Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Relazione art.33 comma 5

  • Roberta Zanelli

    Tortona (AL)
    10/10/2018 17:13

    Relazione art.33 comma 5

    Buonasera, con riferimento alla comunicazione in oggetto, da inviarsi alla casella PEC dei creditori, vorrei conoscere il vostro parere in merito al fatto che possa considerarsi assolto l'obbligo anche in caso di mancata consegna del messaggio a causa della saturazione delle casella del destinatario.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/10/2018 13:56

      RE: Relazione art.33 comma 5

      L'art. 31bis l.f., dopo aver previsto al primo comma che le comunicazioni ai creditori sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge, precisa al secondo comma che "Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
      Se la casella di posta del destinatario è satura e non riceve il messaggio è chiaro che la comunicazione con tale mezzo non può ritenersi eseguite, ma poiché la saturazione della casella è, a nostro parere, imputabile al destinatario, il curatore, in conformità della norma citata, deve effettuare la comunicazione mediante deposito in cancelleria.
      Zucchetti Sg srl