ALTRO - Revocatorie

litisconorzio necessario revocatoria fallimentare

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    02/10/2017 20:30

    litisconorzio necessario revocatoria fallimentare

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.
    Sto predisponendo per una Curatela Fallimentare di una Ditta individuale una azione di simulazione ed in via degradata di revocatoria fallimentare 67 I comma n°1 e II comma, ed in ulteriore subordine di revocatoria ordinaria.
    L'atto da revocare trattasi di classico atto di vendita di immobile, in cui il fallito all'epoca in bonis vendeva al genero.
    Mi chiedo dunque se tra i soggetti che devo citare in giudizio, debba ricomprenderVi anche l'alienante oggi soggetto fallito, in virtù della legittimazione suppletiva del fallito stesso come alienante e dunque litisconsorte necessario.
    RingraziandoVi per l'attenzione, porgo cordiali saluti.
    Chiara Fabbroni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2017 18:01

      RE: litisconorzio necessario revocatoria fallimentare

      A nostro avviso, il fallito alienante non dovrebbe essere coinvolto in giudizio qualora venga esercitata azione revocatoria della vendita da parte del curatore del suo fallimento in quanto l'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione. Non deve indurre a diversa soluzione Cass. 25/09/2014, n. 20294 che è intervenuta in una fattispecie in cui un unico soggetto aveva acquistato con un solo rogito notarile più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, uno dei quali era poi fallito, per cui il problema riguardava l'eventuale coinvolgimento nel giudizio degli altri venditori non falliti.
      nel caso da lei proposto, tuttavia, lei intende chiedere anche la declaratoria di simulazione assoluta, che tende alla affermazione della nullità dell'atto, con effetti irreversibili anche nei confronti del fallito, per cui in questo caso potrebbe affermarsi (ma non abiamo trovato alcun precedente) il litisconsorzio necessario del fallito.
      Zucchetti SG srl