Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

MOLTO URGENTE - Competenza società trasferita all'estero

  • Giovanni Francescon

    TREVISO
    19/02/2018 20:09

    MOLTO URGENTE - Competenza società trasferita all'estero

    Una società ha trasferito al sede all'estero ed intendo chiederne il fallimento, quale curatore di altra procedura.

    Ora, a prescindere dal tema della sede effettiva o meno, sono a chiedere se la data iniziale per il trascorrere dell'anno previsto dall'art. 9, c.2. l.f. (affinché competente sia il tribunale italiano) decorra:
    a. dalla data della delibera (notarile) di trasferimento della sede;
    b. dalla data (successiva) di registrazione dell'atto presso il registro delle imprese;
    c. dalla data (ancora successiva) di iscrizione dell'atto presso il registro delle imprese.

    Inoltre, chiedo cortesemente se sia sufficiente che entro detta data sia stato:
    1. presentato il ricorso ex art. 6 l.f.;
    2. emesso il decreto iniziale ex art. 15 l.f.;
    3. notificato detto decreto al debitore.

    Io ritengo che la soluzione corretta sia la c.1. ma chiedo cortesi lumi.

    Grazie, cordiali saluti.

    GF
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/02/2018 20:48

      RE: MOLTO URGENTE - Competenza società trasferita all'estero

      Crediamo debba essere rivista l'ottica nella quale si è posto per affrontare il problema, in quanto il caso del trasferimento della sede all'estero è regolato dal quinto comma dell'art. 9, per il quale "Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7".
      Secondo tale norma, quindi, è irrilevante solo lo spostamento successivo alla presentazione della domanda di fallimento e la Corte di giustizia, in più occasioni, ha precisato che "nel caso (...) di un trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è presso la nuova sede statutaria che, in conformità all'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (quello del 2000, nel caso), si presume si trovi il centro degli interessi principali del debitore. Sono, di conseguenza, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la nuova sede che, in linea di principio, divengono competenti ad aprire una procedura di insolvenza principale, a meno che la presunzione introdotta dall'art. 3, n. 1, del regolamento non sia superata dalla prova che il centro degli interessi principali non ha seguito il cambiamento di sede statutaria ".
      La nostra Cassazione ha fatto proprio questo indirizzo, statuendo, anche di recente, che nell'ipotesi del trasferimento della sede all'estero anteriormente alla presentazione di domanda di apertura della procedura di insolvenza, la giurisdizione italiana ricorre solo "ove il giudice di merito abbia accertato - con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità - la presenza di indici probatori idonei a vincere la presunzione "iuris tantum" di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, prevista dall'art. 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000, secondo cui la competenza ad aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da individuare fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo in cui si trova la sede statutaria" (Cass. 23/03/2017, n. 7470).
      Alla luce di questa giurisprudenza, il primo passo, quindi, è capire se il trasferimento all'estero è reale o fittizio perché, nel primo caso, la giurisdizione è dello stato estero dove è stato effettuato il trasferimento, per cui deve rivolgersi al giudice estero competente secondo le regole dello Stato ove si trova l'attuale sede. Nel caso, invece, di trasferimento fittizio, questo "non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività imprenditoriale, che continua ad essere svolta nel territorio dello Stato" (Cass. 03/01/2017, n. 43)., anche se, chiarisce la stessa cassazione, vi sia stata cancellazione dal registro delle imprese perché "laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano avvenga non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento fittizio all'estero della sede della società, non trova applicazione l'art. 10 l.fall", atteso che un siffatto trasferimento non fa venir meno, come detto, la continuità dell'attività nel nostro Stato , per cui, "in applicazione del principio di effettività ed in ragione della fittizietà del trasferimento della sede sociale e della permanenza dell'attività in Italia, il giudice italiano neppure perde la propria giurisdizione ai sensi ex art. 9 l.fall."
      La cassazione ha dato come indicatori della non coincidenza della sede legale con quella effettiva il fatto che il trasferimento all'estero della sede legale dopo il manifestarsi della crisi d'impresa, non è sostenuto dalla prosecuzione della medesima attività d'impresa svolta in Italia, nè sia stato spostato presso di essa il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa (S.U. 11398 del 2009) ma si determini una discontinuità, o dovuta all'inesistenza di qualsiasi attività o all'impostazione di un'attività (fittizia o reale) non riconducibile a quella preesistente. Un ulteriore indizio è costituito dal fatto che l'organo amministrativo o chi ha maggiormente operato nell'impresa sia cittadino italiano senza significativi collegamenti con lo stato straniero (S.U. 15880 del 2011); e così via. In sostanza è necessario valutare rigorosamente se al trasferimento di sede sia seguito concretamente il trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale, così da non risolversi in un atto meramente formale (S.U. 3059 del 2016).
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni Francescon

        TREVISO
        21/02/2018 17:17

        RE: RE: MOLTO URGENTE - Competenza società trasferita all'estero

        Vi ringrazio molto, ma ritenevo che il caso del comma 2 regolasse tutti i trasferimenti della sede, anche all'estero, a prescindere dal comma 5 che regola un caso specifico.
        Leggendo bene invece il comma 5 in effetti non avrebbe senso se non regolasse in modo completamente diverso il trasferimento della sede.
        Quindi:
        - trasferimento in Italia, vale la 'regola dell'anno';
        - trasferimento all'estero (prima della domanda di fallimento), è sempre competente il tribunale estero, anche dal giorno dopo (fatta salva la fittizietà).
        In sostanza (posto che difficilmente un creditore per importi non elevati intraprende la strada di un ricorso per fallimento all'estero) ad un debitore è sufficiente trasferirsi all'estero sostanzialmente per non fallire.

        Ho compreso male?

        Grazie e cordiali saluti.

        GF
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/02/2018 19:39

          RE: RE: RE: MOLTO URGENTE - Competenza società trasferita all'estero

          Ha capito benissimo.
          Zucchetti Sg srl