Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

relazione semestrale fallimento vecchio rito

  • Andrea Mingiardi

    LA SPEZIA
    16/04/2014 11:50

    relazione semestrale fallimento vecchio rito

    Buongiorno, un chiarimento relativamente alla relazione semestrale. In caso di fallimento vecchio rito (anno 2003), la la copia della relazione semestrale (ex art. 33 c.5), deve anche essere trasmessa al Comitato per le osservazioni e trasmessa per PEC ai creditori o e' sufficiente il deposito in Tribunale.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/04/2014 19:43

      RE: relazione semestrale fallimento vecchio rito

      Ai fallimenti vecchio rito si applica la legge fallimentare an te riforma, che non prevedeva i rapporti periodici, per cui crediamo che non si ponga proprio il problema di come trasmetterla, dal momento che il curatore non è tenuto a predisporla.
      Zucchetti SG Srl

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      • Claudia Pacini

        Roma
        30/10/2014 17:28

        RE: RE: relazione semestrale fallimento vecchio rito

        FALLIMENTO VECCHIO RITO (1998) IN FASE DI CHIUSURA: HO INVIATO LA RELAZIONE FINALE EX ART. 33 L.F. POCHI GIORNI PRIMA DI PROCEDERE AL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI CHIUSURA. TRA IL DEPOSITO DELLA SUDDETTA RELAZIONE E QUELLO DELL'ISTANZA DI CHIUSURA RICEVO UN PROVVEDIMENTO CON CUI IL G.D. MI CHIEDE DI PROCEDERE AI SENSI DEL 5^ COMMA DEL NUOVO ART. 33 L.F. COMUNICANDO A COMITATO DEI CREDITORI IL RAPPORTO RIEPILOGATIVO (CHE POI SAREBBE LA RELAZIONE FINALE) E NEI SUCCESSIVI 15 GIORNI INVIANDO LO STESSO DOCUMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E A TUTTI I CREDITORI CON L'AGGIUNTA DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI. VI CHIEDO DI DARMI CONFERMA CIRCA L'APPLICABILITA' O MENO DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE AD UN FALLIMENTO VECCHISSIMO RITO. DOMANDO ALTRESI' SE TALI ADEMPIMENTI, QUALORA APPLICABILI AL CASO CHE MI RIGUARDA, DETERMININO L'IMPOSSIBILITA' DI DEPOSITARE L'ISTANZA DI CHIUSUIRA CHE HO GIA' PREDISPOSTO.
        MOLTE GRAZIE
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/11/2014 17:26

          RE: RE: RE: relazione semestrale fallimento vecchio rito

          L'aggiunta fatta all'ultimo comma dell'art. 33, introdotta con il d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, dispone che "nello stesso termine (quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale) altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni". Trattandosi di un norma che amplia i soggetti ai quali è destinato il rapporto previsto dal quinto comma dell'art. 33 e indica le modalità di trasmissione dello stesso, pensiamo che essa possa trovare applicazione soltanto nei casi in cui il curatore abbia l'obbligo di presentare il rapporto semestrale di cui all'art. 33; di conseguenza, non essendo previsto il rapporto semestrale nei fallimenti aperti ante riforma, ai quali continua ad applicarsi la vecchia normativa, agli stessi riteniamo non possa applicarsi neanche la più recente aggiunta; di conseguenza quando nel citato decreto si parla di applicazione della nuova normativa alle procedure pendenti, bisogna intendere quelle pendenti ma dichiarate dopo il 16.7.2006.
          E' probabile che il giudice delegato abbia fatto una circolare inviata a tutti i curatori senza distinguere tra fallimenti di vecchio e nuovo rito o può anche darsi che la pensi diversamente. Non pensiamo invece che il giudice intendesse riferirsi alle nuove disposizioni di cui all'art. 20 del d.l. 12.9.2014 n. 132, in forza del quale "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto". E ciò sia per il tenore della richiesta del giudice delegato da lei richiamate sia perchè la disposizione di cui sopra si applica sì anche alle procedure concorsuali pendenti, ma "a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'art. 16-bis, comma 9-sexies".
          Ad ogni modo trattandosi di richiesta proveniente dal suo giudice delegato, la cosa migliore da fare è chiedere a lui se ritiene che anche nei fallimenti vecchio rito debba seguirsi la via di cui all'art. 33 ult. comma, e, in caso di risposta affermativa, seguire le indicazioni ricevute.
          In tal caso, è chiaro che prima deve svolgere queste attività e poi può chiudere il fallimento.
          Zucchetti Sg Srl

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          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            27/10/2016 12:13

            RE: RE: RE: RE: relazione semestrale fallimento vecchio rito

            Buongiorno,
            vorrei fare un breve riepilogo anche alla luce delle considerazioni sopra esposte.
            Per un fallimento del 2006 (più precisamente il 15.02.2006) parrebbe essere obbligatorio l' inoltro della relazione ex art.33 5° comma al Tribunale e non altro.
            Grazie.
            Cordialità.
            Alessandro Bartoli
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/10/2016 14:17

              RE: RE: RE: RE: RE: relazione semestrale fallimento vecchio rito

              Non proprio. Nelle risposte che precedono abbiamo detto che "non essendo previsto il rapporto semestrale nei fallimenti aperti ante riforma, ai quali continua ad applicarsi la vecchia normativa, agli stessi riteniamo non possa applicarsi neanche la più recente aggiunta; di conseguenza quando nel citato decreto si parla di applicazione della nuova normativa alle procedure pendenti, bisogna intendere quelle pendenti ma dichiarate dopo il 16.7.2006". Ossia ai fallimenti dichiarati prima di tale data- come il suo che risale al febbraio 2006- si applica la vecchia normativa, che prevedeva solo la relazione ex art. 33, comma primo, e non i rapporti semestrali di cui al quinto comma.
              Zucchetti SG srl
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                31/10/2016 17:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: relazione semestrale fallimento vecchio rito

                Grazie per la risposta e per la utilità del Forum.
                Alessandro Bartoli