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ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

  • Tomaso Lissia

    olbia (SS)
    03/11/2014 16:29

    ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

    Nel c/c di una srl fallita in data 03/10/2014 vengono addebitati, in data 09/10/2014, circa € 1.500 relativi alle spese del mese di settembre.
    Ritengo che la banca sia esonerata dall'onere della restituzione delle somme, in quanto la sentenza è stata pubblicata solo il 10/10/2014, e pertanto non risulterebbe opponibile alla stessa.
    Discorso invece contrario per la società emittente la carta di credito, per la quale il pagamento risulterebbe comunque inefficace ai sensi dell'art. 44 LF, e deve pertanto essere restituito a beneficio della par concicio creditorum.
    Ovviamente la società emittente la carta di credito non ritiene corretto il ragionamento...
    Cosa ne pensate?
    Grazie!
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/11/2014 20:52

      RE: ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

      A norma dell'art. 78, co.1, l.f. i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti" e si sciolgono automaticamente, indipendentemente dalla conoscenza che le parti abbiano del fallimento; con lo scioglimento del contratto di conto corrente, si sciolgono, inoltre, sempre automaticamente, anche gli altri contratti accessori al conto corrente, come quelli relativi ai servizi di cassa continua versamenti e prelevamenti automatici (bankomat) nonché il contratto di rilascio di carta di credito che prevede, quale unica modalità di pagamento al soggetto emittente, l'addebito delle relative somme nel collegato conto corrente.
      Di conseguenza l'addebito fatto sul conto corrente successivamente alla data della dichiarazione di fallimento va considerato inefficace ai sensi dell'art. 44.
      Inoltre, la società emittente la carta di credito, che ha sostanzialmente ha pagato un terzo per un debito dell'imprenditore fallito e si è rivalsa sullo stesso con l'addebito del relativo importo nel conto corrente aperto presso una banca convenzionata, ha effettuato il pagamento probabilmente dopo la dichiarazione di fallimento, per cui non può rivalersi sul fallito.
      Zucchetti Sg Srl

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      • Tomaso Lissia

        olbia (SS)
        19/11/2014 18:14

        RE: RE: ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

        Buonasera, riporto quanto rispostomi dall'ufficio legale della società emittente la carta di credito, per sommi capi:
        - le somme richieste non sono state incassate dalla società emittente la carta di credito, bendìsì dai singoli esercenti presso cui la fallita ha effettuato gli acquisti;
        - la curatela dovrà rivolgere ai soggetti di cui sopra (i singoli fornitori) le proprie richieste, essendosi la società emittente la carta dicredito limitata ad eseguire, dietro richiesta del titolare della carta, i pagamenti in loro favore.

        A mio parere quanto sopra emarginato non ha alcun fondamento giuridico, e la società emittente la carta di credito deve restituire, ai sensi dell'art. 44 LF, quanto appreso, siccome inefficace in quanto il pagamento è avvenuto, seppur relativamente ad acquisti ante fallimento, in epoca successiva alla dichiarazione dello stesso.

        Rimango in attesa di un vostro pregevole parere.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/11/2014 19:48

          RE: RE: RE: ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

          Siamo d'accordo, giusto quanto detto nella precedente risposta.
          Zucchetti SG Srl
      • Santo Donnicola

        Formigine (MO)
        17/07/2018 16:33

        RE: RE: ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

        E in caso di C.P.: se la ricorrente riceve l'addebito sul c/c della banca convenzionata da parte della società emittente (VISA) relativamente agli acquisti relativi alla mensilità anteriore al deposito del ricorso in bianco, trattasi di pagamento di debiti maturati ante in violazione dell'art. 168 l.f.?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/07/2018 19:38

          RE: RE: RE: ADDEBITO CARTA CREDITO C/C FALLITA

          Esatto, posto che , come abbiamo detto nei post precedenti, ciò che viene in considerazione nella triangolazione: acquisto presso un negozio, pagamento a questo dell'importo da parte della società emiytente la carta e addebito al cliente della soma, ciò che viene in considerazione è quest'ultimo segmento con cui la società della cara di credito, creditrice per il pagamento effettuato all'esrcizio commerciale, si soddisfa del suo credito. Se quest'atto avviene dopo la pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese, si è in presenza d del pagamento di un debito anteriore in pendenza della procedura.
          Zucchetti Sg srl