Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Cessione immobile da parte degli amministratori nelle more di procedura di LCA

  • Marco Baldin

    Villa Bartolomea (VR)
    26/10/2017 10:28

    Cessione immobile da parte degli amministratori nelle more di procedura di LCA

    Buongiorno,

    ho il seguente quesito da porre.

    - LCA avviata con DM datato 09/10
    - Comunicata in via informale al Commissario liquidatore dalla segreteria del Ministero in data 13/10 ed in tale data accettata;
    - In data 19/10 viene inviata pec alla società e raccomandata all'amministratore nella quale lo si invita a comparire e lo si diffida ad effettuare atti pregiudizievoli per i creditori
    - In data 20/10 viene effettuata la notifica "ufficiale" da parte del Ministero al Commissario, al registro imprese ed alla società

    Tutto ciò premesso, in data 20 ottobre l'amministratore ha effettuato la vendita di un immobile di proprietà della società ad un prezzo, probabilmente, congruo (manca una perizia ma non sembra che il prezzo di vendita sia tale da aver generato un danno alla società) ma, con parte della somma ricevuta, è stato effettuato il pagamento di un creditore (chirografario) che aveva iscritto ipoteca sull'immobile stesso (inefficace in quanto iscritta nei sei mesi precedenti).

    Al di la di porre in essere un'azione revocatoria nei confronti del creditore pagato, volevo chiedere innanzitutto quali sono i rischi per il Commissario liquidatore in questa vicenda?
    E come potrei procedere al fine di non creare danni alla procedura di LCA?

    Grazie

    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/10/2017 19:04

      RE: Cessione immobile da parte degli amministratori nelle more di procedura di LCA

      L'art. 200 dispone che "Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47.." e non fa alcuna quella distinzione contenuta nel secondo comma dell'art. 16 l.f, per il quale gli effetti della sentenza di fallimento nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. E' da ritenere, pertanto che tutte le operazioni compiute dopo l'emanazione del provvedimento ministeriale siano inefficaci; se la vendita è conveniente potrebbe salvarla, ma può chiedere al creditore soddisfatto di restituire la somma incassata e, in mancanza, agire giudizialmente per l'accertamento della inefficacia del pagamento e, in via subordinata (per tranquillità) in revocatoria.
      Zucchetti SG srl