Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

AUTO IN LEASING

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    25/01/2012 19:23

    AUTO IN LEASING

    Ho saputo che la fallita ha due autovetture in leasing detenute presso diversa sede e sto aspettando informazioni più precise.
    Devo quindi comunicare l'estratto della sentenza al PRA, c'è una modalità particolare? Posso fare una raccomandata a/r, una notifica o altro?
    L'inventariazione si ha per eseguita con la comunicazione, quindi non devo necessariamente recarmi sul posto con il cancelliere e predisporre il verbale? Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/01/2012 13:37

      RE: AUTO IN LEASING

      Il secondo comma dell'art. 88 l.f. stabilisce che 2se il fallito possiede beni immobili o latri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri". la notifica non si può fare a mezzo lettera o raccomandata ma è necessario rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari; peraltro è consigliabile notificare l'intera sentenza e non solo l'estratto, perché ormai si è sviluppata una prassi in tal senso.
      Fatta la notifica, il Conservatore del PRA esegue la trascrizione e con ciò il bene è stato inventariato senza bisogno di verbale e di cancelliere; tuttavia lei deve anche prendere possesso materiale del bene e assicurarne la custodia, la manutenzione e poi la vendita e la consegna all'acquirente, per cui deve comunque interessarsi materialmente dei due autoveicoli.
      Zucchetti Sg Srl
      • Antonio Gaetano

        PARMA
        30/01/2012 13:41

        RE: RE: AUTO IN LEASING

        E qualora del bene in leasing (nella fattispecie autocarro) non vi fosse più traccia?
        Nel senso che si trova all'estero e il fallito non è in grado di indicare dove occorre ugualmente trascrivere la sentenza al PRA.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/01/2012 17:58

          RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

          Noi consigliamo egualmente di trascrivere la sentenza di fallimento perché proprio in casi del genere può servire ad evitare spese per la procedura 8ad es. contravvenzioni, responsabilità civile per incidenti per mancanza o insufficiente assicurazione, tassa di proprietà, ecc.), tuttavia è anche vero che si fanno spese.
          Unitamente alla trascrizione- o in sostituzione- il curatore potrebbe presentare denuncia alla Procura della Repubblica per bancarotta fraudolenta, consistente nel fatto che l'autocarro che faceva parte (il cui godimento faceva parte del) del patrimonio del debitore è scomparso e il fallito non è in grado di fornire indicazioni per rintracciarlo, con richiesta di adozione di provvedimento di sequestro, per poi chiedere, una volta acquisito l'autocarro il dissequestro.
          Zucchetti SG Srl

          • Marco Manfredi

            REGGIO NELL'EMILIA
            27/03/2012 15:20

            RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

            LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO AL PRA COSTA CIRCA 70/80 € PER OGNI AUTO, MA PUO COMUNQUE ESSERE CHIESTA "A DEBITO". SERVE UN ESTRATTO IN "COPIA CONFERME" DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (DA PARTE DELLA CANCELLERIA FALLIMENTARE) PER LA QUALE SERVE UNA MARCA DA 10.32 €
            • Marcello Toso

              Ravenna
              27/03/2012 22:37

              RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

              Scusate, anch'io ho una procedura con beni in leasing ma il PRA non mi ha fatto trascrivere nulla, ed in effetti non comprendo come sarebbe possibile trascrivere la sentenza su un bene di proprietà di un terzo come l'auto condotta in leasing.
              Da quel che so, è possibile trascrivere la sentenza di fall.to su beni di terzi esclusivamente sulla base dell'inventario redatto con l'ausilio del cancelliere, e non vedo la necessità di inventariare un bene di proprietà evidentemente altrui.

