ALTRO - Revocatorie

canoni locazione

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    02/10/2017 18:24

    canoni locazione



    Il fallimento della società di cui sono curatore è stato dichiarato il 01.01 la sentenza è stata depositata in cancelleria il 01.06, l'immobile dell'azienda fallita era locato, ed i canoni per il periodo corrisposti e registrati.
    alla richiesta della ripetizione dei canoni per i periodi dal 01.01 al 01.06 il conduttore si è rifiutato motivando con la sentenza(Cass. 2382/94 e 12573/91) e art . 16, ultimo comma, l.fall. stabilisce che "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile", riteniamo pacifico che la data di riferimento sia quella del deposito in cancelleria.
    Vi chiedo se tale motivazione è accoglibile oppure la CF può intraprendere delle azioni per la pretesa delle somme .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2017 17:59

      RE: canoni locazione

      Pensiamo che la curatela non possa fare proprio nulla.
      Invero la prima parte del secondo comma dell'art. 16 l.f. stabilisce espressamente che "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile". La Cassazione (da ult. Cass. 13/03/2017, n. 6384) ha chiarito che "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti…"
      Prima quindi della pubblicazione/deposito la sentenza di fallimento non produce, quindi, alcun effetto, neanche tra le parti; tale operazione, inoltre non è sufficiente a far sì che essa produca effetti nei confronti dei terzi, perché il secondo comma dell'art. 16 continua statuendo che "Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma". Di conseguenza, nella fattispecie, il conduttore potrebbe opporre solo dal momento della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese è venuto a conoscenza del fallimento sicchè solo da questa data decorrono per lui terzo gli effetti dell'art. 44 l.f.
      Zucchetti SG srl