Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Estensione fallimento ai soci di SNC

  • Gianluca Policriti

    Monteleone Sabino (RI)
    02/10/2017 15:25

    Estensione fallimento ai soci di SNC

    Sono stato nominato curatore del fallimento di una SNC, con compagine sociale composta da due soci persone fisiche.
    Nella sentenza dichiarativa il Tribunale precisa di non potersi dichiarare, allo stato, il fallimento in proprio dei soci illimitatamente responsabili, stante la mancata notifica agli stessi della istanza di fallimento, fatta salva ogni successiva e possibile estensione nei confronti dei predetti ai sensi di legge.

    Ritengo che il curatore debba richiedere al Tribunale di pronunciarsi per la dichiarazione del fallimento in proprio di ciascuno dei soci illmitatamente responsabili (comma 4 art. 147 LF).
    Quale procedura, nel dettaglio, debbo seguire?
    Necessito di una autorizzazione del Giudice delegato (propenderei per il no).
    Ritengo, inoltre, che io debba unicamente far rilevare al Tribunale l'esistenza del rapporto sociale e la dichiarazione di fallimento della società in nome collettivo.
    Grazie per ogni indicazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2017 17:54

      RE: Estensione fallimento ai soci di SNC

      Non vi è dubbio che il curatore possa nel caso adoperarsi per l'estensione del fallimento sociale ai soci, posto che l'art. 147 comma 4 l.f. espressamente attribuisce al curatore l'iniziativa per la declaratoria di fallimento in estensione con riferimento ai soci occulti individuati dopo la dichiarazione di fallimento; nel caso non si tratta di soci occulti ma palesi, che il tribunale non ha potuto dichiarare falliti per un difetto di notifica, per cui, ci sembra che, a maggior ragione, va riconosciuta la legittimazione del curatore, quale rappresentante dei creditori, a chiedere il fallimento in estensione (Così Trib. Crotone 12/07/2013).
      La Cassazione (Cass. 09 Giugno 2014, n. 12947) ha statuito che "Il curatore non è obbligato a munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio per promuovere il procedimento di estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F. L'articolo 25 n. 6, L.F. prescrive, infatti, l'autorizzazione allorché il curatore debba stare in giudizio "come attore o convenuto", mentre il procedimento di estensione per la dichiarazione di fallimento non è riducibile ad un processo tra parti contrapposte in cui l'istante assume la veste di attore ed il fallendo quella di convenuto, vuoi perché il legittimato all'azione non è titolare di un diritto soggettivo al fallimento del debitore, vuoi perché l'accoglimento della domanda è idoneo a dar luogo ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes. Inoltre, la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente spettante al giudice delegato, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, controllo che non è necessario qualora detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge come nell'ipotesi dell'estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F".
      Per la verità rimane qualche dubbio su questa soluzione (anche perché l'affermazione della Corte sembra quasi un obiter dictum), tuttavia, poiché la mancanza dell'autorizzazione, anche se richiesta, costituisce un vizio sanabile, potrebbe evitare di chiederla, salvo a munirsene in caso di eccezione; se poi vuole evitare ogni rischio di contestazione sul punto, si faccia preventivamente autorizzare dal giudice, che, stante la decisione del tribunale, non avrà difficoltà a darla.
      Dopo di che, rivolge una istanza al tribunale chiedendo l'estensione del fallimento ai soci, sulla base della sentrtenza di fallimento della società che già sostanzialmente accerta l'esistenza del rapporto sociale. in ogni caso è utile allegare un certificato camerale. Il tribunale e si procederà a norma del comma terzo dell'art. 15 l.f.
      Zucchetti Sg srl