ALTRO - Revocatorie

revoca affitto di azienda

  • Enrico Pecchia

    Piombino (LI)
    16/03/2018 15:02

    revoca affitto di azienda

    La società A nel marzo 2016 sottoscrive con una terza società un contratto di affitto di ramo di azienda per 9 anni + 9.
    Nel dicembre 2016 la società A deposita concordato in bianco e dopo vari rinvii a maggio 2017 deposita proposta e piano.
    L'udienza dei creditori si tiene a dicembre 2017 e nei 20 giorni successivi, non vengono raggiunte le maggioranze necessarie per approvare il concordato preventivo.
    A marzo 2018 viene dichiarato il fallimento della società A.
    Il curatore ha 60 giorni di tempo per decidere se revocare il contratto di affitto.
    Al fine di trovare una potenziale soluzione, si chiede se il contratto di affitto di azienda originario è revocabile, visto che è stato sottoscritto entro l'anno dalla presentazione della domanda di concordato in bianco.

    grazie per la preziosa collaborazione
    Enrico Pecchia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/03/2018 20:38

      RE: revoca affitto di azienda

      Onde evitare confusioni è opportuno chiarire ulteriormente le due prospettive che le si presentano. Una attiene al recesso dal contratto di affitto di azienda, giusto il disposto di cui all'art. 79, per il quale "Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati".
      E' in relazione a tale opzione che lei ha tempo 60 giorni, ma lei si pone un altro problema che sta a monte e cioè se il contratto di affitto di azienda sia revocabile ai sensi dell'art. 67 l.f., ponendo in evidenza che tale contratto è stato stipulato nel marzo 2016, ossia nove mesi prima della presentazione della domanda di concordato con riserva, cui è seguita la presentazione della proposta e del piano concordatario, e poi il fallimento per il mancato raggiungimento delle maggioranze.
      La questione presenta due aspetti da esaminare. In primo luogo il tempo e qui, premesso che si è nei termini di cui al primo comma dell'art. 69bis, soccorre il secondo comma della stessa norma per il quale "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". Poiché nel concetto di domanda di concordato è da considerare anche quella di concordato in bianco, si può dire che la revocatoria è proponibile ai sensi dell'art. 67.
      Il secondo problema è individuare la fattispecie della revocatoria proponibile giacchè, come detto, il contratto in questione è stato stipulato nove mesi prima della presentazione della domanda di pre concordato, per cui sicuramente è da scartare l'applicazione del secondo comma di detta norma, visto che il periodo sospetto preso in considerazione in questo caso è di sei mesi. Bisogna, quindi, fare riferimento al primo comma dell'art. 67 e l'unica ipotesi applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella del n. 1, secondo cui "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".
      Questo come quadro giuridico di riferimento, ora tocca a lei fare i conteggi per stabilire se c'è la sproporzione richiesta dalla norma riportata.
      Zucchetti Sg srl