              Considerate le interpretazioni difformi, chiedo infine a Zucchetti SG un parere circa la possibilità di trascrivere nel caso di cessioni revocabili ed iscritte al PRA nel medesimo giorno nel quale la sentenza è stata iscritta al Registro delle Imprese. L'ufficio PRA competente mi ha riferito che, al di fuori di procedure cautelari e nella indisponibilità del bene che non consente formale inventariazione, non è possibile trascrivere la sentenza, neanche allo scopo di informare i possibili terzi acquirenti del veicolo oggetto della revocatoria. Desidero un vostro parere.
              Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                28/03/2012 20:31

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

                Presupposto dell'acquisizione all'attivo fallimentare tramite l'inventario, non è la proprietà dei beni, ma la disponibilità e il possesso degli stessi che il fallito ne abbia. Questo sistema è tipico dei beni mobili che, infatti, vengono acquisiti in base alla apparente disponibilità che il fallito ne abbia, fondata sulla presunzione di appartenenza al debitore delle cose repertae in domo ac locis ipsius debitoris, che, a sua volta, si sostanzia nella presunzione che le stesse rientrino nella sfera di disponibilità materiale dello stesso e, quindi, nella presunzione della legittimità dell'espropriazione in relazione all'oggetto. Ossia l'inventario si estende a tutti i beni che si trovino nei locali nella disponibilità del fallito, che siano stati essi sottoposti a sigillazione o non, nonché ai beni che pervengano al fallito in corso di procedura e acquisibili all'attivo, si è anche detto dei beni sottratti ai sigilli e, quindi, anche all'inventariazione.
                Anche per i beni mobili registrati vale lo stesso presupposto, solo che l'inventariazione avviene attraverso la trascrizione della sentenza al PRA, tant'è che il secondo comma dell'art. 88 parla di trascrizione per i beni mobili registrati che il "fallito possiede", non di proprietà del fallito. Di conseguenza anche i beni che il fallito utilizza in leasing, se si trovano nella sua disponibilità nel senso in precedenza indicato, vanno inventariati, secondo le modalità previste in base alla natura dei beni, salvo poi il diritto del concedente di rivendicarli e chiederne al restituzione a norma dell'art. 103.
                Ci stupiamo, pertanto, della posizione del PRA, a meno che non si ciano ragioni particolari che non ci ha raccontato. Anche la cessione nel giorno del la dichiarazione di fallimento, rileva poco ai fini della inventariazione, perché, come detto non è la proprietà che rileva a questo fine, ma la disponibilità e il possesso del bene; la proprietà e gli effetti di una trascrizione eventualmente successiva alla dichiarazione di fallimento riguardano altri temi.
                Zucchetti SG Srl
                • VERONICA QUARTO

                  Noventa Vicentina (VI)
                  29/03/2012 08:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

                  Anche il Pra di Vicenza non ha proceduto alle trascrizioni delle auto in leasing che risultavano dalla visura.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  29/03/2012 19:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

                  Ne prendiamo atto, ma confermiamo la nostra precedente risposta.
                  Peraltro la trascrizione serve anche per evitare le conseguenze messe in evidenza dal dottor Viscogliosi, come del resto avevamo evidenziato già nella risposta alla iniziale domanda che ha aperto questo dibattito.
                  Zucchetti SG Srl
          • Stefano Viscogliosi

            Roma
            29/03/2012 12:38

            RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

            in merito alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, segnalo che la Prefettura di Roma (dott.ssa Serenella Bellucci) ha emesso una ordinanza (00091110056632) con la quale il curatore del fallimento è stato condannato a pagare personalmente la contravvenzione stradale elevata a carico della fallita società per l'utilizzo del veicolo da parte di ignoti in pendenza della procedura concorsuale, nonostante la segnalazione al Giudice delegato (ed al P.M.) così decidendo su ricorso amministrativo su verbale di contravvenzione che prevedeva la decurtazione dei punti della patente.
            saluti
            • Antonio Gaetano

