ALTRO - Revocatorie

Terzo affittuario in buona fede di immobile revocato - urgente

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    07/11/2017 08:31

    Terzo affittuario in buona fede di immobile revocato - urgente

    Si chiede se sono salvi i diritti del terzo affittuario in buona fede, ovvero se l'affittuario può mantere il possesso del bene immobile fino al termine del contratto, nel caso in cui l'affittante, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affitto, sia stato condannato a restituire il bene immobile al Fallimento a seguito di un'azione revocatoria promossa dal curatore. grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2017 20:03

      RE: Terzo affittuario in buona fede di immobile revocato - urgente

      A nostro parere l'affittuario dovrebbe stare tranquillo, per due motivi. In primo luogo il curatore avrebbe dovuto esperire l'azione revocatoria (ordinaria9 anche nei confronti dell'affittuario e, inoltre, perché questi è in buona fede.
      La situazione non è regolamentata dalla legge fallimentare, ma trova la sua disciplina nell'art. nell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., per il quale l'inefficacia dellp'atto revocato non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso da terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione. Di modo che, quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 l.fall., è irrilevante che le condizioni dell'azione ex art. 67 l.fall. ricorrano anche in relazione dell'acquisto del subacquirente, in quanto l'inefficacia di questo non dipende dalla sua autonoma revocabilità ma, a norma del comma 4 dell'art.2901 cc, dalla soggettiva situazione di mala fede del sub acquirente riguardo all'atto d'acquisto del suo dante causa, consistente nella consapevolezza dei vizi di revocabilità dell'atto originario e, dunque, nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l'atto compiuto del fallito. si parla di terzo subacquirente, ma eguale discorso vale per l'affittuario, dato che la norma civilistica parla di diritti acquistati a titolo oneroso da terzi, senza specificare che debba trattarsi di diritti reali, per cui, poiché anche l'affittuario acquista a titolo oneroso il diritto al godimento del bene, la norma trova applicazione anche nei suoi confronti, dato che, peraltro, anche il contratto di locazione può essere oggetto di revocatoria.
      Si fa riferimento all'art. 2901 c.c. perché l'azione di revocatoria esperita contro un sub acquirente o affittuario, anche quando l'atto originario sia un atto revocabile ex art. 67 lf, è sempre una revocatoria ordinaria, che ha come condizione presupposta la revocatoria fallimentare verso il primo atto della serie, quello compiuto dal fallito, proprio perché solo la norma civilista regolatale fattispecie.
      Zucchetti Sg srl