Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Termine domande tardive cadente in giorno festivo

  • Diego Cuccu'

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    18/10/2018 17:18

    Termine domande tardive cadente in giorno festivo

    Buongiorno,
    vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito.
    Nel caso di domanda di insinuazione al passivo tardiva, ai sensi dell'articolo 101 l. fall., qualora il termine finale dei dodici mesi cada di domenica, può essere considerata ammissibile la domanda presentata il lunedì successivo e dunque applicabile la regola generale prevista dall'articolo 155 comma 4 c.p.c?
    Nel caso di specie, il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo è avvenuto in data 14/09/2017, pertanto, considerando i 30 giorni di sospensione feriale, il termine ultimo dei dodici mesi sarebbe scaduto in data 14/10/2018, tuttavia la scadenza cadeva in un giorno festivo (domenica). Può essere ammessa una domanda tardiva presentata il lunedì 15/10/2018?
    Per completezza espositiva, vorremmo, inoltre, chiedere se, affinché il deposito di una domanda venga considerato nei termini di scadenza, è sufficiente che pervenga al Curatore entro le 24 dell'ultimo giorno utile, ovvero, applicandosi il combinato disposto dell'art. 147 c.p.c. e dell'art. 16 septies del D.L. 179/2012 (conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012), avrebbe dovuto essere inviato entro le ore 21:00?
    In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/10/2018 21:25

      RE: Termine domande tardive cadente in giorno festivo

      Per la scadenza al giorno festivo vale la regola generale di cui al quarto comma dell'art. 155 cpc per il quale "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo". Questa regola subisce mutamenti nei casi in cui si debba fare un calcolo a ritroso, come ad esempio per le domande tempestivi per le quali il termine è quello di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo, nel mentre nel caso delle tardive si tratta di un termine a decorrenza successiva fissato in dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
      Per quanto riguarda l'ora della consegna, il comma settimo l'art. 16bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e integrato dal secondo comma dell'art. 51 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, stabilisce che "Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile". Questo principio, dettato per il deposito telematico in cancelleria può valere anche per la trasmissione della domanda al curatore per cui dovrebbe essere sufficiente che la domanda pervenga al curatore entro le ore 24 del giorno fissato per la scadenza. Non riteniamo applicabile a questa materia l'art. 16 septies da lei richiamato in quanto lo stesso, come il riferimento all'art. 147 cps fa chiaramente capire, riguarda le notifiche degli atti giudiziari.
      Zucchetti SG srl