              PARMA
              29/03/2012 13:50

              RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

              Io ho trascritto la sentenza al PRA di Parma su auto in leasing (che tra le altre cose pare circolare ma non si sa dove in quanto il fallito riferisce di averla sostanzialmente venduta ma formalmente non risulta intestata all'acquirente in quanto manca passaggio di proprietà) si corre il rischio di dover rispondere per le eventuali infrazioni del CDS ma soprattutto a livello di R.C. oppure solo se non si trascrive?
              Grazie
              Antonio GAETANO
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                29/03/2012 19:35

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

                La trascrizione è presupposto necessario ma non unico per andare esente dalle responsabilità indicate; nel senso che in caso di mancata trascrizione le accennate conseguenze comunque ricadono sul curatore, nel mentre in caso di avvenuta trascrizione deve essere dimostrato che il curatore non ha ostacolato la circolazione dell'auto, che poi si riversa a carico del curatore di provare di averla ostacolata, o che il bene non era reperibile per cui non ne ha potuto impedire la circolazione ecc.. A tale scopo possono essere anche utilizzate le relazioni e i rapporti fatti nel corso del fallimento.
                Zucchetti Sg Srl
                • Cinzia Cioni

                  PRATO
                  25/02/2019 19:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

                  Buonasera, dopo aver accertato la presenza di veicoli condotti in leasing, nella disponibilità della fallita, ho richiesto al PRA la trascrizione della sentenza di fallimento sui mezzi stessi ex art. 88 l.f.
                  La concedente ha successivamente fatto domanda di rivendica che è stata accolta.
                  Trattandosi di fattispecie rientrante nella L. 124/2017 (in quanto risoluzione avvenuta ante fallimento, ma con effetti di debito/credito non definiti prima dell'entrata in vigore della Legge richiamata) il veicolo è stato venduto dalla concedente ad un prezzo sostanzialmente uguale al debito del fallimento.
                  In questo caso le spese di cancellazione della sentenza dal Pubblico Registro sono a carico del leasing (che, peraltro, pur avendo risolto il contratto da quasi un anno ha atteso la sentenza di fallimento per richiedere il ritiro del mezzo) o della massa?

                  Ringrazio anticipatamente
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  25/02/2019 20:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: AUTO IN LEASING

                  La legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29 agosto successivo, dedica i commi da 136 a 140 dell'articolo unico al leasing, dandone primariamente una definizione, che riprende i tratti essenziali della tipizzazione che la giurisprudenza aveva fatto della figura del leasing. Tale definizione, quindi, è sicuramente utile perché conferisce la certezza alla distinzione da altre figure simili (come la vendita con riserva della proprietà, la locazione, il noleggio, il rent leasing operativo, vale a dire il leasing praticato dallo stesso produttore del bene, come strumento di commercializzazione), ma il vero pregio della nuova normativa è quello di aver dettato le regole applicabili in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, individuando il grave inadempimento giustificativo della risoluzione, regolamentando le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e specificando i meccanismi per stabilire il valore del bene da porre a base della allocazione, da eseguire attraverso procedure competitive nel rispetto di principi di celerità e trasparenza.
                  Se pertanto vi è stata una formale risoluzione del contratto prima del fallimento (il concedente ha fatto valere la clausola risolutiva, ha fatto diffida ad adempiere, ecc.), come lei dice, allora si applica la normativa di cui sopra, e la vendita, a seguito della rivendica è stata effettuata dal concedente, presumibilmente nel rispetto dei commi 138 e139 dell'art. 1 legge citata (altrimenti, in mancanza di risoluzione, trovano applicazione gli artt. 72 e 72 quater l.f.).
                  Così inquadrata la questione riteniamo che le spese di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento siano a carico della massa, sia perché la trascrizione è stata effettuata dal fallimento, sia perché il comma 138 dispone che "il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita"; norma che lascia intendere come tutte le spese non debbano gravare sul concedente.
                  Del tutto irrilevante è il fatto che il concedente non avesse ritirato il bene prima del fallimento, rientrando nella sua libertà e nella scelta del rapporto con il fallito, decidere come operare, per cui non è ravvisabile alcun illecito produttivo di danno risarcibile. .
                  Zucchetti SG srl