ALTRO - Revocatorie

revocatoria pagamenti compiuti nella fase di pre concordato

  • Alessandro Civati

    Milano
    31/10/2017 17:27

    revocatoria pagamenti compiuti nella fase di pre concordato

    Buonasera.
    chiedo se siano revocabili i pagamenti eseguiti dalla fallita nella fase di pre concordato.
    in particolare: una società presenta domanda di concordato preventivo in bianco. dalla data della domanda esegue dei pagamenti, peraltro senza mai superare le soglie stabilite dal Tribunale (pagamenti non superiori ad € 5000). successivamente non presenta piano e proposta e quindi la domanda di CP viene dichiarata inammissibile.
    dichiarato il fallimento, può il curatore provvedere alla revocatoria dei pagamenti effettuati in tale lasso di tempo? e se sì, esiste una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della fallita per via della pubblicazione della domanda di concordato nel RR.II.?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/11/2017 16:49

      RE: revocatoria pagamenti compiuti nella fase di pre concordato

      Da quanto dice sembrerebbe che nella pendenza del termine ex art .161 comma sesto, il debitore abbia fatto dei pagamenti non rilevanti per le esigenze d'impresa, rientranti quindi negli atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti senza l'autorizzazione del tribunale.
      Se è così, è difficile la revocatoria dei pagamenti effettuati.
      Un primo ostacolo è posto dal terzo comma dell'art. 67 lett. e), che, nella seconda parte, esenta da revocatoria "gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161", termine questo in cui viene compreso sia il ricorso per concordato pieno che quello con riserva. Questo ostacolo potrebbe essere superato se si segue la tesi- su cui non esiste concordia di vedute- che la successiva mancata apertura della procedura di concordato abbia spezzato la consecuzione con il successivo fallimento, sicchè i pagamenti effettuati in quella fase non ricadrebbero più nella previsione della norma citata.
      Più insormontabile è l'ostacolo posto dalla lett. a), del terzo comma dell'art. 67, per il quale sono esenti da revocatoria "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso", perché, in tal caso, diventa irrilevante la consecuzione tra le varie procedure e conta solo il fatto che i pagamenti siano stati effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa e siano stati fatti nei termini d'uso.
      Zucchetti SG srl