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REVOCATORIA FALLIMENTARE E PERIODO SOSPETTO

  • Milena Ciotti

    ASCOLI PICENO
    21/10/2022 18:42

    REVOCATORIA FALLIMENTARE E PERIODO SOSPETTO

    Buonasera,
    ho questa casistica: la società XXX in data 15/07/2015 deposita ricorso per concordato prenotativo o "con riserva", ma lo stesso viene successivamente dichiarato improcedibile per mancato deposito della proposta e del piano.
    La società torna in bonis dal 25/12/15 al 09/03/2016.
    Il 10/03/2016 deposita nuovo ricorso per concordato preventivo, cui viene ammessa con provvedimento del 30/03/2016.
    Il 27/12/2017 viene dichiarato il fallimento.

    Ai fini della revocatoria fallimentare, da che data decorre il "semestre sospetto"?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/10/2022 17:44

      RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE E PERIODO SOSPETTO

      Il secondo comma dell'art. 69-bis l. fall, stabilisce che "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese"; tale norma, quindi, ricorrendo il presupposto della consecutio, consente di far decorrere il termine dal quale calcolare a ritroso il compimento dell'atto, ai fini della sua revocabilità, alla data di pubblicazione della domanda di concordato.
      L'interpretazione della norma è chiara quando ad una procedura ne segua continuativamente un'altra, come nella sequenza domanda di concordato fallimento, anche se la domanda di concordato pieno è preceduta da una di concordato con riserva; più complessa diventa la soluzione quando nella sequenza indicata si verifica una frattura, come è accaduto nella fattispecie, ove la iniziale domanda di concordato in bianco non ha avuto seguito non essendo stati presentati la proposta e il piano.
      In questi casi, secondo la giurisprudenza, anche recente, "Il c.d. periodo sospetto rilevante ai sensi degli artt. 67 e 69 bis l. fall. va temporalmente collocato nei sei mesi precedenti la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con cui l'imprenditore chiede essere ammesso alla procedura di concordato preventivo c.d. prenotativo ex art. 161, comma 6, l. fall.; a ciò non osta il fatto che l'impresa abbia prima depositato domanda per concordato preventivo, pubblicata al registro delle imprese e poi dichiarata inammissibile e che a tale ricorso ne abbia fatto seguito un ulteriore analogo, anch'esso dichiarato inammissibile. Ciò in virtù del fatto che la conseguenzalità delle procedure è determinata dalla medesima condizione di precarietà economico reddituale, per cui l'eventuale interruzione tra le singole procedure determina l'applicazione della disciplina derivante di cui all'art. 69 bis l.fall., consentendo di avere temporale riferimento al termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della prima domanda di concordato nel registro delle imprese per individuare gli atti di adempimento suscettivi di giudiziale declaratoria di inefficacia" (In termini, Trib. Roma 15/04/2022, n.5745; conf., Trib. Terni, 01/03/2022, n.201; ecc.). E la stessa Cassazione in diversa occasione, ha stabilito (cfr. fra tante, Cass. 31.03.2021, n. 8996; Cass. 16 aprile 2018, n. 9290) che, in tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui, dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto, in presenza di un intervallo non irragionevole:
      In sostanza ciò che rileva è il principio della consecutio delle procedure, che ha come presupposto implicito l'omogeneità della situazione di crisi, teso ad evitare un pregiudizio alla massa dei creditori, in particolare rispetto al superamento temporale del periodo sospetto, previsto per le azioni di inefficacia e revocatorie fallimentari; infatti, occorre evitare che il tentativo di pervenire ad un accordo concordatario si risolva nella vanificazione del sistema delle azioni richiamate dall'art. 69-bis, comma 2, l. fall, quando quel tentativo non abbia comunque evitato il fallimento.
      Qualche perplessità su questa interpretazione rimane quando la procedura di concordato in bianco non ha seguito, specie dopo l'intervento delle sez. unite n. 42093 del 2021, che ha a negato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito del professionista sorto nella fase c.d. prenotativa, qualora non avvenga l'emissione del decreto di ammissione ex art. 163 l.fall., e ciò a prescindere dalle ragioni che possono aver condotto alla declaratoria di inammissibilità, sebbene le questioni riguardanti la prededucibilità siano chiaramente diverse da quelle attinenti alla revocatoria.
      Ad ogni modo, seguendo la tesi in precedenza esposta, la questione da lei posta si sposta in fatto, nel senso che va accertato se l'insolvenza che ha determinato la dichiarazione di fallimento sia risalente già all'epoca della presentazione della prima domanda di concordato in bianco; in caso di risposta affermativa il termine sospetto inizia a decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato in bianco, in caso di risposta negativa lo stesso termine inizia a decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato pieno.
      Zucchetti SG srl