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COMPENSAZIONE NEL CONCORDATO

  • Angela Berte'

    PRATO
    01/03/2016 16:20

    COMPENSAZIONE NEL CONCORDATO

    Una società in concordato ha un credito nei confronti del fornitore X in parte per merce venduta post presentazione della domanda di concordato e in parte per merce venduta ante la presentazione della domanda di concordato..
    La società in concordato è in locazione e ha debiti per canoni di locazione maturati in parte ante concordato e in parte post concordato.
    Il proprietario dell'immobile (Y) ha ceduto il credito ad X con notifica alla procedura post domanda di concordato. Quindi X eccepisce la compensazione tra crediti e debiti: in particolare, tra crediti e debiti maturati ante concordato, da una parte e crediti e debiti maturati post concordato dall'altra.
    In sintesi:
    - entrambi i crediti di X derivano da una cessione del credito attuata dal proprietario dell'immobile notidicata post concordato alla società in concordato;
    - X vorrebbe compensare il proprio debito ante concordato con i canoni di locazione acquistati e maturati ante concordato;
    - X vorrebe compensare il proprio debito post concordato con i canoni di locazione acquistati e maturati post concordato.
    Le compensazioni sono possibili?
    Grazie
    Angela Berté
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2016 20:22

      RE: COMPENSAZIONE NEL CONCORDATO

      L'art. 169 l.f. richiama tra le norme applicabili in sede concordataria anche l'art. 56, che regola la compensazione nel fallimento. Questa norma, dopo aver trattao nel primo comma della compensazione, dispone nel secondo comma che "Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".
      Alla luce di questa norma, quindi, X, poiché ha acquistato i crediti del locatore Y verso il soggetto in concordato dopo l'accesso di questi alla procedura, in tanto può portare questi crediti in compensazione con suoi debiti verso lo stesso soggetto in quanto ila cessione avesse ad oggetto crediti scaduti, perché il divieto vale solo per l'acquisto di crediti non scaduti. In sostanza si tratta di vedere se i canoni ceduti da Y ad X erano già maturati al momento della cessione o si trattava di canoni futuri. pensiamo che sia più verosimile la prima ipotesi (ma ovviamente è necessaria una verifica in fatto) per cui il creditore può effettuare la compensazione come richiesto tra crediti e debiti anteriori e crediti e debiti posteriori all'apertura del concordato.
      Zucchetti Sg srl
      • Angela Berte'

        PRATO
        03/03/2016 13:06

        RE: RE: COMPENSAZIONE NEL CONCORDATO

        Vi ringrazio per la precisione della risposta. Volevo solo un chiarimento, per apertura della procedura di concordato (quindi per distinguere l'ante e post concordato) si intende la data del deposito del ricorso in Tribunale da parte della società oppure la data in cui il Tribunale dichiara la società ammessa alla procedura?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2016 14:23

          RE: RE: RE: COMPENSAZIONE NEL CONCORDATO

          Il primo comma dell'art. 169 l.f. stabilisce espressamente che "Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63".
          Per la verità il riferimento alla data di presentazione della domanda è anomalo in questo caso perché in altre norme (ad. esempio art. 168) si fa sempre riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; mai si fa riferimento alla data dell'ammissione da parte del tribunale.
          Zucchetti SG srl