentre io ritengo che valga la presunzione contraria, ovverosia che i beni giacenti sui terreni della A siano di sua proprietà e sia lui a dover provare l'eventuale acquisto e la conseguente proprietà.
            Ringrazio in anticipo per l'attenzione
            • Gian Piero Cherchi

              GALLARATE (VA)
              30/01/2018 16:59

              RE: RE: RE: RE: RE: dubbi su inventario

              Gentile Collega Meloni,
              il mio dominus si trovò in una situazione analoga in cui vi era -conflitto- tra due procedure fallimentari in ordine all'effettiva titolarità di diversi beni mobili oggetto di cessioni (o presunte tali) tra le due società fallite, beni nel mentre posti sotto sequestro.
              Procedure fallimentari addirittura pendenti in due Tribunali diversi.
              Con accordo debitamente autorizzato dai rispettivi GD venne chiesto ed ottenuto il dissequestro dei beni, la vendita dei beni affidata all'Istituto vendite giudiziarie ed il netto ricavato equamente ripartito (50 e 50) tra le due procedure.



            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/01/2018 19:37

              RE: RE: RE: RE: RE: dubbi su inventario

              La soluzione discenda da chi aveva la disponibilità della parte immobiliare dell'azienda al momento dell'inventario e, alla luce di quanto espone, ci sembra che questa fosse del cessionario, visto che lei dice che ha proposto revocatoria del contratto di cessione di azienda e nelle more, ossia prima della decisione, è stato dichiarato il fallimento di B.
              Se è così, correttamente il curatore del fallimento B ha inventariato i beni mobili rinvenuti presso la casa o l'azienda del debitore, posto che i sigilli vanno apposti "sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore", come recita l'art. 84. Questa norma, come abbiamo detto nella risposta del 2013 che precede, in conformità di quanto disposto nell'esecuzione individuale mobiliare dall'art. 513 c.p.c., segna anche il campo dell'inventariazione, nel senso che vanno inventariati tutti i beni che si trovano nella sede principale dell'impresa (e, per il combinato disposto con il nuovo art. 25, comma primo, n. 2, gli altri beni nella disponibilità del fallito o di terzi che ne facciano esibizione o non sollevino contestazioni circa l'appartenenza, ad esclusione, quindi, di quelli detenuti da terzi che rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo, incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari). Tale apprensione prescinde da una verifica della proprietà da parte del fallito in quanto si fonda su una presunzione di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti in quei luoghi. Non vi è bisogno, quindi che i beni mobili da inventariare siano di proprietà del fallito, ma è sufficiente che siano nella apparente disponibilità del fallito, avendo il legislatore posto una presunzione juris tantum di appartenenza ad una situazione di fatto, facilmente ed esteriormente riconoscibile, collegata alla ubicazione dei beni in determinati luoghi nella disponibilità del debitore.
              In applicazione di detto complesso normativo, quindi, diventa fondamentale risolvere il dubbio iniziale circa la disponibilità dell'azienda, perché se, come pare di capire, l'immobile ove operava il fallito B era ancora nella sua disponibilità al momento del fallimento, il curatore ha fatto bene ad inventariare tutti i beni mobili ivi rinvenuti e di conseguenza il terzo (sia esso pu un altro fallimento) che vuol sottrarre alla garanzia dei creditori del fallimento B determinati beni che assume gli debbano essere restituiti, non può che proporre una domanda di rivendica e restituzione, provando, per la rivendica, un proprio diritto di proprietà, o, per la restituzione, un diritto che giustifichi la riconsegna opponibile ai creditori e che sia giuridicamente incompatibile con la soggezione del bene in questione alla all'espropriazione, in quanto prevalente sulla situazione di fatto o giuridica in forza del quale il debitore aveva la disponibilità di quel bene.
              Se, invece, il presupposto è errato e i locali ove si trovavano i beni mobili inventariati erano già stati trasferiti nella disponibilità del fallimento A, l'inventariazione fatta da B è illegittima e, a quel punto sarà sempre necessaria una domanda di rivendica, ma basta far presente la illegittimità della inventariazione.
              Naturalmente in questi casi la miglior cosa è cercare una soluzione negoziale trattandosi di due fallimenti, probabilmente pendenti presso lo stesso tribunale e potrebbe anche essere lo stesso giudice delegato, che faciliterebbe molto la soluzione.
              Zucchetti SG srl
              • Vittorio Meloni

                Sassari
                31/01/2018 10:25

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: dubbi su inventario

                Vi ringrazio della risposta esaustiva. Il vostro aiuto è sempre prezioso. Giusto per conlusione, il mio caso attiene alla seconda circostanza.
                La causa revocatoria si è conclusa prima del fallimento di B, la quale (per motivi legati alla sicurezza e custodia) era stata lasciata temporaneamente in possesso dei beni fino al passaggio di consegne. Tuttavia B, dopo pochi mese ha abbandonato i luoghi lasciando tutto incustodito. Trascorsi circa una anno è stata dichiarata fallita. Pertanto, alla data del fallimento aveva perso sia il titolo di proprietà (per la revocatoria) sia il possesso (per l'abbandono di fatto).
                Cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  31/01/2018 20:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dubbi su inventario

                  Riteniamo ancora che il comportamento del curatore del fallimento B sia stato corretto perché, non essendo ancora intervenuta la consegna dell'immobile al fallimento A, lo steso è da considerare ancora nella disponibilità di B, anche se questi se ne è disinteressato.
                  Zucchetti SG srl