ALTRO - Revocatorie

REVOCATORIA FALLIMENTARE

  • Gessica Miucci

    Colli al Metauro (PU)
    01/10/2018 09:53

    REVOCATORIA FALLIMENTARE

    Salve,
    si espone il caso di una società fallita (società X) in data 16/04/2018.
    In data 31/12/2017 (entro 6 mesi dalla data di dichiarazione di fallimento) viene effettuata con un'altra società (società Y) una compensazione tra reciproci rapporti di debito-credito.
    Il credito della società fallita X (vantato nei confronti della società Y) deriva in parte da lavorazioni fatturate e in parte dalla vendita di beni mobili strumentali.
    Il credito della società Y (vantato nei confronti della società fallita X) deriva dalla fatturazione di lavorazioni.
    Ci sono vari elementi che consentono di dimostrare con certezza che la società Y conoscesse lo stato di insolvenza della società fallita X.
    E' possibile revocare (revocatoria fallimentare) la compensazione effettuata in data 31/12/2017?
    Inoltre la società fallita X nel corso del 2017 ha venduto sempre alla società Y vari beni strumentali.
    E' possibile revocare tali vendite di beni?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/10/2018 20:17

      RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE

      La compensazione tra debiti e crediti anteriori al fallimento non è soggetta a revocatoria in quanto essa realizza un effetto estintivo dei rispettivi crediti previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento, giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 l.fall.. La revocatoria può essere, invece, utilmente esperita 8sempre se ne ricorrano i requisiri) in relazione agli atti posti in essere dalle parti e con i quali si è determinata la situazione di coesistenza dei reciproci debiti-crediti per il verificarsi del presupposto di legge per compensazione legale. A maggior ragione sono revocabili le vendite dei beni strumentali, estranei alla compensazione, in quanto non rientrano in alcuna delle esenzioni previste dal comma terzo dell'art. 67; ovviamente, la revocatoria, in tal caso, sarebbe quella di cui al secondo comma dell'art. 67, per cui deve trattarsi di vendite effettuate nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento e il curatore deve fornire la prova che l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza in cui versava il venditore.
      Zucchetti SG srl
      • Gessica Miucci

        Colli al Metauro (PU)
        02/10/2018 15:08

        RE: RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE

        Grazie per la risposta fornita.
        Espongo alcuni dubbi in merito:
        1) L'art. 56 L.F. non riguarda la sola compensazione in sede di fallimento e pertanto in sede di insinuazione e ammissione del credito al passivo e successivo eventuale riparto?
        2) In sostanza, anche in base alla risposta fornita, un pagamento effettuato dal fallito tramite mezzi normali (es. bonifico) nei sei mese antecedenti il fallimento può essere revocato (ovviamente qualora ricorrano i requisiti) mentre una compensazione tra crediti/debiti effettuata nello stesso periodo (e sempre qualora ricorrano i requisiti) non può essere revocata? La compensazione legale non viene considerata mezzo normale di pagamento alla stregua di un bonifico?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/10/2018 18:42

          RE: RE: RE: REVOCATORIA FALLIMENTARE

          La compensazione tra debiti e crediti non è assimilabile a duna forma di pagamento, anzi prescinde da un atto di adempimento delle reciproche obbligazioni in quanto i rispettivi crediti si estinguono non per effetto di un pagamento ma per effetto della loro coesistenza; recita, infatti, l'art. 1241 c.c. "Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli seguenti". Questa norma, come le seguenti che regolano la compensazione sono, non a caso, collocate nel Lbro IV delle obbligazione, nel capo IV che tratta "Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, insieme alla novazione, alla remissione, alla confusione, ecc. tutti mezzi di estinzione cui non corrisponde un adempimento o un pagamento in caso di obbligazione pecuniaria.
          Poiché è la legge a prevedere questa forma di estinzione (che non si sostanzia in un pagamento) è chiaro che la compensazione non può essere oggetto di revocatoria, altrimenti si arriverebbe al controsenso di rendere inefficace un effetto regolato e voluto dalla legge e questo spiega perché il pagamento di un credito è revocabile e non lo è l'estinzione di un credito per effetto della compensazione.
          E' questo che abbiamo sinyteticamente detto nella precedente risposta, quando abbiamo specificato che "La compensazione tra debiti e crediti anteriori al fallimento non è soggetta a revocatoria in quanto essa realizza un effetto estintivo dei rispettivi crediti previsto dalla legge"; abbiamo aggiunto che tale effetto "può essere ottenuto anche nel fallimento, giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 l.fall.", solo per rendere ancor più chiaro il concetto. Ossia, se la compensazione antecedente al fallimento non soggetta a revocatoria perché rappresenta un effetto estintivo voluto dalla legge, a maggior ragione non è revocabile se si pensa che essa opera anche nel fallimento ai sensi dell'art. 56 l.f., che è una trasposizione, con i dovuti aggiustamenti, delle disposizioni civilistiche.
          Zucchetti Sg srl