Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Obbligo di invio della documentazione comprovante il credito

  • Francesca Fabbri

    GROSSETO
    12/03/2019 13:11

    Obbligo di invio della documentazione comprovante il credito

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento nel quale l'avvocato del creditore che ha richiesto (e ottenuto) lo stesso afferma che, avendo depositato tutta la documentazione cartacea nel fascicolo al momento del ricorso per la dichiarazione di fallimento, mi invierà soltanto l'insinuazione al passivo riversando su di me l'onere di andare in tribunale e recuperare dal fascicolo del fallimento tutta la documentazione comprovante il credito.
    Io ritengo che, qualora vogliano ottenere l'ammissione allo S.P., mi debbano produrre tramite PEC tutta quanta la documentazione necessaria come previsto dall'art. 93 L.F.
    Chiedo conferma o meno relativamente a quanto da me esposto.
    Grazie
    Dott.ssa Francesca Fabbri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2019 20:58

      RE: Obbligo di invio della documentazione comprovante il credito

      Siamo anche noi della sua opinione stante la chiara dizione dell'art. 93 l.fall. che, al secondo comma prescrive che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo "è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma"; quest'ultimo a sua volta, richiede che "al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene". Dal combinato disposto di questi due commi si deduce non solo che il creditore deve allegare i documenti dimostrativi del proprio credito, ma che deve farlo in modo informatico in quanto gli stessi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica; altrimenti si attribuisce al curatore il compito non solo di andare a recuperare i documenti allegati alla domanda di fallimento presso la cancelleria, ma di trasformarli lui in formato digitale, e questo compito non è previsto dalla legge.
      Di conseguenza se il creditore presenterà solo la domanda come anticipato, lei ne proporrà il rigetto in quanto il credito è sfornito di documentazione e non può il curatore servirsi di quella allegata alla domanda di fallimento in quanto non ritualmente prodotta in formato digitale con la domanda di insinuazione.
      Zucchetti SG srl